Le notifiche effettuate presso il domicilio eletto nel verbale non sottoscritto dall’interessato sono valide

Legittime le notifiche effettuate presso il domicilio eletto dall’interessato nell’ambito di un verbale che egli si rifiuta di sottoscrivere, a meno che non ne eccepisca la difformità rispetto alle dichiarazioni rese ovvero manifesti l’intenzione di non dare più corso all’elezione di domicilio.

Così si esprime la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24940/19, depositata il 5 giugno. Il fatto. Il Giudice di seconde cure respingeva l’istanza dell’imputato vertente sulla rescissione del giudicato ex art. 629- bis c.p.p., relativa alla decisione adottata dal Tribunale di Ragusa divenuta definitiva che lo condannava per il reato di guida sotto l’influenza di alcol art. 186 c.d.s. . La richiesta veniva respinta poiché le notifiche processuali erano state eseguite al difensore d’ufficio, non essendo andate a buon fine quelle eseguite presso il domicilio eletto nell’ambito del verbale della polizia, considerato che l’imputato non aveva né comunicato variazioni né contattato il difensore per interessarsi dell’esito del procedimento. Avverso tale pronuncia, propone ricorso per cassazione l’imputato, lamentando l’invalidità dell’elezione di domicilio e, dunque, di tutte le notifiche effettuate, perché essa era contenuta in un verbale da lui non sottoscritto. La validità dell’elezione di domicilio. La Suprema Corte non accoglie il ricorso, richiamando un recente orientamento giurisprudenziale secondo il quale sono valide le notifiche effettuate presso il domicilio eletto anche nel caso in cui l’indagato si sia rifiutato di sottoscrivere il relativo verbale [] richiedendo esclusivamente che di tale circostanza sia dato atto nel verbale con l’indicazione del motivo del rifiuto, essendo, al contrario, tassativamente stabilita la nullità del verbale solo nel caso in cui vi sia incertezza assoluta sulle persone intervenute o manchi la sottoscrizione del pubblico ufficiale . Dunque, osserva la Corte, la mancata sottoscrizione dell’interessato del verbale contenente l’elezione del domicilio ne determina l’invalidità esclusivamente quando risulti che egli non abbia sottoscritto l’atto per eccepirne la difformità rispetto alle dichiarazioni rese, ovvero quando abbia manifestato la volontà di non dare più corso all’elezione di domicilio. Per questo motivo, considerando che il ricorrente aveva validamente effettuato l’elezione di domicilio, non avendo comunicato la variazione ex art. 161, comma 1, c.p.p., non può ritenersi incolpevole la sua mancata conoscenza del successivo processo. A ciò consegue il rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 17 aprile – 5 giugno 2019, n. 24940 Presidente Izzo – Relatore Picardi Ritenuto in fatto 1. M.C. , a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, ha proposto istanza di rescissione del giudicato ex art. 629 bis, già art. 625 ter c.p.p., relativamente alla sentenza del Tribunale di Ragusa, divenuta definitiva in data 12 gennaio 2017, con cui è stato condannato per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., lett. c, alla pena di mesi 8 di arresto ed Euro 2000,00 di reclusione istanza rigettata dalla Corte di appello, in quanto le notifiche relative al processo sono state eseguite presso il difensore di ufficio, non essendo andate a buon fine quelle eseguite al domicilio eletto nel verbale dell’11 gennaio 2014 e non avendo il ricorrente né comunicato alcuna variazione né preso contatti con il difensore per interessarsi dell’esito del procedimento. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, M.C. , che ha dedotto l’invalidità dell’elezione di domicilio e, pertanto, di tutte le notifiche effettuate, in quanto contenuta in un verbale non sottoscritto dal ricorrente, segnalando che Sez. VI, n. 45477 del 12 settembre 2018 ha rimesso alle Sezioni Unite la questione Se l’elezione di domicilio contenuta nel verbale di polizia giudiziaria debba essere considerata tamquam non esset quando il verbale non risulti sottoscritto dal dichiarante con conseguente nullità delle notificazioni eseguite nel luogo indicato nel verbale dall’imputato . 3. La Procura generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Ritenuto in diritto 1. Il ricorso non può essere accolto. 2. In via preliminare occorre sottolineare che la questione evidenziata dal ricorrente circa la validità dell’elezione di domicilio contenuta in verbale non sottoscritto dal soggetto interessato, rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza n. 45477 del 2018, è stata restituita alla Sezione 6. 3. Questo collegio non ritiene di discostarsi del più recente e ormai consolidato orientamento, secondo cui sono valide le notifiche effettuate presso il domicilio eletto anche nel caso in cui l’indagato si sia rifiutato di sottoscrivere il relativo verbale - da ultimo, Sez. 6, n. 3815 del 18/12/2018 Cc. - dep. 25/01/2019, Rv. 274980 - 01, che ha precisato che l’art. 137 c.p.p., comma 2, non prevede l’invalidità/inefficacia del verbale o della dichiarazione di domicilio nel caso di rifiuto di sottoscrivere il verbale, richiedendo esclusivamente che di tale circostanza sia dato atto nel verbale con l’indicazione del motivo del rifiuto, essendo, al contrario, tassativamente stabilita la nullità del verbale solo nel caso in cui vi sia incertezza assoluta sulle persone intervenute o manchi la sottoscrizione del pubblico ufficiale. Invero, come chiarito da Sez. 4, n. 40950 del 12/07/2018 ud. - dep. 24/09/2018, Rv. 273989 - 01, la mancata sottoscrizione, da parte dell’indagato, del verbale contenente l’elezione di domicilio ne determina l’invalidità solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l’atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o manifestando l’intenzione di non dare più corso all’elezione di domicilio. Il più risalente orientamento, secondo cui l’elezione di domicilio contenuta nel verbale di polizia giudiziaria, attesa la sua natura di dichiarazione di volontà avente valore negoziai-processuale, è nulla qualora il verbale non risulti sottoscritto dal dichiarante, mancando il dato della formale e concreta riferibilità della dichiarazione a tale soggetto Sez. 6, n. 26631 del 12/05/2016, Rv. 267433 , risulta, dunque, superato in modo pienamente condivisibile, visto che, nonostante la rilevanza della volontà dell’interessato nell’elezione di domicilio, l’ordinamento non stabilisce per tale negozio processuale la forma scritta e, dunque, la necessaria sottoscrizione. Da tale premessa deriva che il ricorrente, avendo effettuato una valida elezione di domicilio, avrebbe dovuto comunicarne la variazione ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 1, sicché la mancanza conoscenza del successivo processo, da parte sua, non può ritenersi incolpevole. 4. In conclusione, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.