Non sussiste alcun onere di traduzione dell’avviso di assistenza tecnica in caso di alcoltest

La garanzia del diritto di difesa vertente sulla traduzione del contenuto dell’avviso di assistenza difensiva nonché dello scopo dell’atto di accertamento viene meno di fronte alla natura urgente e indifferibile dell’esame etilometrico.

Così si pronuncia la Suprema Corte con la sentenza n. 22081/19, depositata il 21 maggio. La vicenda. Il Tribunale di Vicenza assolveva l’imputato straniero per il reato di guida in stato di ebbrezza, affermando che il fatto non sussisteva per via della mancata traduzione nella lingua dell’imputato del verbale di accertamento del tasso alcolemico. Avverso tale provvedimento, propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale, denunciando la violazione della legge processuale in relazione all’insussistenza dell’obbligo di traduzione simultanea dell’atto nell’ambito di accertamenti urgenti, considerando la natura incompatibile di tale atto indifferibile con l’adempimento previsto dall’art. 143 c.p.p La natura indifferibile dell’esame etilometrico. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso fondato, affermando la natura indifferibile e urgente dell’atto di accertamento in questione, natura che verrebbe tradita” qualora la prova fosse rinviata, poiché se ne modificherebbe inevitabilmente l’esito, compromettendo l’accertamento. I Giudici osservano che, in realtà, la questione riguarda la compatibilità tra la natura appena descritta dell’atto di accertamento e l’adempimento previsto dall’art. 143 c.p.p., il quale sancisce la nomina di un interprete ovvero di un traduttore allo straniero per garantirgli la comprensione del contenuto degli atti a lui rivolti. In via generale, la questione è stata risolta dalla giurisprudenza in senso negativo in relazione agli altri atti urgenti per ciò solo indifferibili , poiché l’immediatezza dell’adempimento, che tutela il diritto alla piena difesa della persona, nuoce al tempestivo svolgimento dell’atto . Il diritto di difesa vede rinviati i suoi effetti in un momento successivo, coincidente con il termine per impugnare l’atto compiuto in assenza di traduzione che decorrerà dall’adempimento di tale diritto . La garanzia di difesa cede il posto all’urgenza dell’accertamento. Dopo aver affermato tali principi, la Corte rileva come, nel caso concreto, il fatto che l’avviso di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p. sia stato dato in lingua italiana non implica la nullità dell’atto, poiché non può dirsi che l’atto sia stato omesso e perché una simile prospettiva consentirebbe a tutti gli stranieri, di qualsivoglia nazionalità, di sottrarsi agli effetti dell’accertamento, sol che assumano di non avere compreso l’avviso . Dunque, per evitare di vanificare l’effetto della prova al fine di attendere il reperimento di un traduttore per l’interessato, la Corte supera la garanzia della difesa a favore dell’urgenza dell’accertamento affermando che nell’ipotesi in cui debba provvedersi all’accertamento dello stato di ebbrezza, a mezzo di alcoltest, l’urgenza ed indifferibilità dell’accertamento, pur fermo restando l’obbligo di dare avviso all’interessato di farsi assistere da un difensore di fiducia in lingua italiana, ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p., nondimeno, non impongono il previo obbligo di traduzione del contenuto dell’avviso e dello scopo dell’atto, ai sensi dell’art. 143 c.p.p., per coloro che assumano di non comprendere la lingua in quanto stranieri, posto che l’attesa per il reperimento dell’interprete o del traduttore rischia di compromettere definitivamente l’esito dell’accertamento, legato al decorso del tempo . Per questi motivi, la Suprema Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Vicenza.