Imputato contumace chiede il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento ma poi non compare: è rinuncia alla partecipazione?

Posto che la dichiarazione di contumacia deve essere revocata nel caso di successiva comparizione in udienza dell’interessato, ma anche in quello di espresso rifiuto di assistervi da parte dell’imputato detenuto, la Corte di Cassazione precisa che i casi di revoca della dichiarazione di contumacia previsti dal codice di procedura penale non sono suscettibili di applicazione estensiva.

Così la Corte di legittimità con la sentenza n. 26704/19, depositata il 17 giugno. Il caso. Il Tribunale di Pistoia, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta nell’interesse di un condannato per la sospensione dell’ordine di esecuzione emesso nei suoi confronti. Secondo il giudice correttamente l’estratto contumaciale della sentenza di condanna non gli era stato notificato in quanto l’imputato, dichiarato contumace, non era nemmeno comparso all’udienza fissata dopo la richiesta di rinvio per legittimo impedimento in quanto detenuto per altra causa , condotta che equivaleva a rinuncia alla partecipazione al processo. L’imputato infatti aveva ottenuto la concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale e si trovava quindi in regime di libertà al momento della pronuncia della condanna. Avverso tale decisione, il condannato propone ricorso per cassazione. La posizione dell’imputato. Gli Ermellini precisano in primo luogo che l’incidente di esecuzione promosso nell’interesse del condannato aveva ad oggetto l’irrevocabilità della sentenza di condanna per mancato decorso del termine di impugnazione, a sua volta dipendente dall’omessa notifica dell’estratto contumaciale. Posta tale premessa, i Supremi Giudici non condividono l’argomentazione offerta dall’ordinanza impugnata in ordine alla qualificazione dell’imputato come assente”, qualificazione decisiva in relazione alla notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna di cui all’art. 548, comma 3, c.p.p Ricorda infatti la Corte che ai sensi dell’art. 420- quater , comma 3, c.p.p. l’ordinanza che dichiara la contumacia deve essere revocata laddove l’imputato compaia in udienza. Il successivo art. 420- quinquies prevede però che le disposizioni sulla contumacia non debbano trovare applicazione se l’imputato detenuto rifiuta di assistere all’udienza. Di conseguenza la rinuncia a comparire dell’imputato detenuto equivale alla sua assenza volontaria a norma dell’art. 420- quinquies c.p.p., nel testo vigente al tempo del processo in esame e, quindi, giustifica la revoca della dichiarazione di contumacia . Nel caso di specie, alla data di celebrazione dell’udienza, l’imputato non era più detenuto, essendo sottoposto all’affidamento in prova al servizio sociale, ma non aveva nemmeno espresso il rifiuto di assistere all’udienza, né tantomeno aveva chiesto o consentito che l’udienza avvenisse in sua assenza. Di conseguenza non potevano ritenersi sussistenti i requisiti per la revoca della dichiarazione di contumacia. Pur convenendo sulla contraddittorietà – se non sulla scorrettezza – ravvisabile nella condotta dell’imputato, che aveva ottenuto un rinvio per legittimo impedimento, mostrandosi interessato a partecipare al processo, e successivamente, tornato in libertà, non era comparso davanti al giudice , la Cassazione aderisce ad un’interpretazione restrittiva dei casi di revoca della dichiarazione di contumacia e annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo esame al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 18 aprile – 17 giugno 2019, n. 26704 Presidente Iasillo – Relatore Rocchi Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Pistoia, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta nell’interesse di C.G. con cui si chiedeva la sospensione dell’ordine di esecuzione emesso con riferimento alla condanna alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 300 di multa. Secondo il Giudice, esattamente non era stata notificato all’imputato l’estratto contumaciale della sentenza di condanna poiché l’imputato, già dichiarato contumace, non era comparso all’udienza fissata dopo la richiesta di rinvio per legittimo impedimento, condotta che equivaleva ad una rinunzia a partecipare al processo. In particolare, all’udienza del 15/1/2013 C. risultava detenuto per altra causa e la difesa aveva ottenuto il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento. Successivamente era stato scarcerato in conseguenza della concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale e, quindi, si trovava in regime di libertà, ma non era comparso all’udienza fissata, all’esito della quale era stata pronunciata la sentenza. 