“Palpazione” insidiosa sulla paziente: medico condannato

Confermate le colpe del medico, che durante una visita ha cercato di baciare la donna e di raggiungerne con una mano la zona genitale. Solo la pronta reazione di lei ha evitato un contatto pieno.

Palpazione fatale” per un medico. Il gesto, repentino e insidioso, compiuto ai danni di una donna, presentatasi in ambulatorio per un controllo dei linfonodi, gli vale una condanna per tentata violenza sessuale. Decisiva la zona attinta dal dottore, cioè quella inguinale, non raggiunta in maniera piena solo per la pronta reazione della paziente Cassazione, sentenza n. 18869/19, sez. III Penale, depositata oggi . Visita. A ritenere colpevole il medico sono sia i giudici del Tribunale che quelli della Corte d’Appello, stabilendo ventitré mesi di reclusione come pena. Questa decisione viene ovviamente contestata così si spiega il ricorso in Cassazione proposto dal legale del dottore. Secondo l’avvocato, innanzitutto non è stata dimostrata l’univocità sessuale dell’atto, compiuto in coerenza con la dinamica della visita per la verifica dello stato dei linfonodi per cui è necessaria la palpazione della zona inguinale . Subito dopo viene aggiunto che va messa in discussione l’attendibilità della donna, soprattutto tenendo presente la tardività della denuncia e il fatto che ella ha continuato a frequentare l’ambulatorio nonostante i riferiti precedenti approcci sessuali non graditi che si protraevano da anni . Le obiezioni proposte dal legale vengono però respinte in modo netto dai giudici della Cassazione. A loro parere, difatti, è incontestabile la veridicità del racconto fatto dalla donna, la quale ha ricostruito con lineare semplicità, concretezza ed intrinseca coerenza l’episodio incriminato. Privo di fondamento è ritenuto il richiamo alla presunta tardività della denuncia che, in realtà, è stata formalizzata dopo due sole settimane dai fatti , osservano i magistrati, rispondendo al legale del dottore. Atti. Per chiudere il cerchio, infine, viene anche sottolineata l’univocità dell’atto sessuale compiuto dal medico. Su questo fronte, in particolare, viene ricordato che si può parlare di violenza sessuale anche a fronte di atti insidiosi e rapidi che riguardino zone erogene su persona non consenziente , come, ad esempio, un palpeggiamento. E in questa ottica va letto il comportamento tenuto dal medico che, durante una visita eseguita presso il proprio ambulatorio, ha dapprima tentato di baciare sul collo la paziente, poi ha ripetutamente inserito la mano negli slip di lei, con improprio avvicinamento alla zona strettamente genitale, e infine ha tentato ancora di baciarla sulla bocca . Nessun dubbio, secondo i Giudici, sul fatto che l’uomo si sia reso colpevole di tentata violenza sessuale , avendo tenuto una condotta estrinsecatasi in atti insidiosi e rapidi diretti alla perpetrazione dell’atto sessuale abusivo che non si concludevano con un contatto corporeo con le parti intime della donna solo per la pronta reazione di lei.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 26 febbraio – 6 maggio 2019, numero 18869 Presidente Ramacci – Relatore Di Stasi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 8/6/2017, la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza del 7/7/2011 del Tribunale di Verona, con la quale La Ga. Pa. era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli att 56, 609 bis e 61 numero 9 capo a , 81, 56,610 e 61 numero 2 cod.penumero capo b , 614 numero 1 e 4 e 61 n2 cod.penumero capo c e, considerato più grave il reato di cui al capo a ritenuta l'ipotesi di cui all'articolo 609 bis, ult. comma, cod.penumero , condannato alla pena di anni uno mesi undici di reclusione ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione La Ga. Pa., a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge, vizio di motivazione, mancata assunzione di prova decisiva, travisamento delle prove e del fatto, lamentando che, in violazione del diritto di difesa, la Corte territoriale aveva confermato la superfluità della perizia, richiesta in primo grado dall'imputato per valutare l'influenza di assunzione di farmaci sulle condizioni psicofisiche della persona offesa e disattesa dal Tribunale, e rigettato l'istanza di rinnovazione istruttoria per sopravvenienza di nuove prove con affermazione sintetica ed illogica. