Sospensione condizionale: il condannato ha tempo fino all’irrevocabilità della condanna per pagare la somma determinata dal giudice

Laddove il giudice della cognizione non abbia stabilito il termine di adempimento dell'obbligo di pagamento di una determinata somma di danaro, al quale abbia subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, tale termine coincide con quello della irrevocabilità della sentenza di condanna.

È il principio affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 17629/19, depositata il 26 aprile. La vicenda. Il Tribunale di Cuneo, quale giudice dell’esecuzione, respingeva la richiesta del PM di revoca della sospensione condizionale della pena concessa ad un condannato. Il provvedimento era fondato sul fatto che non era ancora decorso il termine quinquennale dal passaggio in giudicato della condanna utile per il versamento della somma, liquidata a titolo di provvisionale, a favore della parte civile quale condizione del beneficio. Termine per l’adempimento. Giunge dunque all’attenzione della Suprema Corte, su ricorso del Procuratore della Repubblica, la questione relativa all’individuazione, da parte del giudice dell’esecuzione, del termine – non indicato nella sentenza di condanna - entro il quale il condannato deve adempiere alla prestazione cui il giudice, ai sensi dell'art. 165 c.p., ha condizionato l'operatività del beneficio della sospensione condizionale della pena. Evidenziano gli Ermellini i diversi orientamenti giurisprudenziali che, da un lato, affermano la necessità dell'intervento del giudice dell'esecuzione, ad integrazione del contenuto decisorio della sentenza, con la fissazione del termine, dall'altro, riconoscono l'operatività, in caso di omessa fissazione da parte del giudice, della data di irrevocabilità della sentenza come termine di adempimento della prestazione oggetto della clausola. Ed infatti è maturata la consapevolezza che la ratio della disposizione di cui all'art. 165, comma 5, c.p. - che prevede la fissazione del termine da parte del giudice - è funzionale alla diversità degli obblighi che possono essere oggetto della clausola, prevedendo il primo comma della norma un catalogo di diverse prestazioni, talune immediatamente eseguibili ed altre, invece, implicanti un facere anche complesso . Posta tale premessa, la Corte sottolinea che l’istituto in parola concerne un punto della pronuncia di condanna penale, e dunque ad esso è connaturato il termine di esecutività in coincidenza con la data di irrevocabilità della condanna penale . In conclusione, la sentenza in commento afferma che qualora il giudice della cognizione non abbia stabilito il termine di adempimento dell'obbligo di pagamento di una somma di danaro, determinata nel suo importo, all'adempimento del quale abbia subordinato il concesso beneficio della sospensione condizionale della pena, tale termine coincide con quello della irrevocabilità della sentenza di condanna, conformemente a quanto previsto dall'art. 1183, primo comma e primo periodo, c.c. mentre quando la natura della prestazione ovvero il modo o il luogo della prestazione rendono necessario un termine di adempimento non indicato dal giudice della cognizione, esso è stabilito dal giudice dell'esecuzione su richiesta di parte, a norma dell'art. 666 c.p.p. . L’ordinanza impugnata viene infine annullata con rinvio al Tribunale di Cuneo per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 14 febbraio – 26 aprile 2019, n. 17629 Presidente Mazzei – Relatore Bianchi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza depositata in data 22.5.2018 il Tribunale di Cuneo, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta del pubblico ministero avente ad oggetto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a L.K. con sentenza pronunciata in data 18.9.2017 dal Tribunale di Cuneo. L’ordinanza, rilevato che il beneficio era stato condizionato al versamento della somma di Euro 6.000, liquidata a titolo di provvisionale, in favore della parte civile senza apposizione di alcun termine, ha osservato che, dunque, l’adempimento doveva avvenire nel termine quinquennale dal passaggio in giudicato della condanna, non ancora decorso. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, denunciando violazione di legge, in quanto, nel caso di omessa statuizione di un termine per l’adempimento di un obbligo a contenuto determinato, l’obbligo doveva essere adempiuto a partire dal momento del passaggio in giudicato della sentenza. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio, sul rilievo che in caso di omessa indicazione del termine per adempiere alla condizione esso deve ritenersi coincidente con la data di passaggio in giudicato della sentenza. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Cuneo. 1. Viene posta la questione della individuazione, da parte del giudice dell’esecuzione, del termine - qualora non sia stato stabilito dalla sentenza di condanna - entro il quale il condannato deve adempiere alla prestazione cui il giudice, ai sensi dell’art. 165 c.p., ha condizionato l’operatività del beneficio della sospensione condizionale della pena. L’ordinanza impugnata ha ritenuto che, in assenza di statuizione del giudice della cognizione, il contenuto decisorio della sentenza dovesse essere integrato con l’applicazione del termine, quinquennale o biennale a seconda che la condanna riguardi delitto o contravvenzione, proprio del beneficio, ai sensi dell’art. 163 c.p La decisione ha condiviso orientamento espresso anche in diverse pronunce di questa Corte Sez. 2, 13/03/1991, Sperone, Rv. 188600 Sez. 3, 05/07/2001, Saglimbeni, Rv. 220197 Sez. 1, 07/10/2004, Raffo, Rv. 229939 Sez. 1, 19/06/2013, Damiano, Rv. 256765 secondo le quali In caso di subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, la omissione della indicazione del termine entro il quale gli obblighi, ai quali il beneficio risulta condizionato, devono essere adempiuti non comporta la nullità della clausola, ma solo la sua integrazione con il termine legale di sospensione condizionale della pena previsto dall’art. 163 c.p., comma 1 due o cinque anni a seconda che trattasi di contravvenzione o delitto . In particolare, il menzionato orientamento ha precisato che l’istituto di cui all’art. 165 c.p. prevede la possibilità per il giudice, non di impartire un ordine di facere, bensì di apporre, mediante una clausola, una condizione all’operatività del beneficio della sospensione condizionale della pena, suscettibile, dunque, di revoca in caso di inadempimento della prestazione oggetto della condizione. La norma prevede la possibilità per il giudice di stabilire uno specifico termine di adempimento della prestazione. In particolare, l’orientamento ritiene che, nel caso di omessa indicazione di uno specifico termine di adempimento da parte del giudice della cognizione, non consegua la nullità della clausola, operando, in via di integrazione del decisum, il termine legale di sospensione condizionale della pena previsto dall’art. 163 c.p., comma 1 due o cinque anni, a seconda che la condanna riguardi contravvenzioni o delitti . Si ritiene, infatti, che debba essere necessariamente previsto un termine di adempimento della prestazione oggetto della clausola e che, in caso di assenza di espressa statuizione sul punto del giudice, sia implicita l’operatività, anche ai fini della clausola, del termine previsto dalla legge per rendere definitivo il beneficio della sospensione della pena. Nella giurisprudenza, peraltro, si sono affermati anche diversi orientamenti, cui fa riferimento il ricorrente, nel senso, da una parte, della necessità dell’intervento del giudice dell’esecuzione, ad integrazione del contenuto decisorio della sentenza, con la fissazione del termine Sez. 6, 22.10.1988, Tornatore, Rv. 180015 , ovvero, dall’altra, della operatività, in caso di omessa fissazione da parte del giudice, della data di irrevocabilità della sentenza come termine di adempimento della prestazione oggetto della clausola Sez. 6, 14/05/1996, Dal Cason, Rv. 205562 . In particolare, è maturata la consapevolezza che la ratio della disposizione di cui all’art. 165 c.p., comma 5, - che prevede la fissazione del termine da parte del giudice - è funzionale alla diversità degli obblighi che possono essere oggetto della clausola, prevedendo il comma 1 della norma un catalogo di diverse prestazioni, talune immediatamente eseguibili ed altre, invece, implicanti un facere anche complesso. Si è quindi affermato che, in caso la clausola riguardi il pagamento di quanto liquidato, anche a titolo di provvisionale, per risarcimento del danno, trattandosi di obbligazione liquida ed esigibile, vale come termine di adempimento, in caso di omessa indicazione da parte del giudice della cognizione, la data di irrevocabilità della condanna Sez. 1, 22/09/2000 Bertoncello, Rv. 217351 Sez. 1, 28.6.2017, Gentiluomo, Rv. 271418 . Con riguardo