Prova a rubare tre bottiglie di liquore: fatto non punibile

Salvo un cittadino marocchino, fermato mentre cercava di portare via i prodotti da un supermercato. Respinta in Cassazione l’osservazione fatta in appello, secondo cui il fatto che l’uomo avesse puntato su generi non di prima necessità portava ad escludere la lieve entità del danno” e la non punibilità”.

Provare a portar via tre bottiglie di liquore da un supermercato è comportamento non così grave da meritare una condanna. Questa la visione della Cassazione, che ha sancito la non punibilità” di un cittadino marocchino, beccato a tentare di rubare in una struttura commerciale. Irrilevante, secondo i giudici, il fatto che l’azione non abbia riguardato beni di prima necessità, come, ad esempio, prodotti alimentari Cassazione, sentenza n. 21112/19, sez. V Penale, depositata oggi . Beni. Ricostruito facilmente l’episodio incriminato sotto processo un uomo, di nazionalità marocchina, beccato mentre provava a portar via da un supermercato tre bottiglie di liquore. Logica l’accusa per tentato furto”. Inevitabile la condanna, poiché è accertata in modo netto la condotta tenuta dallo straniero. Unica dissonanza, tra primo e secondo grado, sulla pena in Tribunale il ladro viene condannato a un mese di reclusione e 50 euro di multa, mentre in Appello i giudici optano per una sanzione pecuniaria, stabilendo una multa di 7550 euro. Respinta la linea difensiva, centrata sulla presunta particolare tenuità del danno” che poteva essere arrecato al supermercato. Su questo punto, in particolare, i giudici di merito ritengono decisivo un dettaglio il tentato furto ha riguardato tre bottiglie di liquore, quindi non beni di prima necessità . Tale ultima osservazione viene censurata dai giudici della Cassazione, i quali, richiamando l’articolo 131- bi s del Codice Penale, evidenziano che le caratteristiche dei beni oggetto di furto sono assolutamente irrilevanti. Ben altri, difatti, sono i particolari presi in considerazione dalla normativa, come la pena, fissata in misura minima in questo caso – cioè un mese di reclusione e 50 euro di multa –, e il riconoscimento del danno lieve per la struttura commerciale. Di conseguenza, il fatto che il ladro abbia provato a portare via tre bottiglie di liquore non rende più grave la sua condotta. Di conseguenza, è plausibile, concludono i Giudici della Cassazione, riconoscere la tenuità del fatto” e sancire la non punibilità” dell’uomo finito sotto accusa per il tentato furto nel supermercato.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 24 gennaio – 15 maggio 2019, n. 21112 Presidente Sabeone – Relatore De Gregorio Ritenuto in fatto Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Firenze, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per il delitto di tentativo di furto in supermercato, convertendo la pena detentiva di mesi uno di reclusione in pecuniaria e rideterminando la pena in Euro 7550 di multa 1. Ha presentato ricorso la difesa dell'imputato, che con unico motivo, ha lamentato la violazione di legge ed il vizio di omessa motivazione per la mancata applicazione dell'art 131 bis cp richiesto in sede di conclusioni, sottolineando che la richiesta era stata respinta, poiché il furto tentato aveva riguardato tre bottiglie di liquore e, quindi, non alimenti di prima necessità, criterio estraneo ai parametri della normativa invocata. All'odierna udienza il Pg, dr.ssa Ce., ha concluso per l'inammissibilità. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. La spiegazione data dai Giudici fiorentini al diniego della causa di non punibilità ex art 131 bis cp è errata in diritto, in quanto, allo scopo, non ha fatto riferimento ai criteri indicati nella norma, individuati nelle modalità della condotta e nell'esiguità del danno o del pericolo, criteri la cui rilevanza ai fini del giudizio di speciale tenuità del fatto è stata ribadita anche da questa Corte nella sua composizione più autorevole. 1.1 In proposito è stato, infatti, affermato che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016 Ud. dep. 06/04/2016 Rv. 266590. 1.2. Sul punto deve aggiungersi che la legge ha previsto che la rilevazione di un comportamento abituale impedisca il giudizio di non punibilità ex art 131 bis cp e che nella fattispecie in esame nulla in proposito si rileva. 1.3 La sentenza impugnata si è posta di gran lunga al di fuori di tali criteri oggettivi affermando, in maniera per di più apodittica, l'inapplicabilità della causa di non punibilità per la considerazione che i beni sottratti non erano di prima necessità. 2. La questione dell'applicabilità dell'art 131 bis cp alla fattispecie può essere affrontata e risolta in questa sede, poiché questa Corte, anche nella sua composizione più autorevole, ha chiarito che l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall'art. 131-bis cod. pen., avendo natura sostanziale, è applicabile, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di Cassazione e per solo questi ultimi la relativa questione, in applicazione degli artt. 2, comma quarto, cod. pen. e 129 cod. proc. pen., è deducibile e rilevabile d'ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. anche nel caso di ricorso inammissibile Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593 . 2.1 E' stato, inoltre precisato, che questioni come quella sollevata dal ricorrente sono rilevabili nel giudizio di legittimità ma la loro risoluzione non implica necessariamente l'annullamento della sentenza impugnata, dovendo, invece, la relativa richiesta essere rigettata ove non ricorrano le condizioni per l'applicabilità dell'istituto. Ex multis Sez. 3, Sentenza n. 21474 del 22/04/2015 Ud. dep. 22/05/2015 rv. 263693. La pronunzia di Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016 Ud. dep. 06/04/2016 Rv. 266594, ha precisato che l'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., trova applicazione nel giudizio di legittimità e la non punibilità può essere ritenuta o esclusa senza rinvio del processo nella sede di merito qualora la Corte di cassazione, sulla base del fatto accertato e valutato nella decisione, riconosca la sussistenza della causa di non punibilità, la dichiara d'ufficio, ex art. 129 cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata, a norma dell'art. 620, comma primo lett. l , cod. proc. pen. 2.2 Usando tali consolidati principi nella fattispecie concreta, in relazione alle connotazioni fattuali del reato, per come accertato nel corso del processo di merito, va, in primis, osservato che la pena per il delitto di tentato furto in supermercato, in relazione all'epoca del commesso reato - 2010 - rientra nei limiti edittali rilevanti ex art 131 bis cp e che la sentenza d'appello ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante del danno lieve, che, in ragione delle peculiari circostanze del fatto, sono chiari indici per la sua collocazione in un ambito concettuale di tenuità speciale. In ultimo è opportuno segnalare che la disposizione in parola è compatibile con il riconoscimento della circostanza attenuante ex art 62 nr 4 cp, come si ricava dalla chiara lettera dell'ultimo comma dell'art 131 bis cp. 3. In considerazione delle valutazioni operate dai Giudici del merito che, oltre al riconoscimento delle circostanze attenuati generiche ed a quella di cui all'art 62 n 4 cp, hanno fissato la pena in misura minima, determinandola in un mese di reclusione e 50 Euro di multa, provvedendo a convertirla nel giudizio di secondo grado nella correlativa pena pecuniaria, in ragione di un favorevole giudizio ex art 133 cpp delle modalità del fatto e della personalità dell'imputato, il Collegio ritiene che il fatto oggetto di giudizio sia qualificabile come di speciale tenuità ai sensi della norma ex art 131 bis cp. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perche il fatto non è punibile ai sensi dell'art 131 bis cp. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per il fatto non punibile ai sensi dell'art 131 bis cp.