2. Ricorre per cassazione il difensore di C.G. deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto dell’istanza di restituzione nel termine per impugnare. Il ricorrente osserva che, alla data dell’udienza del 15/1/2013, lo stesso era detenuto e, quindi, esattamente era stato riconosciuto il legittimo impedimento a comparire, seppure lo stato di detenzione fosse stato comunicato informalmente dal difensore all’udienza successiva del 14/5/2013, nella quale era stata pronunciata la sentenza, si trovava in affidamento in prova al servizio sociale presso una Comunità. Non emergeva da alcun atto che l’imputato avesse avuto conoscenza dell’udienza di rinvio fissata, cosicché non era giustificabile la revoca della dichiarazione di contumacia e la dichiarazione di assenza. Il ricorrente richiama la norma dell’art. 175 c.p.p., comma 2 bis sulla restituzione nel termine per proporre impugnazione ad una sentenza, sottolineando l’inversione dell’onere della prova relativa alla conoscenza del processo. Il ricorrente sostiene che l’estratto contumaciale avrebbe dovuto essere notificato all’imputato, che non aveva mai rinunciato ad intervenire nel processo. 3. Il Procuratore Generale, Dott. Pietro Molino, nella requisitoria scritta, conclude per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto Il ricorso è fondato, sebbene per un motivo differente ed assorbente rispetto a quello esposto in ricorso, e comporta l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. 1. In primo luogo, si deve rilevare che l’incidente di esecuzione promosso nell’interesse di C.G. aveva ad oggetto la contestazione della irrevocabilità della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 670 c.p.p., comma 1, in ragione del mancato decorso del termine per l’impugnazione, a sua volta dipendente dall’omessa notifica dell’estratto contumaciale pertanto, le deduzioni concernenti l’applicazione dell’art. 175 c.p.p. svolte dal ricorrente sono estranee all’oggetto del procedimento in realtà, la difesa di C. non chiedeva di essere restituita nel termine per impugnare istanza che avrebbe presupposto l’esistenza di un termine già scaduto , ma deduceva la mancata decorrenza del termine per l’impugnazione in ragione del mancato rispetto del dettato dell’art. 548 c.p.p., comma 3 e, quindi, la non irrevocabilità della sentenza di condanna. 2. Ciò precisato, non appare convincente l’argomentazione dell’ordinanza impugnata in ordine all’esattezza della qualificazione dell’imputato come assente , e non più contumace, adottata all’udienza dibattimentale del 14/5/2013 tale diversa qualificazione risultò decisiva, poiché in tale udienza venne pronunciata la sentenza di condanna nei confronti dell’imputato e il cancelliere non eseguì la notifica dell’estratto contumaciale prevista dall’art. 548 c.p.p., comma 3 previgente l’intera vicenda processuale ricade sotto il vigore della normativa anteriore alla disciplina introdotta dalla L. n. 67 del 2014 . Ai sensi dell’art. 420 quater c.p.p., comma 3, se l’imputato dichiarato contumace compare in udienza, il giudice revoca l’ordinanza che ha dichiarato la contumacia. Nel caso in esame, l’imputato era stato dichiarato contumace all’udienza del 15/1/2013 ne era stato dichiarato il legittimo impedimento, in quanto detenuto, e all’udienza successiva lo stesso - non più detenuto, ma in stato di affidamento in prova al servizio sociale - non era comparso. In sostanza, l’imputato non era mai comparso in udienza, ma il Tribunale di Pistoia aveva revocato la dichiarazione di contumacia, ritenendo che la mancata comparizione all’udienza fissata dopo la richiesta di rinvio per legittimo impedimento equivalga ad una rinuncia a presenziare al processo. Per confermare tale conclusione, il giudice dell’esecuzione richiama il principio secondo cui, all’imputato già dichiarato contumace che, indipendentemente dalla revoca formale