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 21 febbraio – 21 maggio 2019, n. 22081 Presidente Menichetti – Relatore Nardin Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 19 marzo 2018 il Tribunale di Vicenza ha assolto T.M.G. , di nazionalità rumena, dal reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b e comma 2 sexies con la formula perché il fatto non sussiste, non essendo stato tradotto in lingua rumena il verbale relativo all’accertamento del tasso alcolemico pari a gr/l. 1,32 , senza peraltro dar conto della conoscenza da parte sua della lingua italiana, a lui presumibilmente ignota, stante l’intervenuta traduzione nella lingua madre del coevo verbale di identificazione ed elezione di domicilio. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione per saltum il Procuratore generale presso la Cote di appello di Venezia, formulando un unico motivo, con cui censura la sentenza impugnata per violazione della legge processuale, in relazione all’insussistenza dell’obbligo di traduzione simultanea dell’atto in ipotesi di accertamenti urgenti, stante l’incompatibilità dell’adempimento di cui all’art. 143 c.p.p. e dei suoi tempi tecnici con l’atto indifferibile. Conclude per l’annullamento con rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Per dare soluzione al quesito posto con il gravame occorre muovere dalla natura dell’atto di accertamento del tasso alcolemico a mezzo di apparecchiatura etilometrica. 3. L’indifferibilità dell’esame etilometrico deriva, com’è ovvio, dall’andamento della concentrazione ematica di alcol etilico nel tempo dopo la sua assunzione, scientificamente descritta da una curva c.d. curva di Widmark che raggiunge il suo picco dopo sessanta minuti dall’ingestione. È chiaro, dunque, che il rinvio di una simile prova ne modifica l’esito, con definitiva compromissione dell’accertamento. 4. Questa è la ragione per la quale la giurisprudenza di legittimità ha, da sempre, inquadrato l’analisi del tasso alcolico spirometrico fra gli atti indifferibili ed urgenti Cfr. Sez. 4, n. 41178 del 20/07/2017 - dep. 08/09/2017, Rallo, Rv. 270772 in precedenza, ex multis Sez. 4, n. 7967 del 06/12/2013, dep. 19/02/2014, Zanutto, Rv.258614 Sez. 4, n. 27736 del 08/05/2007 - dep. 13/07/2007, Nania, Rv. 236933 Sez. 4, n. 26738 del 07/02/2006 - dep. 28/07/2006, Belogi, Rv. 23451201 . 5. Ora, il nodo da sciogliere riguarda la compatibilità fra il test alcolimetrico e la previsione di cui all’art. 143 c.p.p. che integra il diritto di difesa con la nomina di un interprete o di un traduttore allo straniero, al fine di consentirgli di comprendere il contenuto degli atti che lo riguardano. La questione è stata normalmente risolta in senso negativo in relazione agli altri atti urgenti per ciò solo indifferibili poiché l’immediatezza dell’adempimento, che tutela il diritto alla piena difesa della persona, nuoce al tempestivo svolgimento dell’atto, mentre la mancata comprensione dell’atto esplicherà i suoi effetti solo sul termine per l’impugnazione dell’atto stesso o di quelli che ne sono derivati, differendo il termine, che decorrerà solo dal momento della piena comprensione da parte dell’interessato Sez. U, n. 5052 del 24/09/2003 - dep. 09/02/2004, Zalagaitis, Rv. 226717 in relazione alla traduzione dell’ordinanza cautelare, nei confronti di straniero latitante ed ancora Sez. 6, n. 36746 del 23/06/2017 - dep. 24/07/2017, Javanmard e altro, Rv. 27061101 in ordine all’impugnazione del sequestro, a seguito di perquisizione Sez. 3, n. 27194 del 24/06/2009 - dep. 03/07/2009, Olichey, Rv. 24424301 Sez. 4, n. 265 del 19/11/2004 - dep. 13/01/2005, Livadhi, Rv. 230497 . L’incompatibilità dell’urgenza con la garanzia, dunque, non elide il diritto di difesa, limitandosi a posporne gli effetti ad un momento successivo, incidente sul termine per impugnare l’atto svolto in assenza della traduzione o dell’interprete, che decorrerà dal momento dell’adempimento della garanzia prevista. Nel caso del test alcolimetrico, nondimeno, la posticipazione della piena difesa, come sin qui descritta, non può realizzarsi, avuto riguardo al fatto che all’accertamento non consegue nessun atto impugnabile, ma solo la redazione di un verbale nel