L’elemento soggettivo nella distinzione tra il delitto di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni

Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di estorsione, quanto all’elemento psicologico, si distinguono perché nel primo l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria nell’estorsione, invece, l’agente persegue il conseguimento di un profitto ingiusto, nella piena consapevolezza della sua ingiustizia.

Conseguentemente, la pretesa arbitrariamente attuata dall’agente deve corrispondere perfettamente all’oggetto della tutela apprestata dall’ordinamento giuridico, e non mirare ad ottenere un qualsiasi quid pluris , atteso che ciò che caratterizza il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato diversamente, il conseguimento di un profitto ulteriore rispetto a quello oggetto della pretesa integrerà il delitto di estorsione. Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, con la sentenza n. 22490 depositata il 22 maggio 2019. La qualificazione giuridica del fatto estorsione o esercizio arbitrario delle proprie ragioni? La corretta qualificazione giuridica del fatto rappresenta una delle maggiori garanzie per l’imputato, permettendo a quest’ultimo di conoscere con precisione i fatti che gli vengono contestati così da poter esercitare in maniera compiuta il diritto di difendersi. Di tale garanzia ne è testimone la normativa codicistica, la quale impone una cristallizzazione della qualificazione giuridica del fatto al momento della formulazione dell’imputazione da parte del Pubblico Ministero ma ne consente comunque la fluidità - qualora nel corso del dibattimento o in fase decisionale il fatto risulti diversamente qualificabile - attraverso l’istituto della modifica dell’imputazione e tramite la facoltà per il giudice di dare in sentenza una qualificazione giuridica al fatto diversa da quella enunciata nell’imputazione. Com’è noto la Corte Edu ha ribadito, con la sentenza Drassich, la necessità che all’imputato venga comunque garantito il diritto al contraddittorio nel caso di modifica della qualificazione giuridica del fatto posta in essere dal giudice in sentenza. Da tali rilievi appare chiaro perché la questione relativa alla corretta qualificazione giuridica costituisca nella prassi un importante strumento difensivo nelle ipotesi in cui il fatto, se diversamente qualificato, sia idoneo a determinare una significativa riduzione del trattamento sanzionatorio perché integrante una fattispecie criminosa meno grave rispetto a quella contestata. Tale è la circostanza oggetto della sentenza che ci proponiamo di commentare, ove la Suprema Corte, esplorando degli orientamenti giurisprudenziali solo apparentemente contrastanti, traccia con decisione i confini di distinguo tra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone e il reato di estorsione. Orientamenti contrapposti rilevanza dell’elemento psicologico o modalità della condotta violenta? Secondo un orientamento, i due delitti in esame si distinguono essenzialmente in relazione all’elemento psicologico nel reato di esercizio abusivo delle proprie ragioni, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella ragionevole convinzione, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, azionabile in sede giudiziaria nell’estorsione, invece, l’agente persegue il conseguimento di un profitto pur nella consapevolezza di non averne diritto. Un opposto orientamento ritiene invece che l’elemento di distinzione sia rinvenibile nelle modalità della condotta, nel senso che la violenza o minaccia – elemento comune alle due fattispecie - manifestata in maniera sproporzionata od intimidatoria, anche se volta a far valere un diritto, non può che tradursi nella coartazione dell’altrui volontà con conseguente integrazione del reato di estorsione. La rilevanza dell’elemento soggettivo la pretesa arbitraria dell’agente deve coincidere con il diritto azionabile in sede giudiziaria. Con acuta osservazione giuridica, la Corte rileva come il secondo orientamento non sia idoneo a fungere da univoco criterio distintivo tra le due fattispecie, posto che entrambi i delitti in esame prevedono quale circostanza aggravante speciale l’uso di armi nella condotta violenta o minacciosa. Pertanto, è evidente la possibilità di qualificare come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, aggravato dall’uso di un’arma, anche le condotte poste in essere con armi tali da rendere la violenza di particolare gravità e comunque sproporzionata rispetto al fine perseguito. Difatti, se è pur vero che la gravità della violenza e l’intensità della minaccia costituiscono elementi sintomatici del dolo di estorsione, indici di una volontà costrittiva piuttosto che di una soddisfazione di un diritto effettivamente azionabile, deve comunque concludersi che a stabilire la diversità tra il reato di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni basti l’elemento psicologico. Mentre nel primo caso l’agente mira a perseguire un profitto ingiusto, nella piena consapevolezza che questo non gli spetti, nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni l’autore del reato agisce nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, anche qualora quest’ultima non sia realmente esistente. Per tali ragioni, ai fini della sussistenza della fattispecie meno grave, la pretesa arbitrariamente attuata dall’agente deve corrispondere perfettamente all’oggetto della tutela apprestata dall’ordinamento e non sfociare in un qualsiasi quid pluris , altrimenti configurandosi il più grave reato di estorsione.