alla condotta ripristinatoria della demolizione del manufatto edilizio abusivo, si è precisato che, in caso di omessa fissazione del termine, opera il termine di giorni novanta dal passaggio in giudicato della sentenza, desumibile dall’art. 31 del testo unico n. 380/2001 Sez. 3, 04/12/2014, Baccari, Rv. 262419 . In relazione alla prestazione di lavori di pubblica utilità, si è ritenuto che, in ragione della situazione di incertezza determinata dalla omessa fissazione di un termine di adempimento e della particolare natura dell’obbligo oggetto della clausola, la statuizione giudiziale dovesse essere integrata, quanto alla fissazione del termine, dalla previsione di cui all’art. 163 c.p., con conseguente estensione alla clausola del termine quinquennale o biennale Sez. 1, 27/05/2015, Hosu, Rv. 263974 Sez. 4, 6/05/2016, Giancane, Rv. 267280 . Il Collegio ritiene che si debba considerare anche quanto emerso in relazione ad altra questione giuridica concernente l’istituto in parola se sia legittima la fissazione, da parte del giudice della cognizione, di un termine antecedente la data di irrevocabilità della sentenza. La questione si è posta con specifico riferimento alla clausola relativa al pagamento di quanto liquidato, in via definitiva o come provvisionale, a titolo di risarcimento del danno, fondandosi l’opinione positiva sulla immediata esecutività della statuizione di condanna di cui agli artt. 540 c.p.p. Sez. 5, 27/10/2015, Rv. 267557 Sez. 3, 30/10/2014, Ortolani, Rv. 263230 Sez. 3, 19/11/2008, D’Angelo, Rv. 242260 Sez. 4, 09/06/2004, Cricchi ed altri, Rv. 229691 . Si è affermato, in contrario, che . subordinare la concessione del beneficio di cui all’art. 163 c.p. ad un comportamento che l’imputato dovrà adottare prima della definitività della sentenza significa voler rendere irreversibile tale statuizione anteriormente al passaggio in giudicato della pronunzia medesima. Il che equivale in realtà a conferire efficacia esecutiva immediata alla decisione su un capo penale, in quanto relativo all’attuazione della sanzione. Pertanto l’art. 165 c.p., u.c. va inteso nel senso che il termine ivi previsto per l’adempimento dell’obbligo imposto dal giudice ha sempre quale dies a quo la data del passaggio in giudicato della condanna Sez. 6, 5/02/1998, Serra, Rv. 209980 in senso conforme Sez. 6, 25.10.2018, L, Rv. 274646 Sez. 6, 16.1.2018, Rudoni, Rv. 272759 Sez. 5, 10/02/2016, Rv. 267887 Sez. 3, 15/01/2015, Rv. 263512 Sez. 4, 5/04/2013, Rv. 257074 Sez. 6, 31/01/2012, Rv. 251789 Sez. 3, 30/11/2006, Rv. 236329 . Non v’è dubbio che le osservazioni fondate sulla inammissibile anticipazione di efficacia di una statuizione penale sono decisive per ritenere che il termine di adempimento della clausola apposta al beneficio della sospensione condizionale della pena non possa precedere la data di irrevocabilità l’esecutività delle statuizioni civili, ai sensi dell’art. 540 c.p.p., rimane, appunto, limitata ai capi civili e non può estendersi anche a un punto della condanna penale. È, poi, significativo che l’orientamento, che ha affermato la illegittimità della fissazione di un termine anticipato rispetto alla data di irrevocabilità della condanna, non abbia considerato l’applicabilità del termine di cui all’art. 163 c.p., bensì abbia ritenuto che, qualora il giudice del merito avesse indicato un termine parametrato sulla pronuncia della sentenza, per la Corte di cassazione sarebbe stato possibile pronunciare annullamento senza rinvio limitatamente alla decorrenza di quel termine, da intendere quindi come decorrente dalla data di irrevocabilità della condanna Sez. 6, 5/02/1998, Serra, Rv. 209980 mentre nel caso in cui il giudice avesse fissato il termine con una data specifica la Corte di cassazione avrebbe dovuto pronunciare annullamento, senza rinvio, limitatamente alla apposizione della condizione di cui all’art. 165 c.p. Sez. 4, 5/04/2013, Rv. 257074 Sez. 6, 31/01/2012, Rv. 251789 . 