La mancanza di parcheggio non giustifica l’automobilista per l’omissione di soccorso

L’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 189, comma 7, c.d.s. può essere integrato anche dal dolo eventuale ove l’agente, in caso di sinistro ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare la probabilità o la possibilità che sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all’obbligo di prestare assistenza ai feriti.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24934/19, depositata il 5 giugno. Il fatto. La Corte d’Appello di Milano confermava la condanna di primo grado inflitta ad un imputato per omissione di soccorso. All’uomo veniva infatti contestato di aver causato il sinistro a causa del tamponamento di un veicolo fermo al semaforo rosso e di non aver ottemperato all’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alla persona ferita che era alla guida di tale veicolo. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione dolendosi, sostanzialmente, dell’insussistenza di responsabilità del suo assistito. Elemento soggettivo del reato. Il Collegio sottolinea che il ricorrente in realtà non contesta la mancata percezione del sinistro e dei possibili danni causati alle persone coinvolte, avendo dedotto che la mancata fermata era dovuta all’assenza di parcheggi, confermando così implicitamente la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, come già accertato dai giudici di merito. Ed infatti secondo la consolidata giurisprudenza l’elemento soggettivo del reato in parola può essere integrato anche dal dolo eventuale ravvisato in capo all’agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, o anche solo la possibilità, che dall’incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all’obbligo di prestare assistenza ai feriti . Per questi motivi la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 22 maggio – 5 giugno 2019, n. 24934 Presidente Piccialli – Relatore Picardi Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado con cui C.P. è stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione pena base per il reato più grave di cui all’art. 189 C.d.S., comma 7, di anni 1 di reclusione, aumentata di mesi 4 per la recidiva e di mesi 2 per la continuazione interna e esterna, diminuita di 1/3 per il rito per i reati di cui all’art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, per non aver ottemperato all’obbligo di fermarsi e prestare assistenza alla persona ferita, dopo aver provocato, con la sua condotta di guida un incidente dal quale derivavano lesioni capo A e di cui all’art. 590 c.p., per aver cagionato lesioni trauma discorsivo del rachide cervicale e contusivo della regione sternale a D.F.P. , tamponando il suo veicolo, fermo al semaforo rosso, con colpa consistita nella violazione dell’art. 141 C.d.S. capo B - omissis . 2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l’imputato che ha dedotto 1 la carenza di motivazione in ordine alle censure di appello concernenti la responsabilità per il capo A ed in particolare l’insussistenza dell’elemento soggettivo, atteso che l’assistenza di cui necessitava la persona ferita non era immediatamente percepibile da alcuno 2 la mancata pronuncia in ordine al motivo di gravame concernente la dinamica del sinistro, riconducibile, nella prospettazione difensiva, all’imperizia della stessa persona offesa, la quale ha arrestato la marcia improvvisamente e senza plausibili ragioni dopo essere ripartita dalla posizione di sosta imposta dal semaforo rosso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non può essere accolto. 2. Il primo motivo è destituito di fondamento. Dalla sentenza di appello risulta che lo stesso imputato non ha contestato la sua percezione del sinistro e dei possibili danni alle persone cagionati, avendo dedotto che la mancata fermata è derivata dall’assenza di parcheggio e, quindi, avendo implicitamente confermato la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 189 C.d.S., già accertata dal primo giudice, il quale ha sottolineato che, nelle prospettazioni difensive proposte, C. si sarebbe fermato a circa 100 metri dal sinistro e addirittura sarebbe tornato indietro ed avrebbe visto l’ambulanza più precisamente, come si legge nella sentenza di primo grado, nella memoria difensiva depositata in data 15.06.2016, si afferma che l’imputato, tornato sul posto, avrebbe notato la presenza della Polizia locale e dell’ambulanza e, ritenuto che la persona offesa stesse ricevendo adeguate cure, nonché temendo di poter subire delle contestazioni a causa della sua patente revocata, aveva deciso di riallontanarsi . In definitiva, entrambi i giudici di merito hanno evidenziato che la difesa dell’imputato si è limitata al tentativo di giustificare la propria condotta, senza, tuttavia, negare in modo effettivo e sostanziale la percezione del sinistro e dei possibili danni da esso derivati. Del resto, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, l’elemento soggettivo del reato di mancata prestazione dell’assistenza occorrente in caso di incidente art. 189 C.d.S., comma 7 , può essere integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile in capo all’agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, o anche solo la possibilità, che dall’incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all’obbligo di prestare assistenza ai feriti Sez. 4, n. 33772 del 15/06/2017 ud. - dep. 11/07/2017, Rv. 271046 - 01 già Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012 ud. - dep. 09/05/2012, Rv. 252374 - 01, secondo cui nel reato di fuga previsto dall’art. 189 C.d.S., l’elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale, ossia dalla consapevolezza del verificarsi di un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno alle persone. . 3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto meramente ripetitivo della doglianza formulata in appello ed adeguatamente respinta dal giudice dell’impugnazione, il quale si è lungamente soffermato sulle risultanze istruttorie e sulla ricostruzione della dinamica del sinistro, che è stato ricondotto alla condotta imprudente dell’imputato, il quale, procedendo a velocità inadeguata, non è riuscito ad arrestare il proprio veicolo, così tamponando quello della persona offesa, arrestatasi al semaforo rosso. Occorre, difatti, sottolineare che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l’aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l’indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 ud., dep. 21/02/2013, rv. 254584 v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016 ud., dep. 14/09/2016, rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione . 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.