Valido ed efficace l’avviso di conclusione delle indagini preliminari mai notificato al nuovo difensore di fiducia

Se al momento dell’emissione dell’atto non risulta il deposito della nomina del nuovo difensore, gli uffici di cancelleria debbono notificarlo al difensore già agli atti. A nulla rileva la nomina del nuovo difensore depositata fra emissione e notifica.

Così la Cassazione, Terza Sezione Penale, n. 23908/2019, depositata il 29 maggio. Il fatto processuale. Come noto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. va notificato all’imputato ed al suo difensore, se nominato di fiducia. Nel caso specifico sottoposto all’attenzione dei giudici l’atto cit. era stato notificato – al difensore d’ufficio risultante agli atti in un tempo successivo alla nomina del nuovo difensore di fiducia, il quale non aveva dunque acquisito la materiale disponibilità dell’atto. L’atto, tuttavia, era stato emesso prima che fosse depositata la nomina del nuovo difensore, fino a quel momento sconosciuta agli uffici. È al momento dell’emissione e non al momento della notifica che occorre riferirsi per la validità dell’atto. Ogni qual volta la norma prescrive la notifica al difensore, questa va ritenuta validamente effettuata al difensore risultante al momento dell’emissione dell’atto – nel caso da parte del Pubblico ministero -, e non a quello risultante nel distinto e successivo momento di notifica dell’atto – quando, come di sovente accade, l’imputato ha già provveduto alla nomina di un difensore di fiducia -. Nonostante sparuti tentativi giurisprudenziali in direzione opposta, i Giudici traggono fondamento dalle note Sezioni Unite c.d. Maritan – sentenza n. 24630/2015 – nelle quali è stata ritenuta valida ed efficace la notifica dell’atto – nel caso di un avviso dell’udienza preliminare – al difensore risultante al momento della disposizione del provvedimento. Soccorre un riferimento sistematico dall’art. 548, comma 2, c.p.p. il quale prescrive che la sentenza debba venire notificata al difensore dell’imputato risultante al momento del deposito della sentenza. Soccorrono anche esigenze di carattere più semplicemente pratico, funzionali ad evitare che gli uffici di cancelleria debbano reiterare la notifica dei medesimi atti a più difensori. La conseguenza pratica. Il principio di diritto espresso dagli Ermellini evidentemente obbliga gli avvocati nominati di fiducia ad attivarsi per acquisire gli atti eventualmente acquisiti dal difensore d’ufficio già revocato ed emessi prima del deposito della nuova nomina presso la cancelleria penale. A seguito della nuova nomina, infatti, non sussiste alcun obbligo di rinnovo della notifica o di compiere alcuna equivalente comunicazione da parte degli addetti negli uffici.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 10 – 29 maggio 2019, n. 23908 Presidente Palla - Relatore Morosini Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di B.d.S.P.G. per il reato di atti persecutori, commesso in danno della ex moglie D.F. capo A , mentre ha dichiarato l’estinzione per prescrizione dei reati di furto e lesioni personali capi B e C . 2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi, di seguito enunciati, ex art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Con il primo eccepisce, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c ed e , la nullità dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari per omessa notifica al difensore dell’imputato. L’atto sarebbe stato notificato al difensore di ufficio quando questi era già stato sollevato dall’incarico a seguito della nomina del difensore di fiducia, intervenuta dopo l’emissione del predetto avviso ma prima della sua notificazione. La motivazione con cui la Corte di appello ha superato l’eccezione sarebbe giuridicamente errata, illogica e contraddittoria. 2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di valutazione del materiale probatorio. Quanto alle dichiarazioni della persona offesa, la Corte di appello avrebbe considerato i riscontri esterni senza apprezzare, prima, la tenuta intrinseca del narrato della persona offesa, così incorrendo in una inversione del metodo valutativo della prova dichiarativa. Inoltre la Corte distrettuale avrebbe disatteso specifici indici rivelatori della inaffidabilità della persona offesa incompatibilità del racconto della vittima, in relazione all’episodio del 17 maggio 2010, rispetto alla testimonianza di M.A. che avrebbe notato la D. prendere a calci B. incompatibilità erroneamente circoscritta dalla Corte di appello a un segmento del fatto che dovrebbe invece essere valutato in modo unitario. Quanto alle altre deposizioni, i giudici di merito, per un verso, avrebbero sopravvalutato il dichiarato dei testimoni di accusa mentre, per altro verso, avrebbero trascurato le risultanze probatorie offerte dalla difesa, ignorando la versione dell’imputato e omettendo di considerare la circostanza, riferita dal teste De. , di una riconciliazione intervenuta tra le parti nel corso delle condotte persecutorie. 