Effetti della revoca del gratuito patrocinio sul decreto di liquidazione compensi già emesso

Alla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non consegue altresì la inefficacia del decreto di liquidazione del compenso al difensore che l’autorità giudiziaria abbia emesso in costanza del provvedimento di ammissione, successivamente revocato.

Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, con la sentenza n. 17668/19, depositata il 29 aprile. I riflessi della revoca del provvedimento di ammissione sul decreto di liquidazione. La sentenza in commento ha ad oggetto la disciplina relativa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, con particolare riguardo alla revoca del provvedimento di ammissione e ai suoi risvolti nei confronti del decreto di liquidazione compensi al difensore. Come è noto, il suddetto beneficio è stato introdotto al fine di assicurare ai soggetti non abbienti il diritto di difesa costituzionalmente garantito, in ogni stato e grado del procedimento e dinanzi a qualsiasi giurisdizione. La normativa promuove il principio di auto responsabilità dell’assistito, il quale può richiedere l’ammissione al beneficio attraverso una dichiarazione di autocertificazione sulle condizioni di reddito possedute il giudice non potrà entrare nel merito per valutarne l’attendibilità, essendo espressamente previsti controlli preventivi, delegati alla Guardia di Finanza, e controlli successivi, demandati all’ufficio finanziario territorialmente competente, volti alla verifica dell’effettiva ricorrenza dei requisiti reddituali richiesti. Qualora tale verifica conduca ad un esito negativo, comprovante la mancanza ab origine di un reddito complessivo inferiore alla soglia fissata dalla legge, il giudice disporrà la revoca ex tunc del beneficio concesso. Ciò premesso, la questione posta alla Corte è se tale revoca possa travolgere anche il decreto di liquidazione compensi già emesso nei confronti del difensore. La natura del provvedimento di liquidazione onorari. Nello specifico, il ricorrente lamentava la violazione di legge da parte del Giudicante il quale, revocando oltre al provvedimento di ammissione anche il decreto di liquidazione degli onorari, aveva esercitato un potere di autotutela non consentito dalla legge, essendo il difensore titolare di un diritto soggettivo patrimoniale. La Corte ritiene il motivo di censura fondato e meritevole di accoglimento i provvedimenti in oggetto, difatti, possiedono caratteristiche e finalità tra loro distinte. Mentre l’ammissione al patrocinio consente al cittadino che si trovi in condizioni economiche disagiate di godere del contributo economico dello Stato, la liquidazione dei compensi operata dal giudice soddisfa il diritto del difensore ad essere corrisposto per lo svolgimento della sua attività professionale. Pertanto, mentre nel primo caso ci si riferisce alla legittimazione a ricevere una prestazione da parte dello Stato, la seconda ipotesi fa riferimento ad un meccanismo meramente liquidatorio. Il relativo provvedimento, dunque, consiste in un atto solutorio, di natura giurisdizionale, che costituisce titolo esecutivo e in relazione al quale la legge prevede uno specifico strumento impugnatorio nelle forme del procedimento di opposizione. Per tali ragioni, non è ammessa la revoca in autotutela dei provvedimenti di liquidazione emessi illegittimamente o infondati, dovendosi procedere attraverso l’esperimento degli specifici strumenti di impugnazione previsti dalla legge o altrimenti prendendo atto della formazione di una preclusione processuale. L’inefficacia ex tunc della revoca non opera nei confronti del decreto di liquidazione già emesso. In definitiva, deve ritenersi che alla revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio non consegua altresì l’inefficacia del decreto di liquidazione compensi già emesso. Qualora invece la revoca del provvedimento ammissivo intervenga in una fase processuale antecedente alla liquidazione degli onorari spettanti al difensore, la sua inefficacia retroattiva travolgerà anche il diritto del patrocinatore a rivalersi nei confronti dell’Erario pubblico. In tal caso, anche nelle ipotesi di condotta incolpevole del difensore, quest’ultimo sarà tenuto a rivolgersi direttamente al proprio officiante che non versava in stato di indisponibilità economica tale da legittimare l’ammissione al beneficio.