L’erario non può sostenere le spese conseguenti alla soccombenza dell’imputato

Lo Stato non può sostenere, in luogo dell’imputato, le spese che sono conseguenza della sua soccombenza, poiché l’obbligo dell’erario non si estende alla tutela di diritti ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi alla sua difesa.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 25854/19, depositata il 12 giugno. La parte civile nel processo a carico dell’imputato per il reato di tentato omicidio aggravato commesso in suo danno, chiede la correzione della sentenza di secondo grado che condannava il predetto imputato a rifondergli le spese processuali, sostenendo che, essendo questi ammesso al gratuito patrocinio, la somma avrebbe dovuto essere anticipata dall’erario. Il gratuito patrocinio nel procedimento penale. Sulla base dell’art. 74 d.P.R. n. 115/2002 stabilisce che nel processo penale è assicurato il patrocinio a spese dello stato per la difesa dei cittadini non abbienti, indagati, imputati, condannati, persone offese dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Da ciò deriva che lo Stato non può sostenere, in luogo dell’imputato, le spese che sono conseguenti alla sua soccombenza, poiché l’obbligo dell’erario non si estende alla tutela di diritti ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi alla sua difesa. Osserva infatti il Supremo Colelgio che il provvedimento impugnato non presenta vizi di legittimità posto che l’art. 107, comma 1, lett. f , d.P.R. n. 115/2002, quando si riferisce all’onorario e spese degli avvocati, contempla solo gli avvocati officiati della difesa del soggetto ammesso al gratuito patrocinio. Da tutto ciò il rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 27 febbraio – 12 giugno 2019, n. 25854 Presidente Fumu – Relatore Tornesi Ritenuto in fatto 1. Con istanza depositata in data 27 settembre 2018 C.C. , costituitosi parte civile nel processo a carico di P.G. per il reato di tentato omicidio aggravato commesso in suo danno, chiedeva la correzione del dispositivo della sentenza del 17 luglio 2018 con la quale la Corte di appello di Napoli condannava il predetto imputato a rifondergli le spese processuali, liquidate in Euro 900. Sosteneva che, essendo il P. ammesso al gratuito patrocinio, tale somma avrebbe dovuto essere anticipata da parte dell’erario. 2. Con provvedimento del 4 ottobre 2018 la Corte di appello di Napoli rigettava la predetta istanza rilevando la correttezza della statuizione impugnata alla stregua del disposto di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 107, lett. f . 3. C.C. ricorre per cassazione avverso il predetto provvedimento deducendo l’erronea e/o inosservanza di legge in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 107 e 110 e richiama, a sostegno di tale assunto, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata in tal senso Sez. 2, n. 37695 del 4 giugno 2014 . 4. Il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, nella requisitoria scritta depositata in data 4 febbraio 2019, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Osserva il Collegio che il provvedimento impugnato non presenta i vizi di legittimità dedotti in quanto correttamente la Corte distrettuale ha ritenuto che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 107, comma 1, lett. f , nel riferirsi all’onorario e spese degli avvocati contempla esclusivamente gli avvocati officiati della difesa del soggetto ammesso al gratuito patrocinio. Tale interpretazione è avallata anche dal tenore dell’art. 74 del predetto D.P.R. che, in ossequio all’art. 24 Cost., stabilisce che è assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate. Da tale normativa si evince chiaramente che lo Stato non può essere chiamato a sostenere, in luogo dell’imputato, le spese che sono conseguenza della sua soccombenza in quanto l’obbligo dell’erario non si estende alla tutela di diritti ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi alla sua difesa Sez. F. n. 48907 del 30/08/2016, Rv. 268211 Sez. 5, n. 38271 del 17/07/2008, Rv. 242026 . Non può essere pertanto condivisa l’affermazione di segno contrario contenuta nella sentenza della Suprema Corte n. 37695 del 4 giugno 2014 richiamata dal ricorrente la quale non reca peraltro una specifica motivazione in punto di diritto su tale questione. 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.