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 15 marzo – 22 maggio 2019, n. 22490 Presidente Prestipino – Relatore Beltrani Ritenuto in fatto La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato integralmente la sentenza con la quale, in data 22.4.2013, il GUP del Tribunale di Napoli aveva dichiarato D.A. , in atti generalizzato, colpevole dei reati di estorsione consumata, maltrattamenti e lesioni aggravate, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni accessorie. Contro tale provvedimento, l’imputato con l’ausilio di un difensore iscritte nell’albo speciale della Corte di cassazione ha proposto ricorso per cassazione, deducendo I - manifesta illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento del vizio di mente II - violazione degli artt. 629 e 393 c.p. per erronea qualificazione giuridica del fatto accertato. All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito all’esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. Considerato in diritto Il ricorso dell’imputato è fondato limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto accertato, ed è nel resto inammissibile. 1. Il primo motivo è inammissibile perché le doglianze dell’imputato, riguardanti il mancato riconoscimento del vizio di mente, sono del tutto prive della specificità necessaria ex art. 581 c.p.p. in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato , sollecitano una non consentita rivalutazione di risultanze fattuali già conformemente valorizzate dai due giudici del merito, in difetto di documentati travisamenti, e comunque risultano manifestamente infondate. La Corte di appello f. 4 s. della sentenza impugnata ha evidenziato, con rilievi esenti da vizi rilevabili in questa sede, che la psicopatologia da cui risulta affetto l’imputato non appare così grave da inficiare del tutto, o comunque in maniera consistente, la sua capacità di intendere e di volere, in quanto, oltre ad avere avuto una durata ridotta si parla di due settimane è stata subito tenuta sotto controllo attraverso un immediato cambiamento del trattamento medico, come evidenziato dallo stesso difensore. D’altro canto, non risulta neanche un effettivo nesso eziologico tra tale patologia e la condotta concretamente posta in essere dal D. ai danni degli anziani genitori. Invero il suo comportamento era evidentemente finalizzato ad ottenere il denaro che gli spettava, ma che i genitori trattenevano per sé. Tale finalizzazione dell’azione criminosa non appare in alcun modo collegata con la patologia del prevenuto, la quale risulta caratterizzata da idee deliranti di tipo paranoideo . A ben vedere, dunque, le intenzioni e il comportamento del D. nella vicenda che ci occupa non hanno alcunché di paranoideo, trattandosi di una reazione esagerata e spropositata, sfociata in una condotta delittuosa, che è scaturita da un effettivo rifiuto dei genitori di consegnargli i soldi provenienti dalla sua pensione di invalidità, rifiuto che egli considerava come particolarmente ingiusto ed immotivato . La Corte di appello ha, quindi, riesaminato e valorizzato - sul punto - lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell’appellante, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della capacità dell’imputato, la cui difesa, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa lettura delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati. 2. Il secondo motivo è fondato. 2.1. Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di questa Corte Sez. II, n. 46628 del 3 novembre 2015, Stradi ed altro, rv. 265214 Sez. II, n. 44674 del 30 settembre 2015, Bonaccorso, rv. 265190 Sez. II, n. 42734 del 30 settembre 2015, Capuozzo, rv. 265410 Sez. II, n. 23765 del 15 maggio 2015, P.M. in proc. Pellicori, rv. 264106 Sez. II, n. 42940 del 25 settembre 2014, Conte, rv. 260474 Sez. II, 25 giugno 2014, Comite, rv. 259966 Sez. II, n. 24292 del 29 maggio 2014, Ciminna, rv. 259831 Sez. II, n. 33870 del 6 maggio 2014, Cacciola, rv. 260344 Sez. II, 19 dicembre 2013, Fusco, n. 51433, rv. 257375 Sez. II, n. 707 del 10ottobre 2013, dep. 2014, Traettino, rv. 258071 Sez. II, n. 22935 del 12 giugno 2012, Di Vuono, rv. 253192 Sez. II, n. 12329 del 29 marzo 2010, Olmastroni, rv. 247228 Sez. II, n. 9121 del 15 ottobre 1996, dep. 1997, Platania, rv. 206204 Sez. II, n. 6445 del 28 aprile 1989, Stanovich, rv. 181179 Sez. II, n. 