Arrestato dopo l’inseguimento del bagnino su segnalazione di due bagnanti: insussistente la flagranza

Ai fini della conferma dell’arresto, il giudice deve verificare la sussistenza dello stato di flagranza che presuppone un particolare nesso tra un soggetto ed il reato costituito dal fatto di cogliere qualcuno nell’atto di commettere il reato o di inseguirlo subito dopo il commesso reato ovvero di sorprenderlo con cose o tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima .

Così la sentenza della Corte di Cassazione n. 23258/19, depositata il 28 maggio. Il caso. La vicenda, che ha originato la pronuncia in commento, si è svolta all’interno di uno stabilimento balneare di Rosignano Marittimo dove, a seguito della segnalazione di due testimoni, un uomo veniva inseguito e bloccato da un bagnino per essere poi arrestato dalla polizia giudiziaria per il tentato furto di una borsa. Il Tribunale di Livorno non convalidava però l’arresto per l’insussistenza del requisito della flagranza o quasi flagranza ex art. 382 c.p.p Tale decisione viene impugnata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale secondo il quale sussistere invece il predetto requisito essendo pervenuto l’arresto senza soluzione di continuità rispetto all’evento reato. Flagranza. In sede di convalida dell’arresto, ricorda la Corte, il giudice verifica l’osservanza dei termini previsti dagli artt. 386, comma 3 e 390 c.p.p., ma anche la legittimità dell’arresto sulla base di un controllo di ragionevolezza in relazione allo stato di flagranza e all’ipotizzabilità di uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p Restano comunque esclusi da tale valutazione gli elementi relativi alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari, così come l’apprezzamento sulla responsabilità per il fatto riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito. Nel caso di specie correttamente il Tribunale ha negato la legittimità dell’arresto per l’assenza del requisito della flagranza, configurabile, secondo i consolidati principi, ogniqualvolta sia possibile stabilire un particolare nesso tra un soggetto ed un reato. Tale nesso, richiamando le parole della Corte, è costituito dal fatto di cogliere qualcuno nell’atto di commettere il reato o di inseguirlo subito dopo il commesso reato ovvero di sorprenderlo con cose o tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima . La flagranza – o quasi flagranza – presuppone infatti un rapporto di contestualità fra il comportamento di un soggetto costituente il reato ed il fatto percettivo dell’ufficiale di polizia giudiziaria che può essere arricchito, se necessario, da conoscenza anteriori, senza che in tal senso il fatto percettivo perda di sostanza e di contestualità, e che non può essere posto in discussione da successive acquisizioni, dovendosi tenere conto, per il controllo sulla legittimità dell’adozione di una misura precautelare, della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest’ultima conoscibile con l’ordinaria diligenza al momento dell’arresto, con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente . Concludendo, la Cassazione rigetta il ricorso non essendo condivisibile l’interpretazione che ritiene sussistente la flagranza anche nel caso in cui la percezione degli operanti sia stata mediata da altri soggetti, ovvero i testimoni e poi il bagnino che ha inseguito il soggetto.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 14 dicembre 2018 – 28 maggio 2019, n. 23258 Presidente Izzo – Relatore Ciampi Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno impugna l’ordinanza di non convalida dell’arresto di R.A. indagato di tentato furto aggravato di una borsa all’interno dello stabilimento balneare omissis di Rosignano Marittimo, provvedimento emesso dal Tribunale di Livorno in composizione monocratica in data 13 agosto 2018. Il provvedimento è stato motivato sulla base della non sussistenza del requisito della flagranza o di quasi flagranza nell’accezione dettata dall’art. 382 c.p.p., per essere stato l’indagato inseguito, raggiunto e bloccato da un assistente ai bagnanti, dopo la segnalazione di due ragazzi presenti sulla spiaggia. 2. Secondo il PM ricorrente sussisterebbe invece il predetto requisito in quanto nel caso di specie si sarebbe pervenuti all’arresto del reo senza soluzione di continuità rispetto all’evento reato contestato Considerato in diritto 3. Il ricorso è infondato. Va premesso che costituisce ius receptum il principio secondo il quale, in sede di convalida dell’arresto, il giudice, oltre a verificare l’osservanza dei termini previsti dall’art. 386 c.p.p., comma 3 e art. 390 c.p.p., comma 1, deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell’operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all’ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 c.p.p., in una chiave di lettura che non deve riguardare nè la gravità indiziaria e le esigenze cautelari valutazione questa riservata all’applicabilità delle misure cautelari coercitive , nè l’apprezzamento sulla responsabilità riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, P.M. in proc. Eebrihim, Rv. 258230 Sez. 6, n. 25625 del 12/04/2012, P.M. in proc. Scalici, Rv. 253022 Sez. 3, n. 35962 del 07/07/2010, P.M. in proc. Pagano, Rv. 248479 Sez. 6, n. 6878 del 05/02/2009, P.M. in proc. Perri, Rv. 243072 Sez. 6, n. 21984 del 21/04/2008, P.M. in proc. Guidi, Rv. 240369 . 