La richiesta del lavoro di pubblica utilità implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione della pena

I lavori di pubblica utilità costituiscono misura alternativa, e non aggiuntiva, rispetto alla sospensione condizionale della pena, stante la incompatibilità tra i due istituti.

Così si esprime la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26091/19, depositata il 13 giugno. I fatti. La Corte d’Appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale con cui veniva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 187, comma 8, c.d.s., poiché, mentre era alla guida del suo veicolo, egli, una volta fermato dalle forze dell’ordine, si rifiutava di sottoporsi al prelievo dei liquidi biologici ai fini dell’accertamento dello stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di stupefacenti. Avverso la suddetta pronuncia, l’imputato propone ricorso per cassazione, lamentando la mancata sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità, sostituzione richiesta solo in sede di appello, qualora fosse stata confermata la sua condanna. Lavoro di pubblica utilità e sospensione condizionale della pena. La Suprema Corte dichiara il ricorso fondato, richiamando il principio in base al quale la richiesta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9- bis , c.d.s., implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena eventualmente concesso in precedenza, stante la incompatibilità tra i due istituti , poiché il primo, vista la sua natura sostitutiva, costituisce una alternativa rispetto al secondo. Muovendo da tale principio, la Corte osserva che, nel caso di specie, l’opzione per il lavoro di pubblica utilità, espressa dall’imputato in secondo grado di giudizio, implica di per sé la rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena, obbligando il giudice a valutare la richiesta avanzata. Per questo motivo, gli Ermellini annullano la decisione impugnata, limitatamente alla parte inerente alla sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 19 aprile – 13 giugno 2019, n. 26091 Presidente Menichetti – Relatore Nardin Ritenuto in fatto 1. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 27 settembre 2018, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia con la quale P.M. è stato condannato per il reato di cui all’art. 187 comma 8, perché, alla guida di un autoveicolo, fermato dalle forze dell’ordine, nell’ambito di controlli di routine si era rifiutato di sottoporsi al prelievo di liquidi biologici per l’accertamento dello stato di alterazione psico-fisica, causata dall’assunzione di stupefacenti. 2. Avverso la sentenza propone ricorso l’imputato, a mezzo del suo difensore, formulando due motivi di impugnazione. 3. Con il primo motivo si duole della mancata applicazione della sostituzione della pena inflitta -pari a mesi quattro di arresto e Euro mille di ammenda, con il lavoro di pubblica utilità- in violazione dell’art. 187 C.d.S., comma 8 bis, avuto riguardo alla non opposizione dell’imputato, in primo grado, sufficiente per consentire l’applicazione del disposto normativo, seguita dall’espressa richiesta di usufruirne formulata con l’atto di appello, con il quale, per il caso di conferma della condanna, si era chiesta la conversione della pena lavoro di pubblica utilità. Rileva che l’assunto della Corte, secondo la quale, la mancata rinuncia all’applicazione della sospensione condizionale della pena, impedisce l’applicazione dell’istituto del lavoro di pubblica utilità, non trova riscontro nel disposto normativo di cui all’art. 187 C.d.S., comma 8 bis così come nell’art. 186 C.d.S., comma 9 bis , che subordina la sostituzione della pena alla non manifesta opposizione dell’imputato, purché ta con la sua condotta non abbia dato luogo ad un incidente stradale art. 187 C.d.S., comma 1 bis ed art. 186 C.d.S., comma 2 bis . Assume che in assenza dellm cause ostative previste opposizione e causazione del sinistro il giudice, che può sinanco procedere d’ufficio, è tenuto a provvedere alla sostituzione laddove questa sia richiesta, anche in appello, qualora non officiosamente consentita o domandata in primo grado. L’ordinamento, infatti, non costringe l’imputato a rinunciare ad un istituto premiale, come la sospensione condizionale, per poter accedere all’alternativa offerta da una norma speciale più vantaggiosa, come quella del lavoro di pubblica utilità, la cui positiva esecuzione conduce all’estinzione del reato ed alla riduzione delle sanzioni amministrative della sospensione della patente di guida e della revoca della confisca del veicolo. Invero, la rinuncia espressa alle norme di miglior favore è consentita all’imputato solo con una manifestazione espressa della volontà, come nell’ipotesi di rinuncia alla prescrizione del reato di cui all’art. 157 c.p., comma 7. Dunque, la lettura fatta propria dalla Corte territoriale si pone in contrasto con il quadro normativo del favor rei, essendo in ogni caso chiaro che l’imputato che chiede l’ammissione al lavoro di pubblica utilità, privilegia questa opzione a quella della sospensione condizionale. 4. Con il secondo motivo, riprendendo in parte gli argomenti già trattati con la prima censura, fa valere il vizio di motivazione, ripercorrendo gli arresti della Suprema Corte in materia di incompatibilità fra l’istituto della sospensione condizionale e della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, come previsto dalle norme di cui all’art. 187 C.d.S., comma 8 bis e art. 186 C.d.S., comma 9 bis, e sottolinea che dalle pronunce del giudice di legittimità si ricava come l’istanza di applicazione dell’istituto sottintenda la rinuncia al beneficio della sospensione condizionale, sicché la pretesa di rinuncia espressa diviene fuorviante. Conclude per l’annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Questa Corte ha ritenuto che La richiesta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186 C.d.S., comma 9 bis, implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena eventualmente concesso in precedenza, stante la incompatibilità tra i due istituti Sez. 3, n. 20726 del 07/11/2012 - dep. 14/05/2013, Cinciripini, Rv. 254996 nel senso dell’incompatibilità cfr. anche Sez. 4, n. 10939 del 20/02/2014 - dep. 06/03/2014, P.G. in proc. Caneo, Rv. 259130 , essendo il lavoro di pubblica utilità una misura sostituiva ostituisce una alternativa - e non una aggiunta - al beneficio della sospensione condizionale della pena . 3. Muovendo da siffatto enunciato, è chiaro che l’opzione per il lavoro di pubblica utilità, che può essere pacificamente formulata anche in grado di appello, implica di per sé la rinuncia al beneficio della sospensione condizionale e quindi obbliga il giudice al quale sia formulata la richiesta a valutarne l’accoglimento. 3. La sentenza va quindi annullata limitatamente al punto riguardante la mancata sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità e rinvia alla Corte di appello di Brescia. Rigetta nel resto il ricorso.