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 14 febbraio – 29 aprile 2019, n. 17668 Presidente Fumu – Relatore Bellini Ritenuto in fatto 1. L’avvocato L.G.M. , difensore di M.A. , imputato già ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Giudice di Pace di L’Aquila indicato in epigrafe, con il quale è stata revocata l’ammissione al beneficio e il decreto di liquidazione degli onorari, in favore del difensore. L’esponente osserva che il giudicante ha esercitato una potestà non consentita dalla legge. Rileva che l’ordinamento non prevede che il giudice possa revocare il decreto di liquidazione, posto che il difensore è titolare di un diritto soggettivo patrimoniale. Il ricorrente sottolinea, al riguardo, che la disciplina dettata dal D.P.R. n. 115 del 2002 non contempla il potere di autotutela. Sotto altro aspetto, il deducente rileva l’abnormità del provvedimento di revoca del decreto di liquidazione. A sostegno dell’assunto richiama la circolare in data 22 maggio 2018 del Ministero delle Finanze. 2. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che la Corte regolatrice dichiari la inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso impone i rilievi che seguono. 2. L’esponente ha proposto ricorso per cassazione, avverso il provvedimento di revoca del beneficio in favore di M.A. e del decreto di liquidazione degli onorari, adottato dal Giudice di Pace su richiesta dell’Agenzia delle entrate. La parte ha proceduto legittimamente, atteso che, nel caso di specie, trattandosi di revoca dell’ammissione al patrocino a spese dello Stato disposta su richiesta dell’Ufficio finanziario, sussistono i presupposti per il ricorso per cassazione, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 113. La Corte regolatrice ha infatti ripetutamente affermato che in tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso di revoca dell’ammissione al beneficio disposta su richiesta dall’amministrazione finanziaria - come nel caso di specie l’interessato, ove non intenda proporre opposizione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99, ha la facoltà di ricorrere direttamente per cassazione, ai sensi dell’art. 113 D.P.R. cit., per violazione di legge Sez. 4, Sentenza n. 11771 del 07/12/2016, dep. 10/03/2017, Rv. 269672 . 3. Tanto premesso, si osserva che il primo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento. Il Giudice di Pace dell’Aquila ha erroneamente applicato il D.P.R. n. 115 del 2012, art. 114 riconoscendo che la revoca dell’ammissione dell’assistito al patrocinio a spese dello Stato determini altresì, in ragione dell’efficacia retroattiva di tale provvedimento, la caducazione del decreto con il quale, all’esito della richiesta di liquidazione compensi ai sensi dell’art. 82 TU spese di giustizia, al difensore dell’imputato ammesso al beneficio, sono state riconosciute e liquidate le spettanze professionali. È innanzi tutto il caso di chiarire che il provvedimento di ammissione del cittadino al patrocinio dei non abbienti e il decreto di liquidazione compensi al difensore del soggetto ammesso, sebbene disciplinati nello stesso testo normativo, operino su due piani diversi e siano soggetti ad una disciplina del tutto autonoma, tali da escluderne presunzioni di interdipendenza ovvero di necessaria derivazione. 4. Il piano dell’ammissione coinvolge il diritto, costituzionalmente garantito, di assicurare ai non abbienti in ogni stato e grado del giudizio e dinanzi a qualsiasi giurisdizione il diritto di difesa, riconosciuto come inviolabile dalla Carta Costituzionale art. 24, comma 1, 2 e 3 . In particolare l’istituto del patrocinio a spese dello Stato risulta realizzato attraverso una serie di norme D.P.R. n. 115 del 2002 che promuovono il principio di auto responsabilità del beneficiario, il quale è ammesso a presentare una istanza di ammissione, che contiene una dichiarazione autocertificativa sulle condizioni di reddito e a produrre la eventuale documentazione richiesta dall’autorità giudiziaria art. 79 TU in materia di spese di giustizia . I controlli previsti, sia quelli eventuali, delegati alla Guardia di Finanza di rilievo preventivo D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, comma 2 , sia quelli successivi all’ammissione demandati all’ufficio finanziario territorialmente competente D.P.R. n. 115 del 2002, art. 98 , risultano funzionali a verificare la ricorrenza dei requisiti reddituali previsti dalla legge. A tale proposito ha affermato il S.C. che ai fini dell’ammissibilità al gratuito patrocinio l’autocertificazione dell’istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne la attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell’analisi negativa effettuata dall’intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell’istanza con l’autocertificazione e la documentazione allegata sez. 4, 14.10.1999 Cavarchio Rv. 214882 sez. 1, 3.6.2003, Musarò, Rv.225051 . 