Materiale pedopornografico: la differenza tra “detenere” e “procurarsi”

L’art. 600-quater c.p. prevede due diverse modalità di perpetrazione del medesimo reato, il procurarsi” e il detenere” materiale pedopornografico, non potendo le due condotte concorrere tra loro.

Così la Corte di legittimità con la sentenza n. 25558/19, depositata il 10 giugno. La vicenda. La Corte d’Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del GIP, ha ridotto la pena inflitta ad un imputato per il reato di cui all’art. 600- quater , comma 1, c.p. per la detenzione di materiale pedopornografico contenuto su alcuni CD. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della pronuncia. Prescrizione. Il Collegio coglie l’occasione per ricordare che la norma citata contempla due condotte, il procurarsi” e il detenere”, precisando inoltre che detiene il materiale pedopornografico colui che in precedenza se l’è procurato . Nonostante le due nozione appaiano alternative, sono caratterizzate da un elemento comune, ovvero la detenzione del materiale ossia la disponibilità della cosa. Si tratta dunque, non già di due reati diversi, ma di due diverse modalità di perpetrazione del medesimo reato e quindi le due condotte non possono concorrere tra di loro . Ciò posto, la condotta di procurarsi” si consuma al momento dell’accesso sulla rete, mentre il detenere” ha carattere permanente e si consuma nel momento in cui perde la disponibilità di regola con il sequestro . In conclusione il comportamento di colui il quale, dopo essersi procurato materiale pedopornografico, lo detiene, configura un reato commissivo permanente la cui consumazione inizia con il procacciamento del materiale e si perpetua per tutto il tempo in cui permane in capo all’agente la disponibilità del materiale e, quindi, l’illiceità della condotta . Ai fini della prescrizione, invocata dal ricorrente, risulta dunque che il reato si è consumato al momento dell’accertamento e del sequestro, con la cessazione della permanenza, a nulla rilevando l’accertamento del momento in cui i file sarebbero stati scaricati. Rigettate anche le ulteriori censure relative alla presunta insussistenza del reato, la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 10 aprile – 10 giugno 2019, n. 25558 Presidente Liberati – Relatore Gai Ritenuto in fatto 1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, previa dichiarazione di non doversi procedere in relazione al reato di cui all’art. 600 ter c.p. capo 1 e del reato di cui all’art. 600 quater c.p. i limitatamente alla detenzione del materiale rinvenuto sull’hard disk, esclusa la circostanza aggravante dell’ingente quantità, ha ridotto la pena inflitta a L.W. , nella misura di mesi tre e giorni 10 di reclusione ed Euro 800,00 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 600-quater comma 1 c.p., per la detenzione di materiale pedopornografico contenuta su 3 CD e un file video contenuto in altro CD. Fatto accertato il omissis . 2. Avverso la sentenza il difensore dell’imputato ha depositato due distinti ricorsi per cassazione dep. il 21/09/2015 e 31/08/2018 , aventi motivi del tutto sovrapponibili, e ne ha chiesto l’annullaments deducendo i motivi qui enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione come dispone l’art. 173 disp. att. c.p.p 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prescrizione dei reati. Secondo il ricorrente, per tutte le imputazioni elevate all’imputato sarebbe già maturata la prescrizione del reato di detenzione di materiale pedopornografico, prima della pronuncia della sentenza in grado di appello. Anche per la residua imputazione di detenzione del materiale pedopornografico, di cui all’art. 600 quater c.p., comma 1, relativa al contenuto dei tre CD e del video contenuto in altro CD, in assenza di conoscenza della creazione dei supporti informatici, trattandosi sicuramente di realizzazione in data antecedente a quella di accertamento, per il principio del favor rei sarebbe maturata la prescrizione del reato. 2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla prova della minore età dei soggetti raffigurati nei supporti informatici e coinvolti in attività sessuali. Rigetto della richiesta di perizia per stabilire l’età delle persone coinvolte. Rileva il ricorrente di avere chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato subordinato all’espletamento di una perizia, volta a stabilire l’età dei soggetti raffigurati nelle immagini, istanza rigettata dal giudice del merito con violazione dell’art. 438 c.p.p. e art. 111 Cost La motivazione della sentenza in punto prova della minore età sarebbe illogica, fondata sulla mera apparenza di evidenza della minore età. Non sarebbe provato l’elemento materiale del reato, in quanto il mero scaricamento dalla rete delle immagini non integrerebbe il reato, mancherebbe la prova della finalità di divulgazione e distribuzione, anche carente sarebbe l’elemento soggettivo del dolo, non ricavabile dalla mera detenzione del materiale pedopornografico. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, in violazione degli artt. 132 e 133 c.p 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio per prescrizione. Considerato in diritto 4. - I ricorsi, aventi motivi del tutto identici, sono inammissibili perché contengono censure manifestamente infondate e/o generiche. 5.- Va, anzitutto, rilevo che la censura devoluta nel primo motivo di entrambi i ricorsi, con cui si sostiene la prescrizione del reato di detenzione di materiale pedopornografico di cui all’art. 609 quater c.p., in relazione al contenuto dei tre CD e del video contenuto in altro CD, è manifestamente infondata. Osserva, il Collegio, che, all’indomani delle modifiche legislative di cui alla L. n. 38 del 2006, il reato di cui all’art. 600-quater c.p. può configurarsi con due condotte il procurarsi ed il detenere. Prima della riforma, la norma puniva le condotte, tra loro alternative, del procurarsi, che implica qualsiasi modalità di procacciamento compresa la via telematica, e del disporre, che implica un concetto più ampio della detenzione, allo scopo di rendere la norma sicuramente applicabile anche al possesso di immagini pedopornografiche ottenute mediante l’accesso a siti internet opportunamente protetti. Tutte le attività, telematiche o non, idonee a fare ottenere il materiale pedopornografico al detentore integravano la nozione del procurarsi. Ora la fattispecie prevede due modalità della condotta e segnatamente il procurarsi e il detenere. Detiene il materiale pedopornografico colui che in precedenza se l’è procurato. Non v’è dubbio che le due forme con cui può manifestarsi detenere ed il procurarsi, anche se sembrano tra loro alternative, hanno tuttavia un elemento comune che è costituito dalla detenzione sia pure momentanea del materiale pedopornografico in capo a colui che se lo procura. Dai principi dianzi esposti, emerge che non si tratta di due reati diversi, ma di due diverse modalità di perpetrazione del medesimo reato e quindi le due condotte non possono concorrere tra di loro. Esse hanno un elemento comune, che è costituito dalla disponibilità ossia dalla detenzione del materiale pedopornografico. La condotta di procurarsi si consuma al momento dell’accesso sulla rete mentre quelle di detenzione ha carattere permanente e si consuma nel momento in cui perde la disponibilità - di norma - con il sequestro. Invero, il comportamento di colui il quale, dopo essersi procurato materiale pedopornografico, lo detiene, configura un reato commissivo permanente la cui consumazione inizia con il procacciamento del materiale e si perpetua per tutto il tempo in cui permane in capo all’agente la disponibilità del materiale e, quindi, l’illiceità della condotta Sez. 3, n. 38221 del 25/05/2017, F., Rv. 270994 - 01 Sez. 3, n. 15719 del 23/02/2016, Belloni, Rv. 266581 . Nel caso in esame, il reato si è consumato al momento dell’accertamento e del sequestro avvenuto il 10/04/2008, momento nel quale è cessata la permanenza, a nulla rileva stabilire, come ritiene il ricorrente, il momento nel quale i file sarebbe stati scaricati, momento che rileverebbe nel caso di contestazione, ma non rileva nel caso de quo, di procacciamento. Tenuto conto del termine di cui agli artt. 157 - 161 c.p.p., la prescrizione del reato è maturata al 10/10/2015, in epoca successiva alla pronuncia della sentenza in grado di appello. Ora, rammenta il Collegio che, in presenza di un ricorso inammissibile, è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119 . Un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv 217266 Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi . 6. Tale è il ricorso con riguardo agli altri motivi che sono inammissibili per manifesta infondatezza/genericità. Di carattere prettamente fattuale, è il secondo motivo di ricorso con cui si censura la condanna dell’imputato per la detenzione del materiale pedopornografico. Ed invero, oltre a riprodurre le medesime argomentazioni già esposte dinanzi ai giudici di merito, e da quei giudici vagliate e correttamente disattese, la censura in punto affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 600 quater c.p., più che volta a denunciare vizi riconducibili al disposto di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b , mira a sollecitare nuovamente una valutazione alternativa delle risultanze processuali non praticabile in questa sede S.U. n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv 226074 . La motivazione della sentenza di appello, a sostegno della affermazione della responsabilità, non