Continuità normativa tra l’abrogata fattispecie di millantato credito ed il “nuovo” reato di traffico di influenze illecite

Con la decisione in oggetto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affrontare il rapporto tra l’abrogata fattispecie di millantato credito di cui all’art. 346 c.p. ed il reato di traffico di influenze illeciti di cui al nuovo art. 346-bis c.p

A corretto avviso della Suprema Corte sentenza n. 17980/19 depositata il 30 aprile , tra le due disposizioni vi sarebbe piena continuità normativa. Più precisamente si è affermato il seguente principio di diritto in relazione alla condotta di chi, vantando un’influenza – effettiva o meramente asserita – presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, si faccia dare denaro e/o altre utilità come prezzo della propria mediazione, sussiste piena continuità normativa tra la fattispecie di cui all’art. 346 c.p., formalmente abrogata dall’art. 1, comma 1, lett. s , l. n. 3/2019, e la fattispecie di cui all’art. 346- bis c.p., come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. t , della stessa legge . Ciò detto, tuttavia, la Corte, avendo riguardo al caso di specie ed in particolare alle lamentele della difesa in merito all’entità della pena concretamente definita dalla Corte d’appello, che peraltro aveva assolto l’imputato dal più grave reato di corruzione, ha preso altresì atto del diritto dell’imputato, desumibile dall’art. 2 c.p., ad essere giudicato in base al trattamento più favorevole tra quelli succedutisi nel tempo . Da qui il dovere di rivalutare la misura della sanzione, precedentemente individuata, sulla base dei parametri edittali modificati dal legislatore in termini di minore gravità . Da qui la necessità di un annullamento della sentenza impugnata con riferimento all’impianto sanzionatorio. Se non che la Suprema Corte si è espressa favorevolmente anche con riferimento alle doglianze della difesa attinenti l’omessa e/o illogicità della motivazione sulla insussistenza della circostanze attenuanti generiche. Insussistenza della circostanze attenuanti generiche. Tale decisione, in sé incidentale ed apparentemente secondaria rispetto alla precedente questione di diritto, acquista una notevole importanza pratica, poiché la Corte ha espressamente evidenziato l’illogicità di una decisione che aveva escluso la ricorrenza di tali circostanze in ragione della gravità dei fatti. L’illogicità della decisione sul punto è stata rinvenuta nel fatto che le considerazioni espresse dalla Corte d’appello contro l’intervenuto pentimento dell’imputato e la sua rinuncia alla prescrizione fossero meramente assertive, tenuto altresì conto che tali elementi erano stati considerati positivamente al fine del riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Inoltre, sempre a detta della Suprema Corte, il giudice d’appello aveva comunque omesso di considerare il ridimensionamento della posizione dell’imputato a seguito dell’assoluzione, pronunciata proprio in appello, dal delitto di corruzione . Da qui la conclusione per cui l’omessa valutazione di elementi dedotti dalla difesa e certamente rilevanti, in quanto potenzialmente atti a comportare una diversa decisione in ordine alle circostanze ex art. 62- bis c.p. si traduce in un difetto di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e , c.p.p., dante luogo a nullità della sentenza . Tale ultimo inciso deve salutarsi con significativo favore. Si è infatti chiaramente riconosciuto che al fine di escludere l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è sufficiente una motivazione sintetica e/o di stile, allorché la difesa indichi elementi concreti e significati al fine del loro riconoscimento. Ciò porta in auge un’antica questione, un tempo oggetto di forte derisione verso l’avvocatura, secondo la quale si lamentava la poca e scarsa preparazione di chi chiedeva” in sede di legittimità l’applicazione delle circostanze generiche. Naturalmente tale richiesta, in sé e per sé, rappresentava e rappresenta un errore, ma nascondeva una ragione sostanziale di cui la Suprema Corte si sta rendendo sempre più conto e precisamente della necessità di dare concreta possibilità di mitigare” la severità del legislatore penale, sia per il continuo e schizofrenico proliferare di fattispecie criminali sia per l’aumento dell’inasprimento dei minimi edittali, che non sempre corrispondono a ragioni di giustizia ma, assai spesso, solo ed effimeri parametri politici” del momento. La funzione storica” delle circostanze ex art. 62- bis c.p. è stata sin dal suo sorgere quella di offrire al giudice, alla luce del caso concreto, la possibilità di scontare” o comunque vagliare” la possibilità di uno sconto di pena, in considerazione dell’effettiva responsabilità dell’imputato. A