5. Orbene nel caso in cui intervenga la revoca del beneficio su istanza dell’Agenzia delle Entrate per la mancanza originaria delle condizioni di reddito, la revoca del beneficio può avere effetto retroattivo anche sui diritti del patrocinatore o del consulente tecnico ai sensi dell’art. 114, comma 2, in relazione all’art. 112, lett. d TU citato, in quanto la disciplina sul patrocinio a spese dello stato soddisfa un interesse, garantito dalla costituzione, di natura pubblicistica, il quale persiste per tutto il procedimento e non si attenua a seguito dell’ammissione, di talché presidia la regolarità dell’intero procedimento e risulta pertanto condizionata alla effettiva permanenza delle condizioni di legge nel corso di tutte le fasi sez. 4, 23.3.2015, Piccolo e altro, Rv.231558-01 sez. 2, Ordinanza 13.6.2002, Ghidini, Rv.226312 sez. 4, 15.1.2014, Orlando, Rv.259098 . Deve infatti convenirsi che la ratio del comma 2 dell’art. 114 - con il disporre la revoca con efficacia ex tunc - è proprio quella di impedire all’istante che si è comportato in modo fraudolento di beneficiare, sia pure parzialmente, degli effetti, anche derivati attraverso la liquidazione del compenso al difensore , dell’illegittima ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e i pur incolpevoli professionisti difensore o consulente devono peraltro rivolgersi all’interessato, che non versava in stato di indisponibilità economica tale da legittimare l’ammissione al beneficio. 6. Ne consegue pertanto che se il soggetto già ammesso al patrocinio, in conseguenza della revoca, smarrisce le facoltà e le prerogative collegate a siffatta ammissione e pertanto anche il diritto all’accollo da parte dell’erario delle spese processuali ivi comprese quelle concernenti gli onorari del difensore , in ragione della riconosciuta efficacia retroattiva del provvedimento di revoca, anche il difensore che ha già svolto la prestazione professionale non potrà più esercitare nei confronti dell’Erario il proprio diritto, che appunto trae scaturigine dal provvedimento di ammissione, di riscuotere i compensi professionali, ma sarà tenuto a rivolgersi direttamente al proprio officiante sez. III, 21.4.2010, Borra, Rv.248093 . 7. Ma ciò attiene al piano pubblicistico della ammissione del beneficio, la cui revoca esplica effetti anche sul rapporto negoziale privatistico tra il soggetto ammesso al beneficio e il proprio difensore il quale, privato di riflesso del diritto di ottenere la liquidazione dei compensi da parte dello Stato ai sensi dell’art. 82 e art. 107, comma 3, lett. f, T.U. spese di giustizia , non potrà che rivolgersi al proprio cliente, che lo ha officiato, per ottenerne il pagamento, restando immutato il rapporto di rappresentanza e difesa nel processo che si fonda sulla designazione del difensore da parte del soggetto precedentemente ammesso al patrocinio a spese dello Stato Cass. civ. sez. I, 11.1.2011 Rv.620417 . 8. Ma se questi sono il regime normativo e la interpretazione giurisprudenziale che attengono ai riflessi della revoca del beneficio dell’ammissione prima che sia stata operata la liquidazione del compenso da parte dell’Erario ai sensi della L. n. 115 del 2002, art. 82, da essi non deriva affatto che la revoca dell’ammissione, oltre a elidere il diritto del soggetto ammesso al beneficio e, di conseguenza del suo difensore a vedersi il primo sollevato, il secondo corrisposto dall’Erario, travolga automaticamente il provvedimento giudiziale di liquidazione che sia stato pronunciato prima della intervenuta revoca. Come sopra anticipato distinte sono le caratteristiche e le finalità dei due provvedimenti. 8.1 L’ammissione al patrocinio consente l’espansione del diritto del cittadino, che assume di trovarsi in condizione di non abbienza, al contributo economico dello Stato mediante il meccanismo dell’anticipazione delle spese . La liquidazione operata dal giudice che procede, al culmine delle singole fasi processuali, soddisfa il diritto del difensore di essere corrisposto da parte di chi, al momento in cui la liquidazione viene eseguita, era tenuto ad adempiere la prestazione. 8.2 Non sussiste alcuna immedesimazione concettuale e collegamento funzionale tra i due momenti. L’uno attiene alla legittimazione a ricevere una prestazione da parte dello Stato in presenza di certi requisiti, mentre il secondo investe un meccanismo meramente liquidatorio mandato di pagamento di una prestazione professionale eseguita a favore di soggetto ammesso al patrocinio . 8.3 revoca del patrocinio consente all’Erario di opporre al beneficiario già ammesso e, pertanto al difensore di questi, la propria carenza di legittimazione a procedere alla liquidazione ma una volta che la liquidazione sia intervenuta a favore di soggetto legittimato a riceverla sulla base di un titolo esecutivo inoppugnabile, questa risulta consolidata e non più suscettibile di revoca o di modifica. 9. A sostegno di una tale inferenza militano ragioni connesse alla natura, alle caratteristiche e al procedimento di formazione del titolo esecutivo liquidatorio, nonché una interpretazione sistematica della disciplina del Testo Unico che si riferisce al procedimento di recupero delle spese eventualmente anticipate dallo Stato in virtù di una ammissione al beneficio poi caducata. 