quale si dà conto degli esiti dell’esame, sicché la nomina di un interprete o di un traduttore, certamente riguarda la comprensione della funzione dell’atto, ma ancor prima attiene alla comprensione del diritto di farsi assistere da un difensore di fiducia per il suo compimento, posto che l’avviso previsto dall’art. 114 disp. att. condiziona l’utilizzabilità dell’atto di indagine. Ora, è chiaro che laddove il previo avviso manchi del tutto l’atto sarà inutilizzabile, tanto per coloro che comprendono la lingua italiana, come per coloro che non la comprendano. È chiaro, pertanto, che in siffatti casi vale per tutti la regola secondo cui In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell’obbligo di dare avviso al conducente da sottoporre all’esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, determina una nullità di ordine generale, deducibile nei termini di cui all’art. 182 c.p.p., comma 2 se si è proceduto a giudizio ordinario a seguito di opposizione a decreto penale, il momento entro il quale far valere la dedotta nullità va individuato nella presentazione dell’atto di opposizione al decreto penale di condannai Sez. 4, n. 7686 del 16/01/2018 - dep. 16/02/2018, Favaro, Rv. 272465 . Diversamente qualora l’avviso di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p. sia dato in lingua italiana ad uno straniero non può ritenersi integrata la nullità dell’atto. In primo luogo, perché si tratta di un atto che non è stato omesso, in secondo luogo, per la risolutiva ragione che una simile prospettiva consentirebbe a tutti gli stranieri, di qualsivoglia nazionalità, di sottrarsi agli effetti dell’accertamento, sol che assumano di non avere compreso l’avviso. D’altro canto, posto che l’avviso implica il diritto di farsi assistere da difensore di fiducia, e non anche attendere l’arrivo del difensore eventualmente nominato, proprio per evitare che l’accertamento divenga inutile per il trascorrere del tempo Sez. 4, n. 41178 del 20/07/2017 - dep. 08/09/2017, Rallo, Rv. 27077201 , subordinare l’accertamento alcolimetrico all’attesa di reperire un interprete che traduca all’interessato il contenuto dell’avviso significa implicitamente sacrificare l’esito dell’indagine ogni qualvolta l’interprete non sia facilmente reperibile anche telefonicamente ai sensi dell’art. 143 bis c.p.p., comma 3 , così rinunciando, tuttavia, allo scopo stesso del controllo rivolto alla tutela della collettività dal grave pericolo costituito dalla conduzione di veicoli in stato di ebbrezza alcolica. Una simile abdicazione alla tutela pubblica degli utenti della strada dal pericolo, nondimeno, oltrepassa la garanzia della difesa, che cede di fronte all’urgenza dell’accertamento, purché in ogni caso l’avviso sia formulato in lingua italiana al fine di assolvere l’onere minimo di informazione, che, peraltro, non inerisce, neppure per coloro che comprendano la lingua, alla spiegazione della funzione dell’atto, ma solo al diritto di assistenza difensiva, non subordinato all’effettività della stessa, che solo l’attesa del difensore assicurerebbe. 6. Ciò posto, deve affermarsi che nell’ipotesi in cui debba provvedersi all’accertamento dello stato di ebbrezza, a mezzo di alcoltest, l’urgenza ed indifferibilità dell’accertamento, pur fermo restando l’obbligo di dare avviso all’interessato di farsi assistere da un difensore di fiducia in lingua italiana, ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p., nondimeno, non impongono il previo obbligo di traduzione del contenuto dell’avviso e dello scopo dell’atto, ai sensi dell’art. 143 c.p.p., per coloro che assumano di non comprendere la lingua in quanto stranieri, posto che l’attesa per il reperimento dell’interprete o del traduttore rischia di compromettere definitivamente l’esito dell’accertamento, legato al decorso del tempo. 7. Deve, in conclusione, annullarsi la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Vicenza per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Vicenza per nuovo giudizio.