Ausiliario del traffico in strada, controllore sui bus: aggredirlo vale una condanna…

Compatibile il doppio incarico per il dipendente della ditta di trasporti di proprietà del Comune. Inevitabile la condanna a 6 mesi di reclusione per un passeggero che ha aggredito e minacciato il controllore che gli aveva semplicemente chiesto di esibire il proprio titolo di viaggio.

Ausiliario del traffico in strada e, allo stesso tempo, controllore sui mezzi di trasporto pubblico comunali. Doppio incarico assolutamente compatibile. Di conseguenza, è catalogabile come resistenza a pubblico ufficiale” l’aggressione compiuta da un passeggero a fronte della richiesta di esibire il necessario biglietto di viaggio Cassazione, sentenza n. 23223/19, sez. VI Penale, depositata oggi . Bus. Scenario della vicenda è la zona di Cosenza. Lì, su un bus pubblico – utilizzato dalla società di trasporti di proprietà del Comune –, un controllore viene aggredito da un passeggero a cui aveva semplicemente chiesto di mostrare il proprio titolo di viaggio. L’episodio fa scattare il processo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale . In Tribunale i giudici fanno cadere l’accusa. In Corte d’Appello, invece, la prospettiva adottata è opposta il passeggero del bus viene dichiarato colpevole per avere minacciato e cagionato lesioni al lavoratore che svolgeva il ruolo di controllore sui mezzi della ditta di trasporti comunale. Consequenziale è la condanna a sei mesi di reclusione . Poteri. Inutile si rivela il ricorso proposto dal legale del passeggero finito sotto processo. Inutile, in particolare, il richiamo a una presunta incompatibilità tra il ruolo di ausiliario del traffico e quello di verificatore dei titoli di viaggio sui mezzi di trasporto comunali . Questa visione, già respinta in Appello, è ora considerata priva di fondamento anche in Cassazione. In sostanza, è ritenuto indiscutibile che il dipendente dell’azienda locale di trasporto possa essere addetto alle mansioni di ausiliario del traffico e a quelle di controllore sui bus del Comune. E ciò comporta il riconoscimento della qualità di pubblico ufficiale, in ragione dell’attribuzione di poteri autoritativi e certificativi individuati nelle funzioni di accertamento dell’infrazione, di identificazione personale dell’autore della violazione e di redazione del relativo verbale di accertamento , spiegano i giudici. Tutti questi elementi rendono inevitabile la condanna del passeggero, resosi colpevole di resistenza a pubblico ufficiale , concretizzata nella scelta di aggredire e minacciare il controllore che gli aveva chiesto di mostrare il proprio titolo di viaggio.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 8 – 27 maggio 2019, n. 23223 Presidente Di Stefano – Relatore Giorgi Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro, in accoglimento del gravame del P.G. e in riforma della sentenza assolutoria 13/04/2015 del Tribunale di Cosenza, dichiarava Gi. Ra. Io. colpevole del reato di resistenza di cui all'art. 337 c.p., per avere minacciato e cagionato lesioni a Fr. To., dipendente della ditta di trasporti comunale Amaco , il quale, nello svolgimento del servizio affidatogli, gli aveva chiesto di esibire il biglietto di viaggio, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione. La Corte, ferma restando la ricostruzione probatoria dell'episodio, disattendeva la tesi in diritto accolta dal primo giudice, secondo cui il To., siccome mero ausiliario del traffico, non era legittimato alla verifica del titolo di viaggio, sostenendo per contro, alla stregua della deposizione testimoniale della p.o., che questi, come dipendente dell'azienda locale di trasporto, era addetto sia alle mansioni di ausiliario del traffico che a quelle di verificatore dei titoli di viaggio sui mezzi di trasporto pubblico del Comune di Cosenza servizio che, nel caso in esame, stava svolgendo insieme a un altro collega di lavoro. 2. Il difensore di fiducia dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza di appello e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone con due motivi, distinti ma sostanzialmente unitari, la violazione di legge e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione circa l'attribuzione alla persona offesa della qualifica soggettiva di verificatore dei titoli di viaggio su mezzi di trasporto comunale, giustificativa della competenza a richiedere l'esibizione del biglietto di viaggio e ad esercitare i conseguenti poteri di accertamento. Considerato in diritto 1. Nell'odierna udienza il procedimento è stato trattato nonostante il difensore avesse trasmesso una dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere penali, in quanto tale dichiarazione scritta è pervenuta senza il rispetto dei termini di cui all'art. 3, comma 1, lett. b del Codice di Autoregolamentazione approvato dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura. 2. I motivi di ricorso si palesano infondati a fronte del coerente e logico apparato argomentativo della motivazione del giudice di appello, sia in punto di fatto che in linea di diritto. 3. In linea di diritto, va preliminarmente chiarito che l' ausiliario del traffico , a norma dell'art. 17, comma 132, L. n. 127 del 1997, come interpretato dall'art. 8, comma 1, L. n. 488 del 1999, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio soltanto quando procede all'accertamento e alla contestazione delle contravvenzioni concernenti il divieto di sosta nelle aree oggetto di concessione alle imprese di gestione dei parcheggi Sez. 6, n. 28521 del 16/04/2014, Zennaro, Rv. 262608 Sez. 5, n. 26222 del 12/04/2013, Cecere, Rv. 257539 Sez. 6, n. 7496 del 14/01/2009, De Certo, Rv. 242914 Sez. 6, n. 38877 del 05/07/2006, D'Arcangelo, Rv. 235229 sicché il delitto di resistenza in suo danno è configurabile nei limiti circoscritti dall'espletamento di tali specifici compiti. Il controllore di un'azienda di trasporto urbano, a sua volta, riveste la qualità di pubblico ufficiale in ragione dell'attribuzione di poteri autoritativi e certificativi individuati nelle funzioni di accertamento dell'infrazione, di identificazione personale dell'autore della violazione e di redazione del relativo verbale di accertamento, attribuiti dalle norme di legge, regionale e nazionale Sez. 5, n. 25649 del 13/02/2018, Popescu, Rv. 273324 Sez. 6, n. 15113 del 17/03/2016, Totta, Rv. 267311 . 4. Orbene, nel caso in esame, la Corte di merito, con solido ancoraggio alle informazioni probatorie conseguite dalla chiara e univoca deposizione testimoniale della p.o., ha attribuito al To., dipendente dell'azienda di trasporto pubblico locale, la doppia qualifica sia di ausiliario del traffico sia di controllore dei titoli di viaggio sui mezzi di trasporto del comune di Cosenza, incaricato di turno per quest'ultimo, specifico servizio insieme a un altro collega. Ed ha conseguentemente argomentato in senso favorevole alla configurabilità nella specie del reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen., con considerazioni scevre da illogicità manifesta in fatto e corrette per i profili di diritto. Di talché il ricorrente, nella sostanza, chiede alla Corte di cassazione, con i cennati motivi di ricorso, una non consentita rilettura fattuale delle emergenze processuali in un senso ritenuto a sé più favorevole, lamentando altresì il difetto di approfondimento istruttorio da parte della Corte territoriale circa l'effettiva qualifica soggettiva della p.o. Richieste e censure, queste, che attengono tuttavia, a ben vedere, al merito dell'accertamento o alla sufficienza delle attività e valutazioni probatorie del giudice di appello perciò non proponibili in sede di sindacato di legittimità del provvedimento impugnato. 5. Il ricorso va pertanto respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.