2.3 Infine la Corte di appello non avrebbe esaminato, con la cura dovuta, l’evento materiale del reato, individuato in uno stato di ansia e di paura , senza tenere in debito conto il contesto interruzione di un rapporto di convivenza protrattosi per venti anni e le condizioni di svolgimento dei fatti messaggi telefonici, collocazione nel medesimo ambito spaziale dei luoghi frequentati dall’imputato e dalla persona offesa . 2.3 Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio. Le ragioni poste a base della commisurazione della pena sarebbero contraddittorie e selettive. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è destituito di fondamento. Va premesso che ai fini della soluzione di una quaestio iuris è irrilevante l’eventuale vizio di motivazione. 2.2 Viene in rilievo il principio generale, ribadito dalle Sezioni Unite, secondo cui l’avviso al difensore è dovuto a chi ha tale qualità nel momento in cui l’adempimento viene disposto dall’autorità giudiziaria e non anche a chi l’acquista successivamente, in quanto con l’emissione dell’avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria Sez. U, n. 8 del 06/07/1990, Scarpa, Rv. 185438, fattispecie in caso di convalida di arresto Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600 - 01, fattispecie in tema di avviso fissazione udienza . Le Sezioni Unite Maritan hanno stabilito con chiarezza che, nel caso deciso, l’avviso di fissazione udienza non era dovuto al codifensore di fiducia, atteso che la relativa nomina era intervenuta dopo l’adozione del decreto di fissazione dell’udienza camerale . Non può quindi revocarsi in dubbio che il momento individuato come decisivo sia quello dell’emissione dell’avviso e non quello in cui la segreteria/cancelleria esegue materialmente la notifica. Le notificazioni sono disposte dalla autorità giudiziaria nel momento in cui emette l’atto e lo deposita in segreteria/cancelleria, ordinando che venga notificato alle parti, non in quello diverso e successivo in cui l’organo incaricato segreteria, cancelleria o polizia giudiziaria esegue materialmente le notifiche. In tal senso vanno lette quelle pronunce, alcune citate anche dal ricorrente, che, ai fini in rassegna, pongono l’accento sul momento in cui le notificazioni sono disposte . Altre decisioni, richiamate in ricorso, non sono pertinenti perché non si sono occupate in maniera specifica della questione mentre altre risalgono a data anteriore alla decisione delle Sezioni Unite Maritan. La sentenza Cass. 2382/2017 pag. 10 del ricorso o più esattamente Sez. 6, n. 2382 del 28/12/2017, dep. 2018, Bianchi, si occupa della natura delle nullità concernenti l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, che inquadra in quelle di ordine generale a regime intermedio Rv. 272025 - 01 e concerne la fattispecie, ben diversa da quella in rassegna, del difensore di fiducia nominato dall’imputato sin dal primo atto di indagine, nomina ignorata dalla autorità giudiziaria che ha proceduto alla nomina di un difensore di ufficio al quale ha poi notificato l’avviso ex art. 415-bis c.p D’altro conto l’intervento delle Sezioni Unite Maritan consente di ritenere superate quelle decisioni come Cass. 46544/2004 , citata a pag. 11 del ricorso , che pongono l’accento sul momento della notifica dell’atto Sez. 4, n. 46544 del 04/10/2004, Jovanovic, Rv. 230282 - 01 Sez. 5, n. 43763 del 22/10/2008, Tarallo, Rv. 241807 - 01 Sez. 1, n. 16023 del 27/01/2016, Manente, Rv. 266621 - 01 contra Sez. 3, n. 38268 del 25/09/2007, Marinoni, Rv. 237946 . 2.2 Sullo specifico tema della notifica dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p., la Corte di legittimità è di recente intervenuta stabilendo che La notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari deve essere effettuata a chi riveste la qualità di difensore dell’indagato nel momento in cui l’atto è depositato in segreteria, atteso che il deposito segna il momento in cui si dispone l’inoltro dell’atto per la notificazione, a nulla rilevando la nomina di difensore di fiducia effettuata successivamente, ancorché prima che sia materialmente eseguito l’inoltro Sez. 6, n. 24948 del 12/04/2018, Aouchini Badrin, Rv. 274726 - 01 . Nella motivazione della sentenza da ultimo menzionata si osserva Principio generale del sistema processuale è che gli avvisi e le comunicazioni debbano essere fatte dall’autorità giudiziaria al difensore che risulta assegnato d’ufficio alla parte o da questa nominato al momento della loro emissione, dovendosi in caso contrario procedere per la prima volta alla nomina di un difensore d’ufficio una volta rispettate queste garanzie, per l’autorità giudiziaria non sussiste alcun obbligo di rinnovare l’atto ed effettuare una nuova comunicazione e/o notificazione . In tal senso depone anche l’esplicita disposizione in materia di sentenze contenuta nell’art. 548 c.p.p., comma 2, secondo periodo, secondo cui la sentenza è notificata a chi risulta difensore dell’imputato al momento del deposito della sentenza . Se, dunque, non si dubita della legittimità dell’atto emesso dal pubblico ministero, parimenti legittimo deve ritenersi il conseguente ordine di notificazione all’indagato e al difensore d’ufficio, non potendosi ritenere esistente alcuna invalidità sopravvenuta che possa correlarsi alla nomina di un diverso difensore di fiducia successiva, ancorché anteriore al perfezionarsi della procedura di notificazione. Il momento rilevante . è quello in cui viene disposto l’inoltro dell’avviso , essendo la notifica regolare se, nel momento in cui l’atto è formato e depositato con l’attestazione di segreteria, il difensore indicato in tale atto sia quello che in quel frangente è tale, momento, questo, in cui - si dice - viene disposto l’inoltro , e cioè quando è ordinato che lo stesso venga portato a conoscenza dei soggetti in esso indicati, ordine contenuto nell’atto e cronologicamente anteriore rispetto al momento in cui si esegue l’inoltro Sez. 6, n. 24948 del 12/04/2018, Aouchini Badrin, cit. in motivazione . Il collegio aderisce a tale opzione ermeneutica, condividendone gli stringenti argomenti, che si pongono nel solco tracciato dalle Sezioni Unite Maritan. 