tale dovere” del giudice corrisponde il correlativo diritto” dell’imputato di non vedersi pregiudicata irrazionalmente tale possibilità. La Suprema Corte, seppur in maniera apparentemente incidentale, ha con la decisione in commento sancito chiaramente l’esistenza di un tale diritto” e del correlativo dovere”, attraverso la garanzia processuale dell’obbligo di motivazione anche con riferimento agli elementi addotti dalla difesa. Si dirà ma in questo modo non si oblitera il principio secondo cui la legge è legge” e se il legislatore vuole punire severamente” determinate condotte il giudice deve sottostare a tale volontà? Ciò può in ipotesi essere, ma non in un sistema che è ancora ancorato all’indipendenza del giudice. Il giudice, così recita ancora la Costituzione, è soggetto alla legge e non al legislatore e la Legge ed il diritto in generale sono comunque figli” della prudenza, la quale ha legami strettissimi con la mitezza. Queste virtù non rappresentano debolezza o fragilità decisionale, ma piena consapevolezza del fatto i che la severità astratta e più in generale la giustificazione dell’uso della forza contro un uomo non può mai prescindere dalla valutazione, per quanto possibile, effettiva della sua concreta responsabilità, ii che la legge, anche la migliore legge, non può mai prevedere tutti i casi, e iii che affidare al giudice la possibilità di essere equo” verso l’imputato colpevole non indebolisce il sistema penale ma attribuisce forza morale alle decisioni prese.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 14 marzo – 30 aprile 2019, n. 17980 Presidente Fidelbo – Relatore Bassi Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma dell’appellata sentenza del 18 novembre 2016 del Tribunale di Milano, ha assolto N.A. dal reato di corruzione di cui al capo B , perché il fatto non sussiste, ed ha rideterminato la pena a lui inflitta in primo grado in relazione al residuo delitto di millantato credito continuato di cui al capo A . In particolare, sub capo A è contestato al N. pubblico ufficiale quale piantone presso la Guardia di Finanza di Milano di avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, millantando credito presso la Guardia di Finanza di Milano di via omissis e la Compagnia della Guardia di Finanza di Erba, ricevuto da Na.Gi. la somma di 35.000,00 Euro ed altre utilità pagamento di pranzi e cene in vari ristoranti e serate in diverse discoteche per il proprio interessamento e mediazione verso i predetti organi della G.d.F. in relazione a due controlli autostradali fatto commesso dal febbraio all’aprile 2010. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, N.A. ricorre avverso il provvedimento e ne chiede l’annullamento per i motivi di seguito sunteggiati ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p 2.1. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte d’appello ritenuto erroneamente integrato il delitto sebbene, dagli elementi probatori acquisiti al processo, emerga chiaramente, da un lato, come, in tutte le occasioni in cui Na.Gi. aveva avuto bisogno del N. , questi non avesse in effetti fatto mai niente per aiutarlo dall’altro lato, come le utilità e il versamento della somma trovino spiegazione alla luce del rapporto di amicizia che legava i due coimputati. 2.2. Violazione di legge penale in relazione all’art. 346 c.p., per avere il Collegio del gravame ritenuto erroneamente integrato il delitto con particolare riguardo al versamento della somma destinata ad aprire un’attività commerciale, là dove dalle intercettazioni si evince come Na. e N. fossero soci nell’iniziativa imprenditoriale. Sotto diverso aspetto, la difesa pone in luce come l’imputato non abbia posto in essere una condotta di millanteria - cioè tesa ad indurre la vittima a credere di avere effettivamente la capacità di esercitare una reale influenza su soggetti appartenenti all’amministrazione -, ma si sia limitato, con una condotta in ipotesi censurabile sul piano disciplinare, a mostrarsi in grado di tranquillizzare e rassicurare il coimputato N. non aveva mai detto nè fatto capire al Na. che vi fosse un soggetto avvicinabile, influenzabile o disposto a concedere favori indebiti, ma si era limitato a vanterie prive di rilievo penale, per lo più allorquando aveva abusato di sostanze alcoliche stupefacenti. 2.3. Vizio di motivazione per avere i giudici di merito stimato integrato il reato in presenza di meri comportamenti tranquillizzanti e rassicuranti . 