2. Dunque, dalla complessiva elaborazione giurisprudenziale emerge che l’istituto di cui all’art. 165 c.p. concerne un punto della pronuncia di condanna penale, e dunque ad esso è connaturato il termine di esecutività in coincidenza con la data di irrevocabilità della condanna penale. La norma di cui all’art. 165 c.p., comma 4, prevede la facoltà per il giudice della cognizione di fissare uno specifico termine per l’adempimento della prestazione cui viene condizionato il beneficio della sospensione della pena l’esercizio di tale facoltà incontra un limite nella decorrenza del termine, che non può risultare antecedente rispetto al passaggio in giudicato della sentenza, ed funzionale alla tipologia di prestazione oggetto della clausola. Nel caso in cui il giudice non abbia provveduto a fissare uno specifico termine di adempimento, vale il termine della irrevocabilità della sentenza, qualora si tratti di prestazione immediatamente eseguibile, ovvero, nel caso di prestazione di facere, va richiesta al giudice dell’esecuzione la fissazione di termine congruo. Con particolare riguardo all’orientamento, condiviso dall’ordinanza impugnata, che ritiene che la statuizione penale, priva di termine, debba essere integrata con il termine di cui all’art. 163 c.p., si deve rilevare che il termine giudiziale di cui all’art. 165 c.p., comma 4, e quello, legale, di cui all’art. 163 c.p. rispondono a finalità diverse e quindi non sono tra loro assimilabili. Il primo, infatti, è necessario per rendere effettiva, ed esigibile, la clausola che condiziona l’operatività di un beneficio, il secondo definisce il termine della così detta messa alla prova del condannato, il quale, trascorso il termine senza commettere reati, consegue la definitività del beneficio. Il primo è ispirato dalla finalità di favorire le condotte risarcitorie, anche in senso lato, del condannato nella prospettiva di una effettiva risocializzazione unita al ristoro dei soggetti danneggiati il secondo, invece, è un mero termine che definisce la durata del periodo di osservazione della condotta del condannato. La trasposizione del secondo termine nell’istituto di cui all’art. 165 c.p. risulta, dunque, incongrua rispetto alla finalità di indirizzare il condannato a condotte risarcitorie, risultando eccessivamente dilatato un termine quinquennale o anche solo biennale a fronte di una situazione di lesione di diritti soggettivi da ripristinare, e, nella sua fissità, non è nemmeno adeguata rispetto alla esigenza di rendere concretamente esigibile la prestazione oggetto di clausola. Si condivide, quindi, la chiara affermazione secondo la quale È, infatti, irrazionale equiparare situazioni giuridiche che perseguono diverse e autonome finalità stante che il beneficio della sospensione condizionale della pena mira a dissuadere il condannato dalla reiterazione del reato onde conseguire il vantaggio della sua estinzione, mentre la condizione apposta al beneficio tende, come nel caso in esame, a rafforzare l’adempimento dell’obbligo di demolire opere abusive, avendo come obiettivo la rapida eliminazione di situazioni antigiuridiche produttive di effetti negativi sull’assetto territoriale. Per tale ragione non è accettabile che la condizione apposta al suddetto beneficio per il conseguimento anticipato del ripristino dell’integrità territoriale possa essere adempiuta fino alla scadenza del termine stabilito, sia pure anche a scopo dissuasivo, per fare conseguire al condannato il vantaggio dell’estinzione del reato Sez. 3, 13.5.2009, Rv. 244078 . 3. Dunque, nel caso in cui la clausola apposta al beneficio riguardi il pagamento di quanto liquidato a titolo di risarcimento del danno, e la sentenza non abbia indicato alcun termine specifico la statuizione penale deve intendersi integrata, trattandosi di statuizione civile immediatamente eseguibile, nel senso che il termine di adempimento coincide con la data di irrevocabilità della sentenza. L’ordinanza impugnata non ha dunque compiuto corretta applicazione della norma di cui all’art. 165 c.p., e va annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Cuneo. Nel giudizio di rinvio dovrà essere fatta applicazione del seguente principio di diritto Qualora il giudice della cognizione non abbia stabilito il termine di adempimento dell’obbligo di pagamento di una somma di danaro, determinata nel suo importo, all’adempimento del quale abbia subordinato il concesso beneficio della sospensione condizionale della pena, tale termine coincide con quello della irrevocabilità della sentenza di condanna, conformemente a quanto previsto dall’art. 1183 c.c., comma 1 e primo periodo mentre quando la natura della prestazione ovvero il modo o il luogo della prestazione rendono necessario un termine di adempimento non indicato dal giudice della cognizione, esso è stabilito dal giudice dell’esecuzione su richiesta di parte, a norma dell’art. 666 c.p.p. . P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Cuneo.