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e travisamento del fatto, esponendo che nell'atto di appello si erano rilevate numerose contraddittorietà ed incongruenze nel racconto della persona offesa, che aveva fornito una ricostruzione dei fatti in più punti non credibile e che la Corte territoriale aveva scarsamente ed illogicamente motivati gli elementi oggettivamente contraddittori sottolineati con i motivi di gravame tardività della denuncia, aver continuato a frequentare l'ambulatorio medico nonostante i riferiti precedenti approcci sessuali non graditi che si protraevano da anni inoltre, non era stata dimostrata l'univocità sessuale dell'atto, compiuto in coerenza con la dinamica della visita per la verifica dello stato dei linfonodi, per cui è necessaria la palpazione della zona inguinale. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod.penumero , lamentando che la Corte territoriale aveva richiamato per il diniego delle circostanze attenuanti generiche un atteggiamento di arroganza tenuto dall'imputato dopo i fatti. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 610 e 614 cod.penumero , rimarcando che, con l'appello, si era esposto che i comportamenti ricondotti alla violazione di domicilio ed alla violenza provata erano stati posti in essere in esclusiva reazione alle accuse che gli venivano mosse aggiunge che per i tali reati, comunque, era intervenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 157 cod.penumero Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata ed, in ogni caso, dichiararsi la sopravvenuta prescrizione per i reati di cui ai capi b e c dell'imputazione. La difesa del ricorrente ha depositato memoria difensiva del 4.02. 2019, nella quale si è riportata ai motivi di ricorso ed ha evidenziato che risulta maturata successivamente alla sentenza di secondo grado anche la prescrizione in relazione al reato ex articolo 609 bis cod.penumero ha chiesto, quindi, dichiararsi, in via subordinata, la prescrizione di tutti i reati contestati. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale regolata dall'articolo 603 cod. proc.penumero si profila secondo tre ipotesi. Essa è subordinata alla richiesta di parte, e disposta solo se il giudice di appello ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, con riguardo alla riassunzione di prove già acquisite o all'assunzione di prove nuove, preesistenti e conosciute art, 603, comma 1, cod. proc. penumero , cd rinnovazione facoltativa è ugualmente subordinata alla richiesta di parte, ma in questo caso soggetta ai soli limiti di manifesta superfluità o irrilevanza o di divieto di legge, con riguardo alle prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado articolo 603, comma 2, in combinato disposto con gli artt. 495, comma 1, e 190, comma 1, cod. proc. penumero , cd rinnovazione obbligatoria è, infine, espressione di un potere officioso del giudice di appello, analogo a quello del giudice di primo grado articolo 507 cod.proc.penumero , nel caso di valutazione di assoluta necessità ai fini della decisione articolo 603, comma 3, cd rinnovazione ex officio . La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale si connota, dunque, quale evenienza eccezionale in caso di riassunzione di prove già acquisite in primo grado o di prove nuove concetto quest'ultimo che va riferito all'insieme degli elementi già suscettibili di introduzione nel corso del giudizio di primo grado ma che, per eventualità di vario genere, ne siano rimasti esclusi, e, cioè, la prova nota alle parti nel giudizio di primo grado ma non acquisita , mentre in caso di assunzione, di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado , essa è correlata ai parametri generali di ammissibilità della prova stabiliti dall'articolo 495 cod. proc. penumero La rinnovazione del dibattimento, infatti, postula una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado ed ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti Sez.2, numero 8106 del 26/04/2000, Rv.216532 Sez.2, numero 3458 del 01/12/2005,dep.27/01/2006, Rv.233391 Sez. 2, 15/05/2013, numero 36630 Sez. 2, 27/09/2013, numero 41808 . Il giudice d'appello, inoltre, ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o quando la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado. In tutti gli altri casi, la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando in positivo la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite Sez. 2, numero 45739 del 04/11/2003, Rv. 226977 . Il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello, infatti, può essere motivato anche implicitamente in presenza di un quadro probatorio