La somma versata dall’imputato alla persona offesa per il riconoscimento dell’attenuante deve superare un giudizio di «sufficienza»

Ai fini del riconsociemtno della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, c.p., il giudice deve accertare la gravità del patema d’animo subito dall’offeso e le ripercussioni nell’ambito della sua vita familiare e di relazione, in modo da accertare la sufficienza della somma spontaneamente versata dall’imputato per il risarcimento del danno morale cagionato.

Con la sentenza n. 17827/19, depositata il 30 aprile, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di due imputati, accusati di prostituzione minorile, annullando la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, c.p Età della persona offesa. Il Collegio chiarisce in primo luogo che, in tema di prostituzione minorile, il fatto tipico scusante di cui all’art. 602- quater c.p. circa l’ignoranza inevitabile dell’età della persona offesa è configurabile solo se l’agente, pur avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti , sia stato indotto a ritenere che la persona fosse maggiorenne. Non sono comunque sufficienti elementi quali la presenza di tratti fisici sviluppati o rassicurazioni verbali circa la propria età da parte del minore stesso. L’imputato deve infatti dimostrare la non conoscenza dell’età ma anche di aver fatto il possibile per adempiere ai suoi doveri di attenzione, conoscenza, informazione e controllo. I motivi di ricorsi attinenti allo specifico profilo dell’ignoranza della minore età della persona offesa risultano dunque infondati, avendo la Corte d’Appello correttamente applicato i richiamati principi giurisprudenziali. Riparazione del danno. Risulta invece fondato il secondo motivo di ricorso di uno degli imputati relativo all’applicazione della circostanza attenuante ex art. 62, n. 6, c.p Il giudice di merito non aveva infatti ritenuto satisfattivo il versamento alla parte offesa della somma di 3mila euro, definita esigua rispetto al danno cagionato. Gli Ermellini ricordano il principio secondo cui, agli effetti dell’art. 62, n. 6, c.p., la sufficienza della somma spontaneamente versata dall’imputato per il risarcimento del danno morale cagionato alla persona offesa non può essere esclusa sulla base di una mera valutazione sommaria, essendo il giudice tenuto ad accertare la gravità del patema d’animo subito dall’offeso e le ripercussioni del fatto lesivo nell’ambito della vita familiare e della vita di relazione del medesimo . Per questi motivi, la Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante in parola e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 dicembre 2018 – 30 aprile 2019, n. 17827 Presidente Di Nicola – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 02/02/2018 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma di quella del 14/04/2016 del GIP del Tribunale della stessa città, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e impugnata da tutti gli imputati, ha ridotto la pena irrogata in primo grado al D.S. e al G. rideterminandola nella misura, rispettivamente, di un anno di reclusione e 800 Euro di multa e di un anno e otto mesi di reclusione e 1000 Euro di multa, confermando, nel resto, la dichiarazione della loro penale responsabilità per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 600-bis c.p., commesso ai danni di C.A. n. il omissis nel corso dell’anno 2013. 2. Per l’annullamento della sentenza propongono distinti ricorsi entrambi gli imputati. 3.G.S. articola due motivi. 3.1. Con il primo, deducendo la mancanza di consapevolezza dell’età del partner che frequentava un sito dedicato agli incontri personali cui potevano iscriversi solo maggiorenni, aveva i tratti fisici di un maggiorenne, alla reception dell’albergo ove avvenivano i loro incontri aveva sempre consegnato la carta di identità , eccepisce ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b ed e , l’erronea applicazione dell’art. 602-quater c.p., art. 192 c.p.p., art. 530 c.p.p., comma 2, artt. 533 e 546 c.p.p., il travisamento della prova e il vizio di omessa motivazione sul punto. 3.2.Con il secondo motivo, deducendo di aver inutilmente versato in limine litis la somma di 4000 Euro a titolo di risarcimento del danno, eccepisce l’erronea applicazione dall’art. 62 c.p., n. 6, e vizio di motivazione illogica sul punto, nonché vizio di omessa motivazione circa il computo dell’aumento della pena applicata a titolo di continuazione ai sensi dell’art. 81 cpv. c.p 4.Anche D.S.F. articola due motivi. 4.1. Con il primo, deducendo anch’egli la mancanza di consapevolezza della minore età del C. eccepisce, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b ed e , l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 602-quater c.p., artt. 192 e 533 c.p.p., nonché il vizio di mancanza e contraddittorietà della motivazione sul punto. 4.2.Con il secondo motivo eccepisce l’erronea applicazione dell’art. 62 c.p., n. 6, e vizio di motivazione mancante, carente e contraddittoria sul punto. Considerato in diritto 5. I ricorsi sono fondati per quanto di ragione. 6. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di prostituzione minorile, il fatto tipico scusante previsto dall’art. 602-quater c.p. in relazione all’ignoranza inevitabile circa l’età della persona offesa è configurabile solo se l’agente, pur avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, sia stato indotto a ritenere, sulla base di elementi univoci, che il minorenne fosse maggiorenne ne consegue che non sono sufficienti, al fine di ritenere fondata la causa di non punibilità, elementi quali la presenza nel soggetto di tratti fisici di sviluppo tipici di maggiorenni o rassicurazioni verbali circa l’età, provenienti dal minore o da terzi, nemmeno se contemporaneamente sussistenti. L’imputato ha l’onere di provare non solo la non conoscenza dell’età della persona offesa, ma anche di aver fatto tutto il possibile al fine di uniformarsi ai suoi doveri di attenzione, di conoscenza, di informazione e di controllo, attenendosi a uno standard di diligenza direttamente proporzionale alla rilevanza dell’interesse per il libero sviluppo psicofisico dei minori Sez. 3, n. 12475 del 18/12/2015, dep. 2016, Rv. 266484 - 01 in senso conforme, Sez. 4, n. 24820 del 28/04/2015, Rv. 263734 - 01, secondo cui la scusante è configurabile solo se emerga che nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, possa essere rivolto all’agente nello stesso senso, Sez. 3, n, 3651 del 10/12/2013, dep. 2014, Rv. 259089 - 01 . 6.1.La Corte di appello ha fatto buon governo di tale principio avendo affermato non contraddetta sul punto che nessuno degli imputati ha dedotto di aver svolto i dovuti accertamenti sull’età della persona offesa. I ricorrenti hanno affermato, invece, di essere stati tratti in inganno dall’iscrizione del ragazzo ad un sito web di incontri riservato a soli maggiorenni oppure da alcuni comportamenti da lui tenuti in sede di accesso all’albergo ove venivano consumati i rapporti sessuali. Ma tale deduzione difensiva, replicata in questa sede, contrasta con l’insegnamento di questa Corte di cassazione sopra riportato ed è in ogni caso del tutto infondata. 6.2.La circostanza che la persona offesa presentasse caratteri fisici tali da indurre in errore il partner, infatti, non costituisce deduzione sufficiente a ritenere inevitabile l’ignoranza dell’età della vittima, nè lo è il fatto che quest’ultima fosse iscritta ad un sito di incontri consentito alle sole persone maggiorenni. Non è certamente manifestamente illogico, nè frutto di congettura, l’affermazione della Corte di appello secondo la quale l’iscrizione on-line potrebbe essere effettuata anche da persone minorenni, non essendovi alcun reale controllo sulla veridicità delle affermazioni rese in sede di iscrizione. Deve piuttosto stigmatizzarsi il fatto che nessuno degli odierni ricorrenti, sui quali incombeva il relativo onere, ha mai dedotto men che meno dimostrato il contrario in sede di merito. 6.3.Quanto all’eccepito travisamento della prova, osserva il Collegio che effettivamente la persona offesa aveva riferito di essersi accompagnato con il G. in un albergo nel quale entrambi avevano consegnato i documenti, laddove la Corte territoriale ha affermato che i due si recavano in un albergo dove non venivano chiesti documenti. Sennonché l’eccezione non è decisiva per i seguenti motivi a perché la consegna da parte del minorenne dei propri documenti di identità non esonera affatto il partner dalla possibilità di chiedere egli stesso in visione i documenti b perché il partner non può delegare ad altri il controllo della minore età della persona offesa c perché, semmai, tale circostanza dimostra che esisteva la concreta possibilità per il partner di verificare l’identità del minore. 6.4.Sotto altro profilo, dalla lettura delle trascrizioni integrali delle dichiarazioni rese al PM il 10/11/2014, allegate al ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, risulta che il G. ed il C. avevano già tentato di accedere in un altro hotel senza documenti, ma poiché non li avevano fatti entrare pag. 21 delle trascrizioni si erano recati presso un altro albergo gestito da asiatici ove era stato consentito l’accesso previa esibizione dei documenti. Il ricorrente nulla deduce al riguardo, nemmeno sul tentativo di entrare nel primo albergo senza documenti. 6.5.Entrambi i ricorsi sono dunque manifestamente infondati. 7.È invece fondato il secondo motivo del ricorso del D.S. . 7.1.L’imputato aveva investito la Corte di appello della questione relativa alla applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, negata dal primo Giudice che aveva ritenuto non satisfattivo il versamento della somma di 3.000,00. 7.2.La Corte di appello liquida la questione affermando che le somme versate sono esigue rispetto al danno cagionato al C. , senza però spiegare le ragioni di tale valutazione, non desumibili nemmeno dalla complessiva trama motivazionale della sentenza dalla quale non è dato comprendere quale sia l’entità del danno cagionato alla vittima. 7.3.Questa Corte intende ribadire, sul punto, il principio secondo il quale agli effetti dell’art. 62 c.p., n. 6, la sufficienza della somma spontaneamente pagata dal colpevole per il risarcimento del danno morale cagionato dal reato alla persona offesa non può essere esclusa con una valutazione affatto sommaria, basata sulla semplice considerazione della esiguità della stessa somma essendo il giudice tenuto ad accertare la gravità del patema d’animo subito dall’offeso e le ripercussioni del fatto lesivo nell’ambito della vita familiare e della vita di relazione del medesimo Sez. 2, n. 202 del 10/02/1965, Rv. 099585 7.4.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla applicabilità della circostanza attenuante dell’art. 62 c.p., n. 6. 8. Il G. non aveva devoluto alla Corte di appello la specifica questione relativa alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, dedotta con il secondo motivo. 8.1. Gli giova però l’effetto estensivo del ricorso del D.S. che, sul punto, non è fondato su motivi esclusivamente personali. 8.2.In sede di rinvio, la Corte di appello provvederà alla regolamentazione delle spese della presente fase di giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto. Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità in ordine al reato come rispettivamente ascritto.