5589 del 14 giugno 1983, Rossetti, rv. 159513 , i delitti di cui agli artt. 393 e 629 c.p. si distinguono essenzialmente in relazione all’elemento psicologico nel primo, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, giudizialmente azionabile, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria nell’estorsione, invece, l’agente persegue il conseguimento di un profitto, pur nella consapevolezza di non averne diritto. Per ritenere configurabile il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo di quello di estorsione, occorrerebbe, pertanto, che l’agente sia soggettivamente - pur se erroneamente, ma plausibilmente - convinto dell’esistenza del proprio diritto, e che detto diritto riceva astrattamente tutela giurisdizionale. 2.2. Un opposto orientamento valorizza, ai fini della predetta distinzione, la materialità del fatto, affermando che, nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta violenta o minacciosa non è fine a sé stessa, ma è strettamente connessa alla finalità dell’agente di far valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pone come elemento accidentale, per cui non può mai consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza. Pertanto, quando la minaccia si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria e di tale sistematica pervicacia che vanno al di là di ogni ragionevole intento di far valere un diritto, allora la coartazione dell’altrui volontà è finalizzata a conseguire un profitto che assume ex se i caratteri dell’ingiustizia. In determinate circostanze e situazioni pertanto, anche la minaccia dell’esercizio di un diritto, in sé non ingiusta, può diventare tale, se le modalità denotano soltanto una prava volontà ricattatoria, che fanno sfociare l’azione in mera condotta estorsiva Sez. II, n. 1921 del 18 dicembre 2015, dep. 2016, Li, rv. 265643 Sez. II, n. 44657 dell’8 ottobre 2015, Lupo, rv. 265316 Sez. II, n. 44476 del 3 luglio 2015, Brudetti, rv. 265320 Sez. VI, n. 17785 del 25 marzo 2015, Pipitone, rv. 263255 Sez. II, n. 9759 del 10 febbraio 2015, Gargiuolo, rv. 263298 Sez. V, n. 19230 del 3 maggio 2013, Palazzotto, rv. 256249 Sez. V, n. 28539 del 20 luglio 2010, Coppola, rv. 247882 Sez. VI, n. 41365 del 23 novembre 2010, Straface, rv. 248736 Sez. II, n. 35610 del 26 settembre 2007, Della Rocca, rv. 237992 Sez. II, n. 14440 det 5 aprile 2007, Mezzanzanica, rv. 236457 Sez. II, n. 47972 del 10 dicembre 2004, Caldara, rv. 230709 Sez. I, n. 10336 del 4 marzo 2003, Preziosi, rv. 228156 . Secondo questo indirizzo, dunque, a fronte di un preteso diritto che sia possibile far valere davanti all’autorità giudiziaria, ai fini della distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione occorre verificare il grado di gravità della condotta violenta o minacciosa, con la conseguenza che si rimarrebbe indubbiamente nell’ambito dell’estorsione, ove venga esercitata una violenza gratuita e sproporzionata rispetto al fine, ovvero se si eserciti una minaccia che non lasci possibilità di scelta alla vittima così Sez. VI, n. 32721 del 7 settembre 2010, Hamidovic, rv. 248169 . 2.3. A parere del collegio, il denunciato contrasto di orientamenti è più apparente che reale. 2.3.1. Occorre premettere che, ai fini della risoluzione del problema in esame, non è possibile trarre utili indicazioni dalla Relazione del Guardasigilli al Re sul progetto del Codice penale, sul punto assolutamente silente. 2.3.2. La materialità dei due reati in questione non appare esattamente sovrapponibile così Sez. II, n. 11453 del 17 febbraio 2016, Guarnieri, rv. 267123 , poiché soltanto ai fini dell’integrazione dell’estorsione necessita il verificarsi di un effetto di costrizione sulla vittima, conseguente alla violenza o minaccia, queste ultime costituenti elemento costitutivo comune ad entrambi i reati art. 392 c.p. mediante violenza sulle cose art. 393 c.p. usando violenza o minaccia alle persone art. 629 c.p. mediante violenza o minaccia all’uopo occorre, secondo la dottrina più recente, che vi sia un nesso causale tra la condotta e la situazione di coazione psicologica che costituisce, a sua volta, l’evento intermedio tra la condotta stessa e l’atto di disposizione patrimoniale che arreca l’ingiusto profitto con altrui danno. Si tratta di un evento psicologico che deve essere causato direttamente dalla condotta del soggetto attivo del reato se l’effetto di coazione trovasse nell’azione o nell’omissione dell’autore solo uno dei tanti antecedenti non potrebbe mai parlarsi di estorsione. La coazione psicologica si risolve, essenzialmente, nella compressione della libertà di autodeterminazione suscitata dalla paura del male prospettato . 2.3.3. Nondimeno, la possibile valenza dimostrativa di tale disomogeneità può agevolmente essere ridimensionata, ove si pensi che l’effetto costrittivo della condotta estorsiva appare consustanziale proprio alla diversa finalità dell’agente, che mira ad ottenere una prestazione non dovuta, dalla quale l’agente trae profitto ingiusto, e la vittima un danno diversamente, nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni la violenza o minaccia deve mirare ad ottenere dal debitore proprio e soltanto la prestazione dovuta, come in astratto giudizialmente esigibile. 