definito, certo e non abbisognevole di approfondimenti indispensabili Sez.6, numero 11907 del 13/12/2013, dep.12/03/2014, Rv.259893 Sez.4, numero 47095 del 02/12/2009, Rv.245996 . Nella specie, la Corte territoriale, ha confermato la decisione del Tribunale, ribadendo e chiarendo la superfluità dell'attività peritale richiesta in primo grado la persona offesa non assumeva il medicinale su cui la difesa aveva specificamente fondato le sue istanze e l'irrilevanza delle nuove prove a contestazione della valutazione di attendibilità della persona offesa in quanto relative a momenti posteriori e diversi rispetto ai fatti oggetto di giudizio , con argomentazioni adeguate e scevre da illogicità che si sottraggono al sindacato di legittimità pag 4 della sentenza impugnata . Rispetto all'indicato percorso argomentativo le doglianze mosse non si confrontano criticamente, dilungandosi, piuttosto, il ricorrente in considerazioni in punto di fatto che sono precluse nel giudizio di legittimità. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone Sez. U, numero 41461 del 19/07/2012, Rv.253214 . A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Il Giudice, quindi, può trarre il proprio convincimento circa la responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'articolo 192, commi 3 e 4, cod.proc.penumero , che richiedono la presenza di riscontri esterni cfr., Sez. 1, numero 29372 del 27/7/2010, Stefanini, Rv. 248016, Sez.5, numero 1666 del 08/07/2014 . Va, poi, ribadito che la valutazione circa l'attendibilità della persona offesa si connota quale giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa tale giudizio può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria cfr., Sez. 3, numero 41282 del 05/10/2006, Agnelli e altro, Rv. 235578 . Invero, l'attendibilità di un teste è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni. Nella specie, la Corte territoriale ha motivato congruamente, in maniera logica ed adeguata, in ordine alla attendibilità della persona offesa, confermando le valutazioni del giudice di primo grado e confutando specificamente le censure difensive mosse con i motivi di appello. La Corte territoriale ha argomentato in ordine alla coerenza del racconto, rimarcando come la persona offesa aveva ricostruito con lineare semplicità, completezza ed intrinseca coerenza l'episodio di cui al capo di imputazione ed ha, ritenuto non significativa la tardività della denuncia, rimarcando come essa, in realtà, era stata formalizzata dopo due sole settimane dai fatti. Ha valutato e disatteso con motivazione coerente e logica le censure difensive volte a evidenziare illogicità nella ricostruzione dei fatti resa dalla persona offesa ha rimarcato come la persona offesa aveva spontaneamente e correttamente riferito di precedenti inopportuni comportamenti del medico, spiegando perché avesse continuato a frequentare l'ambulatorio medico e per quale motivo in quella occasione, diversamente dal solito, si fosse recata da sola alla visita ha, quindi, confutato anche la tesi difensiva della erronea percezione dei fatti da parte della persona offesa e della riferibilità della condotta ad una manovra tecnica pag 4 e 5 della sentenza impugnata . La motivazione è congrua ed esente da vizi logici e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità. Né coglie nel senso la contestazione dell'univocità dell'atto sessuale posto in essere dall'imputato. Va ricordato che tra gli atti idonei ad integrare il delitto di cui all'articolo 609 bis cod.penumero vanno ricompresi anche quelli insidiosi e rapidi, purché ovviamente riguardino zone erogene su persona non consenziente come ad es. palpamenti, sfregamenti, baci Sez.3, numero 42871 del 26/09/2013, Rv.256915 la nozione di violenza nel delitto di violenza sessuale non è limitata alla esplicazione di energia fisica direttamente posta in essere verso la persona offesa, ma comprende qualsiasi atto o fatto cui consegua la limitazione della libertà del soggetto passivo, così costretto a subire atti sessuali contro la propria volontà Sez.3, numero 6643 del 12/01/2010, Rv.246186 ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 609 bis cod. penumero , violenza sessuale, non è, dunque, necessaria una violenza che ponga il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre una resistenza, essendo sufficiente che l'azione si compia in modo insidiosamente rapido, tanto da superare la volontà contraria del soggetto passivo Sez.3, numero 6340 del 01/02/2006, Rv.233315 . Va, poi, osservato