9.1 Quanto al primo profilo va subito rilevato come il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 stabilisce che l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero . Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002, art. 84 . A norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 171 il decreto di pagamento emesso da magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico . 9.2 In sostanza si è in presenza di un atto solutorio, di natura giurisdizionale, che costituisce titolo esecutivo e in relazione al quale è previsto uno speciale procedimento di opposizione, disciplinato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 15 e il magistrato può, su istanza del beneficiario e delle parti processuali, compreso il pubblico ministero e quando ricorrono giusti motivi, sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile D.P.R. n. 115 del 2012, art. 170 . 9.3 Orbene le sopra menzionate caratteristiche del decreto di pagamento e la previsione di uno specifico strumento impugnatorio contro di esso ha comportato la formulazione di una serie di riflessioni da parte del giudice di legittimità che nel caso in esame si prestano a considerazioni di assoluta pertinenza in chiave logico giuridico nel caso in esame. 9.4 In primo luogo il soggetto che promuove la richiesta di liquidazione del compenso a seguito di prestazioni rese a favore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato risulta titolare di un diritto soggettivo patrimoniale, come risulta confermato dalla disciplina processualcivilistica dell’opposizione avverso il decreto di pagamento Cass. Civ. sez. U, 3.9.2009 n. 19161 . Il decreto che accoglie la richiesta di liquidazione del compenso del difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato ha pertanto natura decisoria e giurisdizionale e non risulta suscettibile di revoca o di modifica ufficiosa, posto che l’autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il proprio potere giurisdizionale Cass. sez. VI - 2, Ordinanza 8.6.2012 n. 13892 in motivazione 16.5.2014 n. 12795, Rv. 631099-01 18.1.2017 n. 1196, Rv.642564-01 con riferimento al decreto di liquidazione di commissario giudiziale Cass.civ.19.10.2007 n. 22010 . 9.5 Inoltre il potere di revoca e di modifica del decreto di liquidazione del compenso al difensore o all’ausiliario, oltre a non essere contemplato in nessuna disposizione della disciplina di riferimento se non nell’ambito o all’esito del procedimento oppositivo , risulta del tutto incompatibile con la previsione D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto di pagamento. Deve pertanto riconoscersi la estraneità all’assetto del D.P.R. n. 115 del 2002 del conferimento del generale potere di autotutela, tipico dell’azione amministrativa, all’autorità che ha provveduto stessa giurisprudenza indicata al paragrafo precedente , soprattutto allorquando il provvedimento di liquidazione abbia esaurito i propri effetti, come nel caso in specie laddove il decreto non sia stato opposto e mandato in esecuzione. Sul punto è intervenuto anche il pronunciamento della Corte Costituzionale che ha statuito che il procedimento di liquidazione dei compensi, in caso di patrocinio a spese dello Stato, presenta carattere giurisdizionale. Per tale ragione non è ammessa la revoca in autotutela dei provvedimenti considerati illegittimi o infondati, dovendosi invece procedere all’esperimento dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge, ed altrimenti prendere atto della formazione di una preclusione processuale salva la eventualità che sia la stessa legge a prevedere la possibilità di revoca . In altri termini i provvedimenti di revoca non restano nella disponibilità del magistrato che li ha emessi, e sono emendabili solo in sede di eventuale impugnazione Corte Cost. 24.9.2015 n. 192 . 9.6 Dalla giurisprudenza del giudice di legittimità civile e della Corte Costituzionale risulta evidente che, in assenza di un procedimento oppositivo il giudice che procede, chiamato dall’Ufficio finanziario a rivalutare la sussistenza delle condizioni che avevano determinato l’ammissione dell’interessato al patrocinio a spese dello stato, non possa ufficiosamente elidere anche il provvedimento di liquidazione delle competenze del difensore da questi nominato che ha una propria genesi, un beneficiario diverso da colui che risulta ammesso al patrocinio, un fondamento giurisdizionale ed uno specifico strumento di impugnazione che non ammette l’esercizio di forme di autotutela. 10. La interpretazione sistematica della disciplina sul recupero delle spese anticipate dallo stato in ipotesi di revoca del patrocinio corrobora la tesi secondo la quale l’efficacia del decreto di liquidazione del compenso al difensore sia del tutto indipendente alle vicende che attengono al provvedimento di ammissione al patrocinio dei non abbienti e indifferente alle sorti di questo. 