2.4. Vizio di motivazione per avere la Corte d’appello ingiustificatamente denegato l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed omesso di rideterminare in senso più favorevole la pena, nonostante il ridimensionamento della posizione del prevenuto in appello - essendo stato egli assolto dal reato di corruzione -, la rinuncia alla prescrizione e la palesata volontà di cambiare vita. 2.5. Nei motivi aggiunti, la difesa del N. ha ribadito l’assenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato con limitato riguardo alla determinazione della pena, mentre deve essere rigettato in ordine alle ulteriori censure. 2. Con i primi tre motivi, il ricorrente censura, sotto diversa sfaccettatura violazione di legge e vizio di motivazione , la ritenuta integrazione del reato di millantato credito. 2.1. Ritiene il Collegio che le censure mosse dal ricorrente con riguardo alla ricostruzione storico-fattuale della vicenda non sfuggano ad una preliminare ed assorbente censura di inammissibilità, posto che esse sono nella sostanza tese a riproporre rilievi già dedotti in appello e non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838 . 2.2. D’altronde, nel dare risposta alle omologhe deduzioni mosse in appello, la Corte distrettuale ha convincentemente ricostruito come, sulla scorta delle convergenti dichiarazioni rese dai due coimputati e delle emergenze probatorie, Ne.Gi. avesse chiesto l’intervento di N.A. in occasione dei due controlli degli autoveicoli, una Lamborghini nella disponibilità del Na. , ma formalmente intestata a sua zia, ed un autoarticolato appartenente alla sorella del Na. . Nel primo caso, N. aveva accompagnato la zia del Na. in caserma comunicandogli che era tutto a posto , con ciò accreditandosi agli occhi del Na. come capace di influenzare l’esito della convocazione nel secondo caso, contattato dal Na. , N. lo aveva rassicurato con le parole vedo cosa posso fare . La Corte milanese ha poi rilevato come, in relazione ad entrambi gli episodi, non vi fosse prova che N. avesse effettivamente contattato i colleghi finanzieri a favore del Na. v. pagine 8 e 9 della sentenza impugnata . 2.3. Sotto diverso aspetto, il Collegio di merito ha convincentemente argomentato anche il ritenuto nesso fra la dazione della somma di denaro per aprire un negozio e delle altre utilità cene, champagne, cocaina e serate in discoteca e la correlativa - sia pure solo millantata - messa a disposizione del pubblico ufficiale rispetto al soddisfacimento degli interessi dell’amico. A tale proposito, ha invero evidenziato come nel processo sia stato provato che per effetto di tali millanterie, N. abbia ottenuto da Na. quantomeno la disponibilità ad investire rilevanti somme nel progetto imprenditoriale di cui si è ampiamente detto, oltre che tutte le altre utilità legate alla vita rutilante e parzialmente condivisa che conduceva l’imprenditore, come prezzo della asserita mediazione v. pagine 8 seguenti della motivazione della sentenza in verifica . Scevra da illogicità manifesta è anche la ritenuta sussistenza del dolo richiesto dall’incriminazione in contestazione, ossia della coscienza e volontà della millanteria realizzata proprio per tranquillizzare le preoccupazioni del Na. e della consapevolezza del ricorrente di ricevere il compenso come prezzo della propria mediazione presso il pubblico funzionario v. pagine 9 e 10 della sentenza in verifica . 2.4. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell’iter argomentativo sviluppato dal Giudice del gravame in sentenza, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l’insussistenza di vizi logici ictu acuii percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 . 3. Dato conto della solidità e dell’incensurabilità nel giudizio di legittimità della ricostruzione della vicenda sub iudice, non può omettersi di porre in rilievo come, con la L. 9 gennaio 2019, n. 3, il legislatore abbia abrogato l’art. 346 c.p. che appunto prevedeva il delitto di millantato credito ed abbia inglobato la condotta ivi prevista nell’art. 346-bis c.p., che sanziona il traffico di influenze illecite. 3.1. Nella Relazione introduttiva al Disegno di legge poi diventato L. n. 3 del 2019, si evidenzia come uno degli scopi principali dell’intervento legislativo sia quello di adeguare la normativa interna agli obblighi convenzionali imposti al nostro Paese dalla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa, firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e, in particolare, all’Addenda al Second Compliance Report sull’Italia approvato il 18 giugno 2018, nella sua ottantesima assemblea plenaria, dal GRECO Group of States against Corruption istituito dal Consiglio d’Europa nel 1999 , all’esito della procedura volta a verificare l’adeguamento del nostro ordinamento alle indicazioni già impartite in precedenza dallo stesso organismo. Nell’Addenda al Second Compliance Report, il GRECO aveva difatti evidenziato come - salvi gli ambiti in relazione ai quali il legislatore nazionale ha legittimamente esercitato il diritto di riserva ex art. 37 - permanessero