Mazza da baseball dimenticata nel bagagliaio: giustificazione non plausibile e automobilista condannato

Definitiva la sanzione per l’uomo sotto processo 1.500 euro di ammenda. Insufficiente la tesi difensiva proposta prima dinanzi ai carabinieri che hanno rinvenuto l’oggetto e poi dinanzi ai giudici. Evidente, poi, la potenzialità offensiva della mazza.

Dimenticanza poco plausibile che costa carissimo, addirittura una condanna penale. Fatale l’avere lasciato per mesi – secondo la linea difensiva – una mazza da baseball nel portabagagli dell’automobile. L’oggetto viene rinvenuto difatti dai carabinieri durante un controllo su strada ed è sufficiente per punire l’automobilista con una multa di 1.500 euro Cassazione, sentenza n. 26161/19, sez. I Penale, depositata oggi . Controllo. La vicenda ha origine nell’ottobre del 2017 in provincia di Asti. Lì i carabinieri, durante normali controlli su strada, fermano una macchina e rinvengono nel portabagagli una mazza da baseball lunga 80 centimetri, valutata, ovviamente, come uno strumento atto ad offendere portato illegittimamente con sé dall’automobilista. Inevitabile il processo per l’uomo e logica, secondo i giudici del Tribunale, la condanna con pena fissata in 1.500 euro di ammenda. Dimenticanza. Inutile si rivela il ricorso proposto dal legale dell’uomo sotto processo. Insufficiente il richiamo alla spiegazione fornita prontamente in occasione del controllo effettuato dai carabinieri, e cioè che la mazza era stata acquistata diversi mesi prima, per utilizzarla per il lancio di sassi in mare nel periodo primaverile, ed era stata dimenticata nel bagagliaio della vettura . Giustificazione assolutamente non plausibile, secondo i Giudici, che sottolineano, invece, l’elevata potenzialità offensiva della mazza da baseball , a prescindere dalla presenza di circostanze di tempo e di luogo indicative della sua chiara utilizzabilità per l’offesa alla persona .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 24 maggio – 13 giugno 2019, n. 26161 Presidente Casa – Relatore Centonze Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Asti condannava Ca. La Ro. alla pena di 1.500,00 Euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 4, commi 2 e 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, che veniva accertato a Villanova d'Asti il 13/10/2017. Si contestava, in particolare, all'imputato il porto ingiustificato di una mazza da baseball, lunga 80 centimetri, ritenuta strumento atto ad offendere, di cui il ricorrente veniva trovato in possesso nel corso di un controllo su strada, eseguito dai militari della Stazione dei carabinieri di Villanova d'Asti. 2. Avverso tale sentenza Ca. La Ro., a mezzo dell'avv. Mo. To., ricorreva per cassazione, deducendo, mediante tre motivi di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la sentenza in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della ricorrenza degli elementi costitutivi dell'ipotesi di reato contestata all'imputato ex art. 4, commi 2 e 3, legge n. 110 del 1975 e del compendio probatorio acquisito, ritenuto inidoneo alla formulazione di un giudizio di responsabilità penale nei confronti del ricorrente. Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto da Ca. La Ro. è inammissibile. 2. In via preliminare, deve rilevarsi la necessità di una trattazione unitaria dei tre motivi di ricorso, che riguardano doglianze concernenti la configurazione dell'ipotesi di reato contestata all'imputato, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, legge 18 aprile 1975, n. 110. Tanto premesso, deve rilevarsi che il ricorso di La Ro., pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dal Tribunale di Asti in conformità delle emergenze probatorie. Tuttavia, tale riesame è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 . In questa cornice, deve evidenziarsi che l'elevata potenzialità offensiva della mazza da baseball controversa e le circostanze di fatto nelle quali veniva eseguito il controllo cdi polizia che portava all'individuazione dell'oggetto in contestazione non consentono di ipotizzare alcuna discrasia argomentativa sotto il profilo dell'inquadramento dell'ipotesi di reato contestata a La Ro., correttamente ricondotta dal Tribunale di Asti alla fattispecie di cui all'art. 4, commi 2 e 3, della legge n. 110 del 1975. Sul punto, è sufficiente richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui Il porto senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, di una mazza da baseball da ritenersi arma impropria ai sensi dell'art. 4, comma secondo, L. 18 aprile 1975 n. 110 costituisce reato anche qualora non emergano circostanze di tempo e di luogo indicative della sua chiara utilizzabilità per l'offesa alla persona, in quanto tale ulteriore condizione è prevista, dal citato secondo comma dell'art. 4, solo per il porto degli altri strumenti atti ad offendere, non indicati nel dettaglio Sez. 7, n. 34774 del 15/01/2015, Cimpoesu, Rv. 264771 si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 10279 del 29/11/2011, dep. 2012, Rv. 252253 . A tali considerazioni occorre aggiungere che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti eseguiti nell'immediatezza dei fatti dai militari della Stazione dei carabinieri di Villanova d'Asti, che lo sottoponevano a un controllo su strada mentre La Ro. si trovava a bordo della sua autovettura BMW alle ore 11 del 13/10/2017, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato. Né il ricorrente, a fronte delle contestazioni che gli venivano mosse dai militari, forniva una spiegazione plausibile sulle ragioni che lo avevano indotto a portare, all'interno della sua autovettura, la mazza da baseball. Si consideri, in proposito, che il possesso della mazza da baseball, tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo in cui veniva eseguito il controllo di polizia, non era giustificato da alcuna ragione plausibile, atteso che il ricorrente, sin dall'immediatezza dei fatti, si limitava ad affermare di avere acquistato l'oggetto controverso presso un punto vendita Decathlon - allo scopo di utilizzarlo per il lancio di sassi in mare nel periodo primaverile - diversi mesi prima della verifica eseguita nei suoi confronti e di averlo dimenticato nel bagagliaio della sua autovettura. 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Ca. La Ro. deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, determinabile in tremila Euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.