10.1 L’art. 112, comma 1, lett. d TU spese di giustizia prevede la revoca di ufficio su richiesta dell’ufficio finanziario competente del provvedimento di ammissione e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta la mancanza originaria e sopravvenuta delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92. In tale ipotesi la revoca del decreto di ammissione ha efficacia retroattiva D.P.R. n. 115 del 2002, art. 114, comma 2 e le spese di cui all’art. 107 sono recuperate nei confronti dell’imputato D.P.R. n. 115 del 2012, art. 111 . 10.2 Orbene se è lo stesso legislatore del TU spese di giustizia a prevedere che, in tutte le ipotesi di efficacia retroattiva della revoca del provvedimento di ammissione, il recupero debba intervenire nei confronti dell’imputato, risulta logico inferire, in accordo con le altre norme di sistema che disciplinano il provvedimento di liquidazione del compenso al difensore e la sua opposizione , che quest’ultimo rimanga intangibile nei suoi caratteri di stabilità ed esecutività salvo le eventuali opposizioni sull’an e sul quantum liquidatur presentate dalle parti . 10.3 Se il venire meno della tutela per i non abbienti determinasse anche l’automatica caducazione del decreto di pagamento dei compensi professionali come è stato pure sostenuto da sez. IV, 1.2.2017 n. 24965 non si spiegherebbe perché il legislatore, in relazione a prestazioni ormai eseguite e a onorari ormai liquidati, si sarebbe impegnato a promuovere il recupero delle spese anticipate verso la parte processuale che si definisce peraltro incapiente già ammessa al beneficio e non già verso il difensore che ha tratto vantaggio diretto dalla liquidazione. D’altro canto se la disposizione di cui all’art. 111 TU spese di giustizia si riferisse alle ipotesi in cui il decreto di liquidazione non sia stato ancora pronunciato, la norma non avrebbe senso, in quanto sarebbe sufficiente rigettare la richiesta di liquidazione per carenza sopravvenuta di legittimazione alla riscossione piuttosto che promuovere il recupero nei confronti dell’imputato ammesso al patrocinio, a meno che non si voglia attribuire alle definizione spese di cui all’art. 107 TU un significato palesemente marginale e ingiustificatamente restrittivo art. 107, commi 2 e 3 limitatamente alle indennità e alle spese di viaggio , interpretazione che contrasta con il testo della norma che si riferisce all’art. 107 TU e alla circostanza che, tra le spese anticipate dallo stato, quelle indicate dal comma 3, lett. e , f e g fra cui appunto l’onorario e le spese di avvocato lett. f risultano le più ricorrenti ed onerose. 10.4 Va infine rilevato che se si dovesse accedere alla tesi secondo cui la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio determini altresì la inefficacia del titolo esecutivo costituito dal decreto di liquidazione, ne conseguirebbe che il patrocinatore liquidato si vedrebbe esposto per un periodo temporale assolutamente significativo cinque anni dalla definizione del processo recita l’art. 112, comma 1, lett. d ad un’azione di recupero da parte dell’Erario e ciò in contrasto con la chiara evidenza dell’art. 111 TU spese di giustizia che impone il recupero verso l’imputato, al quale è revocata l’ammissione, e in violazione del diritto soggettivo patrimoniale di cui è titolare il difensore del cittadino non abbiente ammesso al patrocinio a spese dello Stato per ipotesi di illegittimità della revoca della liquidazione dei compensi per l’opera prestata dal difensore in caso di espletamento dell’incarico già avvenuto, quando si riscontri successivamente che l’iscrizione del predetto professionista negli appositi elenchi sia avvenuta solo dopo la nomina e la liquidazione del compenso da parte del giudice Cass. Civ. sez. I, 30.5.2008 n. 14594, Rv.603472-01 . 11. Conclusivamente pertanto deve essere affermato il seguente principio di diritto alla revoca ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. d del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non consegue altresì la inefficacia del decreto di liquidazione del compenso al difensore che l’autorità giudiziaria abbia emesso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 in costanza del provvedimento di ammissione, successivamente revocato. 12. In accoglimento pertanto del primo motivo di ricorso deve essere annullata senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente al decreto di liquidazione onorari del 27 Febbraio 2018 disposto in favore dell’avv.to L.G.M. . P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla revoca del decreto di liquidazione onorari del 27 Febbraio 2018 disposto in favore dell’avv.to L.G.M. .