presta il fianco a censure di illogicità e/o contraddittorietà. La Corte d’appello ha, infatti, espressamente richiamato la sentenza di primo grado che, sul punto affermazione della responsabilità, aveva accertato la detenzione del suddetto materiale, rinvenuto in casa dell’imputato su supporti informatici CD , dallo stesso scaricato dalla rete e masterizzato su detti supporti. In tale ambito, i giudici del merito hanno chiarito, in modo congruo, che, attraverso indagini di natura tecnica cfr. pag. 2 sentenza Tribunale , la p.g. operante aveva dapprima accertato la condivisione di alcuni files pedopornografici del CD da parte di utenti connessi attraverso un server italiano, utenti tra cui compariva l’indirizzo IP 87.4.88.198, che risultava intestato al ricorrente, accertamento che si completava con il sequestro, presso la di lui abitazione, del materiale scambiato e detenuto sui supporti informatici di cui si è detto. Quanto al contenuto, alcun dubbio sulla natura pedopornografica delle immagini che ritraevano minori in pose che mettevano in evidenza le parti intime ed erano intenti ad intrattenere rapporti sessuali con adulti consulenza tecnica G. . Il percorso logico attraverso il quale i Giudici del merito sono pervenuti all’affermazione della responsabilità è pertanto immune da vizio logico ed è conforme a diritto. A fronte di ciò il ricorrente sollecita una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in questa sede, e, per altro verso, non si confronta direttamente e specificatamente con il ragionamento dei giudici del merito che hanno ritenuto provata la detenzione sul rilievo del rinvenimento del materiale contenuti nei CD, materiale che proveniva da file di condivisione attraverso internet, e, in punto accertamento della minore età dei soggetti ritratti, argomentata sulla scorta di quanto emerso dalla consulenza, giudizio di fatto che non appare manifestamente infondato. Manifestamente infondato è l’ulteriore profilo di censura con riguardo al rigetto della richiesta di perizia, avanzata dall’imputato in sede di richiesta di giudizio abbreviato condizionato, respinto dal giudice, a cui aveva fatto seguito la richiesta di essere giudicato con il rito abbreviato secco , sicché non può ora dolersi, il ricorrente, a fronte della scelta di essere giudicato ex art. 438 c.p.p., comma 1, del mancato espletamento della perizia per accertare l’età dei soggetti ritratti. Quanto al profilo del dolo del reato, esso è, parimenti manifestamente infondato, sul rilievo che, stante la natura di dolo generico, Sez. 3, n. 40437 del 17/01/2018, A, Rv. 274059 - 01 , la prova del dolo del reato di detenzione di materiale pedopornografico, di cui all’art. 600-quater c.p., può desumersi dal solo fatto che quanto scaricato sia stato collocato in supporti informatici diversi Sez. 3, n. 48175 del 15/09/2017, B., Rv. 271150 - 01 , non essendo necessaria la finalità di divulgazione. L’imputato deteneva in materiale in contestazione su supporti informatici scaricati dalla rete internet mediante programmi di condivisione. 7. Di carattere generico è il motivo sul trattamento sanzionatorio, lamentandosi genericamente la violazione degli artt. 132 e 133 c.p. e il vizio di motivazione. Deve rammentarsi che l’obbligo della motivazione in ordine alla entità della pena irrogata deve ritenersi sufficientemente osservato qualora il giudice dichiari di ritenere adeguata o congrua o equa la misura della pena applicata o ritenuta applicabile nel caso concreto, la scelta di tali termini, infatti, è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia tenuto conto, intuitivamente e globalmente, di tutti gli elementi previsti dall’art. 133 c.p., principio che deve essere riaffermato nel caso in cui, come quello in esame, la misura della pena irrogata è stata esplicitamente applicata in misura sotto la media edittale che consente di ritenere adeguata la motivazione mediante richiamo ad espressioni del tipo pena congrua , pena equa o congruo aumento , come pure il richiamo alla gravita del reato o alla capacità a delinquere Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv 256197 Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356 . La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 c.p A tali principi si è attenuta la Corte d’appello che, tenuto conto dei limiti edittali reclusione fino a tre anni , ha ritenuto congrua la pena base di mesi sette e giorni 15 di reclusione e Euro 1.800,00, pena certamente al di sotto della mediana, ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a mesi cinque di reclusione e Euro 1.200 di multa e ridotta per effetto della diminuente del rito abbreviato, alla pena di mesi tre e giorni 10 di reclusione e Euro 800 di multa. 8.- Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.