ancora difformità tra il diritto interno e gli obblighi convenzionali imposti dalla Convenzione specificamente all’art. 12 ed aveva, pertanto, sollecitato lo Stato italiano ad intervenire su diversi specifici temi, in particolare, anche a conformare la disciplina del traffico di influenze illecite agli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese. Recependo tali indicazioni, il legislatore ha dunque riscritto la formulazione del delitto di traffico di influenze illecite previsto dall’art. 346-bis c.p. e vi ha inglobato la condotta già sanzionata sotto forma di millantato credito nella disposizione precedente. In particolare, avendo riguardo alla sola condotta passiva che viene in rilievo nell’ipotesi di specie , l’art. 346-bis, comma 1 punisce la condotta di chi sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’art. 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’art. 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri . In altri termini, la nuova ipotesi di traffico di influenze illecite punisce anche la condotta del soggetto che si sia fatto dare o promettere da un privato vantaggi personali - di natura economica o meno -, rappresentandogli la possibilità di intercedere a suo vantaggio presso un pubblico funzionario, a prescindere dall’esistenza o meno di una relazione con quest’ultimo. Ciò a condizione - fatta oggetto di un’espressa clausola di riserva fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’art. 322-bis - che l’agente non eserciti effettivamente un’influenza sul pubblico ufficiale o sul soggetto equiparato e non vi sia mercimonio della pubblica funzione, dandosi, altrimenti, luogo a taluna delle ipotesi di corruzione previste da detti articoli. La norma equipara, dunque, sul piano penale la mera vanteria di una relazione o di credito con un pubblico funzionario soltanto asserita ed in effetti insussistente dunque la relazione solo millantata alla rappresentazione di una relazione realmente esistente con il pubblico ufficiale da piegare a vantaggio del privato. Risultano dunque superate le difficoltà, spesso riscontrate nella prassi giudiziaria, nel tracciare in concreto il discrimen fra il delitto di millantato credito previsto dall’art. 346 c.p. e quello di traffico di influenze, di cui all’art. 346-bis c.p., scaturenti dalla difficoltà di verificare l’esistenza - reale o solo ostentata - della possibilità di influire sul pubblico agente. Stante la delineata parificazione a fini penali delle diverse situazioni, rimane dunque rimessa al prudente apprezzamento del giudicante la graduazione della risposta sanzionatoria in funzione dell’effettiva gravità in concreto dei fatti. 3.2. Delineato l’ambito della recente riforma in materia, evidente si appalesa la continuità normativa fra il previgente art. 346 ed il rinovellato art. 346-bis c.p Ed invero, salvo che per la previsione della punibilità del soggetto che intenda trarre vantaggi da tale influenza ai sensi del comma 2 del nuovo 346-bis c.p. non prevista nella pregressa ipotesi di millantato credito, nell’ambito della quale questi assumeva anzi la veste di danneggiato dal reato e la non perfetta coincidenza fra le figure verso le quali la millanteria poteva essere espletata atteso che l’abrogato art. 346 aveva riguardo al credito millantato presso il pubblico ufficiale e l’ impiegato che presti un pubblico servizio , mentre nell’attuale fattispecie rileva la rappresentata possibilità di condizionare il pubblico ufficiale e l’incaricato di un pubblico servizio , a prescindere dal fatto che sia un impiegato , la norma di cui all’art. 346-bis di recente riformulata sanziona le medesime condotte già contemplate dall’art. 346 abrogato. In particolare, la fattispecie incriminatrice di traffico d’influenze come riscritta punisce la condotta di chi sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un funzionario pubblico indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro od altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri . Detta condotta certamente ingloba la precedente contemplata dall’art. 346 c.p., là dove sanzionava la condotta di chi millantando credito presso un funzionario pubblico con la differenza quanto all’impiegato di cui si è già detto riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione comma 1 ovvero col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare comma 2 . Sostanzialmente sovrapponibili sono, invero, tanto la condotta strumentale stante l’equipollenza semantica fra le espressioni sfruttando o vantando relazioni . asserite e quella millantando credito , quanto la condotta principale di ricezione o di promessa, per sé o per altri, di denaro o altra utilità. 