che il tentativo del reato di violenza sessuale è configurabile non solo nel caso in cui gli atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere un abuso sessuale non si siano estrinsecati in un contatto corporeo, ma anche quando il contatto sia stato superficiale o fugace e non abbia attinto una zona erogena o considerata tale dal reo per la reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, mentre per la consumazione del reato è sufficiente che il colpevole raggiunga le parti intime della persona offesa zone genitali o comunque erogene , essendo indifferente che il contatto corporeo sia di breve durata, che la vittima sia riuscita a sottrarsi all'azione dell'aggressore o che quest'ultimo consegua la soddisfazione erotica Sez.3, numero 27762 del 06/06/2008,Rv.240828 Sez.3, numero 4674 del 22/10/2014, dep.02/02/2015, Rv.262472 ed ancora si è affermato che è configurabile il tentativo del reato, previsto dall'articolo 609 bis cod. penumero , in tutte le ipotesi in cui la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, poiché l'agente non ha raggiunto le zone intime genitali o erogene della vittima ovvero non ha provocato un contatto di quest'ultima con le proprie parti intime Sez.3, numero 17414 del 18/02/2016, Rv.266900 . Nella specie, i Giudici di merito, con accertamento di fatto congruamente e logicamente motivato, hanno ritenuto che la condotta posta in essere dall'imputato, durante una visita medica eseguita presso il proprio ambulatorio dapprima tentativo di bacio sul collo, quindi, ripetuto inserimento della mano negli slip con improprio avvicinamento alla zona strettamente genitale e, infine, ulteriore tentativo di baciare la bocca della donna , integrasse tentativo di violenza sessuale, essendosi estrinsecata in atti insidiosi e rapidi idonei diretti in modo non equivoco alla perpetrazione dell'atto sessuale abusivo, che non si esitavano in un contatto corporeo con le parti intime della vittima per la pronta reazione della stessa. 4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta Sez.I, numero 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339 sez. 2, numero 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241 Sez.3, numero 44071 del 25/09/2014, Rv.260610 . Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione , individuando, tra gli elementi di cui all'articolo 133 cod.penumero , quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato Sez.3, numero 28535 del 19/03/2014, Rv.259899 Sez.6, numero 34364 del 16/06/2010, Rv.248244 sez. 2, 11 ottobre 2004, numero 2285, Rv. 230691 . Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione in linea con i suesposti principi di diritto, ha correttamente negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo elementi di prevalente rilievo ostativo, e decisivi ai fini della valutazione negativa della personalità dell'imputato, le modalità del fatto e la condotta susseguente al reato pag. 6 della sentenza impugnata . La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, quindi, giustificata da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione Sez. 6, numero 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419 . 5. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dall'esame congiunto delle sentenze di primo grado e di appello che, com'è noto si integrano reciprocamente Sez. 3, numero 44418 del 16/07/2013 dep. 04/11/2013, Argentieri, Rv. 257595 , risulta palese l'infondatezza della censura, atteso che la Corte d'appello, con motivazione stringata ma adeguata e priva di vizi logici, ha indicato nell'impugnata sentenza le ragioni fondanti il giudizio di responsabilità del ricorrente per i reati in questione, evidenziando come gli stessi risultassero caratterizzati da una incontrollata reazione minacciosa posta in essere nei confronti della persona offesa e dei suoi familiari. Rispetto all'indicato percorso argomentativo le doglianze del ricorrente si collocano ai confini della inammissibilità, prospettando censure del tutto generiche. 6. Quanto, infine, alla intervenuta prescrizione dei reati contestati, va ricordato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'articolo 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione Sez.2, numero 28848 del 08/05/2013, Rv.256463 Sez.U,numero 23428 del 22/03/2005, Rv.231164 Sez. 4 numero 18641, 22 aprile 2004 . 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. sent. numero 186 del 13.6.2000 , alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26/02/2019.