4. Nella specie il Tribunale di Livorno ha negato la legittimità dell’arresto operando un sostanziale controllo proprio su uno dei presupposti legittimanti l’eseguito arresto ossia sullo stato di flagranza che la polizia giudiziaria aveva ritenuto erroneamente esistente per adottare il provvedimento precautelare. L’ordinanza impugnata va esente da censure la flagranza è configurabile ogniqualvolta sia possibile stabilire un particolare nesso tra un soggetto ed un reato. Tale nesso è costituito dal fatto di cogliere qualcuno nell’atto di commettere il reato o di inseguirlo subito dopo il commesso reato ovvero di sorprenderlo con cose o tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima art. 382 c.p.p., comma 1 con la conseguenza che, ai fini della legalità dell’arresto, è necessario che l’agente di polizia abbia la chiara ed inequivoca rappresentazione del nesso suddetto e quindi di tutti gli elementi che lo radicano, anche se alcuni di essi già eventualmente acquisiti aliunde, in modo che si possa ritenere che, al momento dell’arresto, esistessero tutte le condizioni che rendevano legittimo il provvedimento restrittivo adottato. La flagranza o la quasi flagranza presuppone perciò un rapporto di contestualità fra il comportamento di un soggetto costituente reato ed il fatto percettivo dell’ufficiale di polizia giudiziaria che può essere arricchito, se necessario, da conoscenze anteriori, senza che in tal caso il fatto percettivo perda di sostanza e di contestualità, e che non può essere posto in discussione da successive acquisizioni, dovendosi tenere conto, per il controllo sulla legittimità dell’adozione di una misura precautelare, della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest’ultima conoscibile con l’ordinaria diligenza al momento dell’arresto, con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, le quali sono utilizzabili solo per l’ulteriore pronuncia sullo status libertatis Sia il provvedimento impugnato che il ricorso citano la sentenza delle SS.UU. n. 39131 del 24 novembre 2015, la cui massima è la seguente è illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di quasi flagranza , la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato. Nella specie l’arresto era stato eseguito sulla base delle sole indicazioni della persona offesa, riguardanti le generalità dell’aggressore . Secondo il ricorrente tuttavia vi sarebbe una correlazione tra l’azione illecita e l’attività di limitazione della libertà per non essere mai stato il R. perso di vista dai due giovani che avevano segnalato l’episodio sia durante le fasi del tentativo di furto che immediatamente dopo. Osserva il Collegio va ribadito quanto già affermato in precedenti pronunce di questa Sezione Sez. 4, n. 23162 del 13/04/2017. PM in proc. Visonà, Rv. 270104 Sez.4, n. 17015 del 5/04/2016, Santi, n. m. , secondo cui va ricordata l’eccezionalità dei poteri d’arresto in flagranza o in quasi flagranza di cui all’art. 380 c.p.p. e ss. poteri conferiti alla polizia giudiziaria o, eccezionalmente, ai privati art. 383 c.p.p. in deroga ai principi generali in materia, che esprimono la garanzia della riserva di giurisdizione, la quale trova matrice nella previsione di cui all’art. 13 Cost., comma 3. In tale quadro, la nozione di quasi flagranza deve essere rigorosamente interpretata e perimetrata, tenendo presente che, in generale, essa è configurabile tutte le volte in cui sia possibile stabilire un particolare nesso tra il soggetto e il reato, il quale presuppone un rapporto di contestualità tra la condotta in cui si sostanzia l’illecito ed il fatto percettivo dell’ufficiale o agente di polizia giudiziaria che interviene procedendo all’arresto Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, Pasceri, Rv. 260085 . La diversa interpretazione della norma invocata dal Procuratore ricorrente contrasta con i principi sopra espressi e con il rilievo secondo cui l’adozione della misura precautelare affidata alla polizia giudiziaria sulla scorta di una costante attività percettiva o di inseguimento nei sensi suesposti o sulla base di segni o elementi oggettivamente univoci della commissione del reato percepibili, nell’immediatezza, sulla persona dell’autore, non possa estendersi sino a ricomprendervi casi quale quello di specie in cui la percezione da parte degli agenti operanti è stata mediata da più soggetti prima i giovani testimoni, poi il bagnino postosi all’inseguimento del R. . 5. Il ricorso va pertanto respinto. P.Q.M. Rigetta il ricorso.