3.3. Conclusivamente, deve essere affermato il principio di diritto secondo il quale, in relazione alla condotta di chi, vantando un’influenza - effettiva o meramente asserita - presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, si faccia dare denaro e/o altre utilità come prezzo della propria mediazione, sussiste piena continuità normativa tra la fattispecie di cui all’art. 346 c.p. formalmente abrogata dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, art. 1, comma 1, lett. s , e la fattispecie di cui all’art. 346-bis c.p., come novellato dall’art. 1, comma 1 lett. t , stessa legge. 4. Tanto premesso, quanto alla continuità normativa fra la previgente incriminazione di millantato credito di cui all’art. 346 e quella di cui al riformato delitto di traffico d’influenze previsto dall’art. 346-bis, non può sfuggire come diverso e più mite sia il trattamento sanzionatorio previsto da quest’ultima disposizione. Da un lato, la fattispecie vigente è punita con la sola pena detentiva mentre il previgente millantato credito era sanzionato congiuntamente con le pene detentiva e pecuniaria dall’altro lato, l’attuale incriminazione prevede la pena massima di quattro anni e sei mesi di reclusione, mentre il massimo edittale della pena detentiva del previgente art. 346 era fissato in cinque anni. 4.1. Essendo mutati i parametri sanzionatori di riferimento, in ossequio al disposto dell’art. 2 c.p., la pena applicata dai giudici lombardi risulta pertanto illegale. Va invero ribadito che il diritto dell’imputato, desumibile dall’art. 2 c.p., comma 4, ad essere giudicato in base al trattamento più favorevole tra quelli succedutisi nel tempo, comporta per il giudice della cognizione il dovere di applicare la lex mitior anche nel caso in cui la pena inflitta con la legge previgente rientri nella nuova cornice sopravvenuta, in quanto la finalità rieducativa della pena ed il rispetto dei principi di uguaglianza e di proporzionalità impongono di rivalutare la misura della sanzione, precedentemente individuata, sulla base dei parametri edittali modificati dal legislatore in termini di minore gravità Sez. U n. 46663 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265110 . 5. Coglie nel segno anche il rilievo in punto di circostanze attenuanti generiche. 5.1. Va rammentato come le circostanze attenuanti generiche abbiano lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900 e come esse non possano essere applicate - a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella L. 24 luglio 2008, n. 125 - sulla scorta del solo stato di incensuratezza dell’imputato Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 . 5.2. Orbene, nel caso di specie, nell’escludere la sussistenza di circostanze idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato, la Corte territoriale ha giustamente posto l’accento sull’estrema gravità dei fatti, ma - nel contempo - ha svalutato, con considerazioni all’evidenza assertive, l’intervenuto pentimento dell’imputato e la sua rinuncia alla prescrizione, elementi d’altra parte valorizzati dallo stesso Collegio del gravame ai fini della prognosi favorevole posta a base del disposto riconoscimento della sospensione condizionale della pena. A ciò si aggiunga che il Giudice a quo ha comunque omesso di considerare ai fini dell’eventuale ricorrenza dei presupposti dell’elemento circostanziale l’obbiettivo ridimensionamento della posizione dell’imputato a seguito dell’assoluzione, pronunciata proprio in appello, dal delitto di corruzione. Omessa valutazione di elementi dedotti dalla difesa e certamente rilevanti, in quanto potenzialmente atti a comportare una diversa decisione in ordine alle circostanze ex art. 62-bis c.p., che si traduce in un difetto di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e , dante luogo a nullità della sentenza. 7. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con riguardo alla determinazione della pena nel giudizio di rinvio, la Corte d’Appello di Milano dovrà, innanzitutto, verificare la sussistenza o meno dei presupposti per applicare le circostanze attenuanti generiche passando in rassegna tutti gli elementi dedotti dalla difesa nell’atto d’appello nonché l’intervenuta riduzione della cornice d’accusa e, quindi, procedere alla nuova determinazione della pena tenendo presenti i nuovi parametri edittali dell’art. 346-bis c.p 7.1. Giusta il rigetto dei motivi in punto di responsabilità, visto l’art. 624 c.p.p., comma 2, può essere dichiarata l’irrevocabilità della sentenza quanto all’affermazione della colpevolezza del ricorrente. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano per nuova determinazione rigetta nel resto il ricorso. Dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine alla responsabilità. Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai sensi dell’art. 154-ter disp. att. c.p.p