dell’ordinanza dichiarativa della contumacia, risulti, alle successive udienze, rinunciante a comparire non è dovuta la notifica dell’estratto della sentenza, neanche nel caso in cui questa indichi erroneamente come attuale lo stato di contumacia Sez. 1, n. 20463 del 27/01/2015 - dep. 18/05/2015, Cristarelli, Rv. 263569 peraltro, come ben si comprende dalla motivazione di quella sentenza, la pronuncia concerneva un imputato, già dichiarato contumace, che risultava detenuto per altra causa e che aveva fatto pervenire rinuncia a comparire per le udienze successive in effetti, ai sensi dell’art. 420 quinquies c.p.p., non si applicano le disposizioni sulla contumacia se l’imputato detenuto rifiuta di assistere all’udienza. In questo senso, la rinuncia a comparire dell’imputato detenuto equivale alla sua assenza volontaria a norma dell’art. 420 quinquies c.p.p., nel testo vigente al tempo del processo in esame e, quindi, giustifica la revoca della dichiarazione di contumacia. In definitiva, la revoca della contumacia interviene non solo nel caso di successiva comparizione in udienza dell’interessato, ma anche in quello di espresso rifiuto di assistervi da parte dell’imputato detenuto. Del resto, anche recentemente è stato ribadito che la mancata comparizione in udienza dell’imputato detenuto, che abbia rinunciato ad essere presente, non dà luogo a contumacia, ma a mera assenza, con la conseguenza che, in tal caso, non sussiste alcun obbligo di notifica dell’avviso di deposito della sentenza, previsto solo per l’imputato contumace Sez. 4, n. 22079 del 12/04/2018 - dep. 18/05/2018, Speca, Rv. 272748 . 3. Ebbene lo stesso giudice dell’esecuzione dà atto che, alla data del 14/5/2013, data di celebrazione dell’ultima udienza, l’imputato non era più detenuto, essendo sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale l’ordinanza richiama la giurisprudenza costante di questa Corte secondo cui non costituisce legittimo impedimento dell’imputato a comparire il fatto che egli, essendo sottoposto ad affidamento in prova al servizio sociale, non abbia ottenuto, pur avendone fatto richiesta, l’autorizzazione a partecipare all’udienza, atteso che l’affidamento in prova al servizio sociale è una modalità del trattamento in regime di libertà e non già una misura restrittiva della libertà personale, per cui il soggetto che vi è sottoposto non deve chiedere alcuna autorizzazione per comparire ad un’udienza, essendo solo tenuto a darne tempestiva notizia al servizio sociale Séz. 1, n. 19216 del 30/11/2015 - dep. 09/05/2016, Falzarano, Rv. 266793 Sez. 2, n. 13493 del 18/03/2005 - dep. 12/04/2005, Logozzo, Rv. 23105201 . Ciò comporta che - anche prescindendo dalla mancata prova della conoscenza da parte dell’imputato della data dell’udienza, su cui insistono il ricorrente e il Procuratore generale - l’assenza dell’imputato all’udienza del 14/5/2013 non poteva portare alla revoca espressa o tacita della dichiarazione di contumacia, perché non ne ricorrevano le condizioni l’imputato non era comparso, non era detenuto e quindi non aveva espresso il rifiuto di assistere all’udienza, nè aveva chiesto o consentito che l’udienza avvenisse in sua assenza. 4. In sostanza, il giudice dell’esecuzione sembra ritenere che la richiesta di rinvio per legittimo impedimento, avanzata all’udienza precedente in forza dello stato di detenzione dell’imputato, avesse la valenza di richiesta di partecipare al processo e, quindi, sortisse l’effetto di rendere inefficace la dichiarazione di contumacia in precedenza adottata. Si può convenire sulla contraddittorietà - se non sulla scorrettezza ravvisabile nella condotta dell’imputato, che aveva ottenuto un rinvio per legittimo impedimento, mostrandosi intenzionato a partecipare al processo, e successivamente, tornato in libertà, non era comparso davanti al Giudice ma, trattandosi di limitazione di garanzie - perché, appunto, il mutamento dello stato dell’imputato, da contumace ad assente, faceva venire meno l’obbligo di notificargli l’estratto contumaciale della sentenza - la valutazione non può che essere formale, senza che sia possibile ampliare i casi di revoca della dichiarazione di contumacia previsti dal codice di rito sulla base di un’argomentazione sostanziale. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Pistoia.