3.2.4. Sia l’art. 393 c.p., comma 3, che l’art. 629 c.p., comma 2, in quest’ultimo caso, mediante richiamo dell’art. 628 c.p., comma 3, n. 1 prevedono che la pena è aumentata se la violenza o minaccia è commessa con armi . La circostanza aggravante speciale de qua non legittima distinzioni tra armi bianche ed armi da fuoco, ed evidenzia la possibilità di qualificare come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, aggravato dall’uso di un’arma, anche le condotte poste in essere con armi tali da rendere la violenza o minaccia di particolare gravità, e comunque sproporzionata rispetto al fine perseguito, o tale da non lasciare possibilità di scelta alla vittima secondo l’id quod plerumque accidit, disarmata . Detto riferimento appare decisivo, atteso che, in quest’ultimo caso, la condotta dovrebbe sempre integrare gli estremi del più grave delitto di estorsione, il che, per espressa previsione di legge, non è. 3.2.5. Quest’ultima argomentazione non risulta mai esaminata, nè quindi validamente confutata, nell’ambito dell’orientamento riepilogato sub § 2.2., che si limita tout court a non considerarla. 3.2.6. Nell’ambito della dottrina, può senza dubbio definirsi unanime il convincimento che i due reati in oggetto si distinguano in relazione al fine perseguito dall’agente. Le dottrine tradizionali avevano autorevolmente evidenziato che, nel caso in cui l’agente non agì per trarre ingiusto profitto dall’azione o dall’omissione imposta al soggetto passivo, ma per uno scopo diverso, potrà ricorrere il titolo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, o altro ma non quello di estorsione , osservando che spesso però l’affermazione di voler esercitare un opinato diritto . , non è che un pretesto per larvare l’estorsione , ed ammonendo i giudici quanto all’opportunità di adoperare molta cautela nell’accertare il vero scopo dell’agente naturalmente, pur mirando l’agente anche a conseguire il profitto relativo a un preteso diritto esistente o supposto, la estorsione sussist e quando egli chieda più di ciò che tale diritto comporta . Ed ancora, che l’estorsione presenta tratti comuni con l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma a stabilirne la diversità basta l’elemento psicologico, che nel secondo consiste nel fine di esercitare un preteso diritto, quando si abbia la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria . Altra dottrina, con pari autorevolezza, ha successivamente ritenuto che l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede il fine di esercitare un preteso diritto azionabile e l’estorsione la coscienza e volontà di conseguire un profitto non fondato su alcuna pretesa giuridica . Analogamente, la dottrina più recente afferma, altrettanto autorevolmente, che il criterio discretivo tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni si fonda sulla finalità perseguita dall’agente nell’esercizio arbitrario il soggetto attivo, supponendo di essere titolare di un diritto, agisce con lo scopo di esercitarlo, mentre nell’estorsione l’agente è consapevole di conseguire un ingiusto profitto . 3.2.7. Deve, quindi, concludersi che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono tendenzialmente in relazione all’elemento psicologico - nel primo, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto eventualmente infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria - nel secondo, invece, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. 3.2.8. A tal proposito, è, peraltro, necessario precisare, onde evitare possibili ed anzi, per la verità, molto frequenti nella pratica interpretazioni strumentali, che, ai fini dell’integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni - la pretesa arbitrariamente attuata dall’agente deve corrispondere perfettamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato Sez. V, n. 2819 del 24 novembre 2014, dep. 2015, rv. 263589 - l’agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria Sez. V, n. 23923 del 16 maggio 2014, rv. 260584 , ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale. Per la sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non è, infatti, necessario che il diritto oggetto dell’illegittima tutela privata sia realmente esistente, ma occorre pur sempre che l’autore agisca nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale. 3.2.9. Alla speciale veemenza della comportamento violento o minaccioso potrà, peraltro, riconoscersi valenza di elemento sintomatico del dolo di estorsione. È noto, in generale, che la prova del dolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell’imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni ed, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall’agente. Come acutamente osservato da Sez. II, n. 44476 del 3 luglio 2015, Brudetti, rv. 265320, erroneamente, collocata tra le sentenze che accolgono l’orientamento contrario a quello qui sostenuto che, al contrario, in motivazione premette espressamente di condividere , considerato che, come rilevato in dottrina, la doloscopia non è stata ancora inventata, e che quindi il dolo può essere tratto solo da dati esteriori, che ne indicano l’esistenza, e servono necessariamente a ricostruire anche il processo decisionale alla luce di elementi oggettivi, analizzati con un giudizio ex ante, appare evidente che le forme esteriori della condotta, e quindi la gravità della violenza e l’intensità dell’intimidazione veicolata con la minaccia, non sono momenti del tutto indifferenti nel qualificare il fatto in termini di estorsione piuttosto che di esercizio arbitrario ai sensi dell’art. 393 c.p. , ben potendo quindi costituire indici sintomatici di una volontà costrittiva, di sopraffazione, piuttosto che di soddisfazione di un diritto effettivamente esistente ed azionabile. Anche Sez. V, n. 19230 del 3 maggio 2013, Palazzotto, rv. 256249, a sua volta erroneamente, collocata tra le sentenze che accolgono l’orientamento contrario a quello qui sostenuto, premette di ritenere certamente esatto il rilievo che si legge nella impugnata sentenza, in base al quale il delitto di estorsione si differenzia da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona, non tanto per la materialità del fatto, che può essere identica, quanto per l’elemento intenzionale che, nell’estorsione, è caratterizzato, diversamente dall’altro reato, dalla coscienza dell’agente che quanto egli pretende non gli è dovuto , ed aggiunge che nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta violenta o minacciosa è strettamente connessa alla finalità dell’agente di far valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pone come elemento accidentale, e, pertanto, non può consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza, in presenza delle quali deve, al contrario, ritenersi che la coartazione dell’altrui volontà sia finalizzata a conseguire un profitto ex se ingiusto, configurandosi in tal caso il più grave delitto di estorsione . 4. Ciò premesso, nel caso in esame è la stessa Corte di appello a riconoscere, in più parti della sentenza impugnata, che i comportamenti contestati all’imputato ed accertati, pur connotati da violenza e minacce, mirassero unicamente ad ottenere la consegna della sua pensione d’invalidità, e quindi al soddisfacimento di un diritto astrattamente tutelabile anche in sede giudiziale, non potendo attribuirsi, in senso contrario, valenza assorbente alla violenza inaudita con la quale egli avrebbe agito al contrario decisivamente valorizzata a f. 6 della sentenza impugnata . 4.1. È pur vero che, secondo il Tribunale, le somme estorte prescinderebbero dall’importo della pensione d’invalidità de qua tale elemento fattuale, al quale ben potrebbe essere attribuita, in ipotesi, valenza assorbente, non risulta, peraltro, considerato dalla Corte d’appello, che mostra di prescinderne del tutto, non è chiaro se per la sua inesistenza od imprecisione, ovvero se per l’erroneo convincimento della sua irrilevanza. 5. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto accertato, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che si atterrà ai seguenti principi di diritto - il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni sia con violenza alle cose che con violenza alle persone e quello di estorsione, quanto all’elemento psicologico, si distinguono perché, nel primo, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non arbitraria, ma ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria nell’estorsione, invece, l’agente persegue il conseguimento di un profitto ingiusto, nella piena consapevolezza della sua ingiustizia - per la sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni sia con violenza alle cose che con violenza alle persone occorre che l’autore agisca nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale, anche se detto diritto non sia realmente esistente. La pretesa arbitrariamente attuata dall’agente deve corrispondere perfettamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico, e non mirare ad ottenere un qualsiasi quid pluris, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato - ai fini della distinzione tra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni sia con violenza alle cose che con violenza alle persone e quello di estorsione, l’elevata intensità o gravità della violenza o della minaccia di per sé non legittima la qualificazione del fatto ex art. 629 c.p., poiché l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni può risultare - come l’estorsione - aggravato dall’uso di armi, ma può costituire indice sintomatico del dolo di estorsione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.