2.3 Nel caso di specie il Pubblico ministero ha emesso l’avviso ex art. 415-bis c.p.p., disponendone la notifica il 3 aprile 2012, quando l’imputato risultava ancora assistito dal difensore d’ufficio, mentre la nomina del difensore di fiducia è intervenuta il successivo 29 maggio 2012. È quindi immune dal denunciato vizio di nullità la notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. effettuata al difensore di ufficio. 3. Il secondo motivo è inammissibile. 3.1 Le censure reiterano i medesimi argomenti già sottoposti al vaglio della Corte di appello e da questa motivatamente respinti ex plurimis, Sez. 3, n. 31939 del 16/04/2015, Falasca Zamponi, Rv. 264185 Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 . Esse inoltre sollecitano, ictu oculi, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie previste dall’art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere un sindacato sul merito delle valutazioni effettuate nei precedenti gradi di giudizio Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767 Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 . Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso, e per il ricorrente più adeguato, apprezzamento delle risultanze processuali Sez. U, 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944 . In particolare, il ricorrente, al di là delle categorie che formalmente richiama, non lamenta, nella sostanza, una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione. Tanto premesso, va rilevato che la sentenza impugnata ha fornito congrua motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione dell’apparato probatorio, risolvendo, con argomentazioni immuni da vizi logici, tutti i profili sottoposti al suo scrutinio, reiterati in questa sede l’attendibilità della persona offesa, che viene ricavata anche dalle conferme da parte di altri testimoni che hanno direttamente assistito ad alcuni episodi di molestie o minacce, deposizioni che ex se, quali autonome fonti di prova cd. storica, sono idonee a corroborare l’accusa pagg. 19-21 l’apparente smentita da parte del teste M. pag. 22 le dichiarazioni dei testi a discarico F. e De. pagg. 22 e 23 . Il vaglio positivo, compiuto dal giudice di merito, circa la tenuta del complessivo impianto probatorio comporta implicitamente il rigetto delle tesi difensive, comprese quelle prospettate dall’imputato nel corso del suo esame dibattimentale, i cui profili specifici, asseritamente trascurati, non vengono neppure indicati in ricorso. 3.2 È insussistente la denunciata inosservanza dell’art. 612-bis c.p Il vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b , riguarda l’erronea interpretazione della legge penale sostanziale ossia, la sua inosservanza ovvero l’erronea applicazione della stessa al caso concreto e, dunque, l’erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta . Non si versa nella denuncia di tale vizio in presenza dell’allegazione di un’erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ipotesi, questa, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa denunciabile sotto l’aspetto del vizio di motivazione cfr. Sez. U civ., n. 10313 del 05/05/2006, Rv. 589877 conf. Sez. 5 civ., n. 8315 del 04/04/2013, Rv. 626129 Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 . I giudici di merito hanno enucleato le condotte di reiterate molestie e minacce, nonché l’evento del reato consistito nell’aver ingenerato nella persona offesa un perdurante e grave stato di ansia e di paura . Evento non meramente asserito dalla D., ma desunto dalle circostanze di fatto riferite da numerosi testimoni prostrazione fisica e psichica della vittima, installazione da parte sua di telecamere presso la propria abitazione pag. 24 sentenza impugnata . 4. Il terzo motivo è inammissibile. La commisurazione della pena è riservata al giudice di merito. Nella specie la pena inflitta, nella misura di mesi dieci di reclusione, è prossima al minimo edittale, quindi non richiede un particolare sforzo motivazionale ai giudici di merito, i quali comunque non vi si sono sottratti, apprezzando sia la gravità del fatto alla luce della durata della condotta persecutoria sia la pericolosità sociale dell’imputato, gravato da un precedente penale per lesioni, apprezzato come indice della sua personalità violenta pag. 25 . 5. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La natura del reato e la qualità delle persone coinvolte impongono, in caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.