Il perfezionamento della notifica eseguita a mezzo del servizio postale

Dopo l’entrata in vigore della l. n. 31/2008, la notifica a mezzo del servizio postale si considera perfezionata con l’ulteriore spedizione della lettera raccomandata che informa dell’avvenuto deposito dell’atto ovvero del recapito dello stesso ad un terzo estraneo, senza che vi sia la necessità, da parte del destinatario, di provare la ricezione della raccomandata.

Lo ha ribadito la Cassazione con sentenza n. 25610/19 depositata il 10 giugno. Il caso. Condannato in absentia dal Giudice di Pace per il reato di lesioni volontarie, l’imputato propone istanza di rescissione del giudicato ex art. 625- ter c.p.p. ed eccepisce la nullità della notifica del decreto a citazione a giudizio. Perfezionamento della notifica mezzo posta. Pur considerando l’istanza meritevole di accoglimento, la Corte di Cassazione ritiene che la procedura di notifica sia stata correttamente eseguita ed anche la notifica del decreto di citazione a giudizio debba considerarsi validamente effettuata. Infatti, ribadisce il Collegio, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, dopo l’entrata in vigore della l. n. 31/2008, questa si considera perfezionata con l’ulteriore adempimento della spedizione allo stesso della lettera raccomandata che lo informa dell’avvenuto deposito dell’atto ovvero del recapito dello stesso a terzo estraneo, senza che sia necessaria la prova che il destinatario abbia ricevuto detta raccomandata . Inoltre, la decorrenza del termine di dieci giorni trascorso i quali la notifica si ha per avvenuta è fissata non con riguardo alla ricezione della raccomandata con la quale il destinatario viene informato delle attività svolte dall’agente postale, bensì con riferimento alla data dell’invito di detta lettera raccomandata . Tuttavia, la formale regolarità del procedimento di notifica non ha ostacolato la dimostrazione dell’incolpevole mancata conoscenza del processo da parte dell’imputato, il quale ne ha peraltro fornito prova documentale. Per tali motivi, la Cassazione revoca la sentenza, sospende l’esecuzione e dispone la trasmissione degli atti al GdP.

Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza 30 aprile – 10 giugno 2019, n. 25610 Presidente Sabeone – Relatore Pistorelli Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, divenuta definitiva il 26 settembre 2016, il Giudice di Pace di Sassari ha condannato in absentia D.C. per il reato di lesioni volontarie ai danni di O.N. . 2. Avverso la sentenza ha proposto istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 625 ter c.p.p., personalmente il D. . Questi espone di essere venuto per la prima volta a conoscenza della condanna e del relativo procedimento solo per averne avuto notizia nell’ambito del processo instaurato per il medesimo reato nei confronti dell’O. e nel quale egli è persona offesa. Eccepisce quindi la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, avvenuta ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8, difettando la prova di quella della comunicazione dell’avvenuto deposito nell’ufficio postale per omessa consegna dell’atto a mani del destinatario o ad altra persona legittimata a riceverlo. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 420 bis c.p.p., il giudice avrebbe dovuto disporre nuove ricerche all’esito delle quali sarebbe stato possibile accertare come il D. già all’epoca della notifica non dimorava più presso la propria residenza anagrafica, corrispondente al domicilio coniugale, essendosi di fatto separato dalla moglie a seguito di dissapori con la medesima e trasferito ad altro indirizzo, dove successivamente regolarizzava la propria residenza, come dimostrato dalle attestazioni rilasciate dai propri figli e da un dipendente ed allegate all’istanza. Considerato in diritto 1. L’istanza è fondata e deve essere accolta. 2. Premesso che ratione temporis all’istanza si applica la disciplina dell’abrogato art. 625 ter c.p.p., spettando dunque a questa Corte deciderla, va osservato che dagli atti allegati all’istanza si evince che la notifica al D. del decreto di citazione a giudizio dinanzi al Giudice di pace di Sassari è avvenuta a mezzo del servizio postale e per compiuta giacenza a seguito del mancato ritiro del plico presso l’ufficio postale dove era stato depositato dopo l’esito negativo del primo tentativo di notifica, per assenza del destinatario o di altri soggetti idonei alla consegna. All’atto del deposito l’ufficiale notificatore ha inviato il 1 ottobre 2014 allo stesso D. ed al medesimo indirizzo , la raccomandata n. 766657049660 contenente l’avviso di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2, di cui peraltro non è documentata l’eventuale ricezione. 2.1 Deve dunque ritenersi che la procedura di notifica sia stata correttamente seguita e che la notifica del decreto di citazione a giudizio sia stata validamente effettuata, stante che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, si perfeziona, dopo l’entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, con l’ulteriore adempimento della spedizione allo stesso della lettera raccomandata che lo informa dell’avvenuto deposito dell’atto ovvero del recapito dello stesso a terzo estraneo, senza che sia necessaria la prova che il destinatario abbia ricevuto detta raccomandata ex multis Sez. 3, n. 36598 del 02/02/2017, Pittalis, Rv. 270729 , mentre la decorrenza del termine di dieci giorni trascorsi i quali la notifica si ha per avvenuta è fissata non con riguardo alla ricezione della raccomandata con la quale il destinatario viene informato delle attività svolte dall’agente postale, bensì con riferimento alla data dell’invio di detta lettera raccomandata ex multis Sez. 3, n. 11938/17 del 10/11/2016, Pietrobon, Rv. 270306 . 2.2 La regolarità formale del procedimento di notifica non è però di ostacolo alla dimostrazione della incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. Dimostrazione che il D. ha fornito documentando il trasferimento della sua dimora, prima, e della sua residenza, poi, in luogo diverso da quello di esecuzione della notifica per motivi che consentono di ritenere ragionevolmente provata l’eventualità che egli non sia stato informato degli avvisi recapitati presso quella che era formalmente la sua residenza al momento della procedura di notificazione e che dunque abbia ignorato quando sarebbe stato celebrato il processo a suo carico, al quale per l’appunto non ha partecipato. 2.3 La sentenza emessa il 5 aprile 2016 dal Giudice di Pace di Sassari nei confronti del D. deve pertanto essere revocata e contestualmente ne deve essere sospesa l’esecuzione, mentre gli atti vanno trasmessi allo stesso Giudice. P.Q.M. Revoca la sentenza emessa dal giudice di pace di Sassari in data 5 aprile 2016 nei confronti di D.C. , ne sospende l’esecuzione e dispone la trasmissione degli atti al giudice di pace di Sassari.