Il dies a quo della prescrizione nell’ipotesi di reato di truffa aggravata

Con riferimento al reato di truffa a consumazione prolungata, il momento di consumazione del reato, dal quale far decorrere il termine iniziale di maturazione della prescrizione, è quello in cui cessa la situazione di illegittimità.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 17437/19, depositata il 23 aprile. Il caso. La Corte d’Appello riqualificava il fatto contestato all’imputato, pima inquadrato come estorsione, nella fattispecie di truffa aggravata e rilevava che esso era estinto per decorso del termine di prescrizione prima della pronuncia della sentenza di primo grado, revocando le statuizioni civili. Il P.G. e il difensore della parte civile ricorrono così in Cassazione. Il momento della consumazione del reato. La truffa ritenuta dalla Corte territoriale decisione passata in giudicato, vista la mancata impugnazione dell’imputato, si configura come una condotta a consumazione prolungata posta in essere con più azioni consecutive nel corso della vicenda contrattuale in cui la parte civile ha pagato l’imputato per i lavori richiesti. E con riferimento alla data di consumazione del reato la Suprema Corte ricorda che il delitto di truffa contrattuale è un reato istantaneo e di danno e il momento della sua consumazione, che segna il dies a quo della prescrizione, va determinato alla luce delle peculiarità del singolo accordo così da individuare quando si è prodotto l’effettivo pregiudizio del raggirato in relazione al conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente. Con riferimento invece alla truffa a consumazione prolungata, il momento di consumazione del reato, dal quale far decorrere il termine iniziale della prescrizione, è quello in cui cessa la situazione di illegittimità. Ebbene, siccome nel caso in esame l’ultimo pagamento della parte civile si registra con la stipula del contratto definitivo e non all’atto della iscrizione di ipoteca, come affermato erroneamente dalla Corte d’Appello, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice civile competente per valore.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 4 – 23 aprile 2019, n. 17437 Presidente Cervadoro - Relatore Recchione Ritenuto in fatto 1.La Corte di appello riqualificava il fatto contestato al L. , inizialmente inquadrato come estorsione, nella fattispecie della truffa aggravata e rilevava che lo stesso era estinto per decorso del termine di prescrizione prima della pronuncia della sentenza di primo grado revocava pertanto le statuizioni civili. Si contestava all’imputato di avere tenuto comportamenti idonei ad indurre la persona offesa a stipulare un contratto definitivo di compravendita maggiorato rispetto a quello inizialmente pattuito gravato da ipoteca relativa ad un contratto di mutuo stipulato dal venditore all’insaputa degli acquirenti successivamente alla stipula del contratto preliminare. 2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione sia il Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina che il difensore della parte civile che, con ricorsi sovrapponibili, deducevano 2.2. violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto questo andrebbe qualificato come estorsione in quanto emergerebbe sia il danno ingiusto consistente nel prezzo pagato all’atto della stipula del definitivo, maggiorato in relazione all’iscrizione dell’ipoteca relativa al mutuo acceso dall’imputato dopo la stipula del preliminare, sia la minaccia di un male ingiusto, ovvero la paventata esecuzione immobiliare correlata alla ipoteca iscritta sull’immobile successivamente alla stipula del preliminare 2.2. vizio di motivazione la sentenza sarebbe contraddittoria laddove, da un lato, rilevava che l’aumento del prezzo dell’immobile era stato determinato dal comportamento consapevole e preordinato dell’imputato e, dall’altro, riteneva che la situazione che si era creata integrasse una prevedibile evoluzione dei rapporti tra le parti in relazione alle sopravvenute difficoltà finanziarie della società venditrice sarebbe contraddittorio anche il riferimento al fatto che le parti civili avrebbero potuto scegliere di tutelarsi per via giudiziale piuttosto che stipulare il contratto definitivo invero le parti civili erano fortemente condizionate dal timore di subire la procedura esecutiva e di perdere le ingenti somme di denaro già versate inoltre era emerso che la società dell’imputato aveva venduto tutti gli immobili siti nel complesso sicché la eventuale scelta di agire giudizialmente non avrebbe prodotto alcun utile, ma solo ulteriori spese 2.3. violazione di legge il reato non si sarebbe consumato con la stipula del mutuo ma con il rogito del contratto definitivo di compravendita avvenuta l’8 novembre 2007, data in cui veniva versata dal ricorrente la somma necessaria per estinguere il mutuo tenuto conto di tale data di consumazione i reato non si sarebbe estinto prima della pronuncia della sentenza di primo grado che era stata emessa il 5 settembre 2014. 3. Il difensore dell’imputato depositava memoria il 20 marzo 2019 con la quale instava per la dichiarazione di inammissibilità o di rigetto del ricorso si deduceva che nel valutare il danno non era stato considerato che la variante dell’opera commissionata era stata regolarmente autorizzata e che al prezzo dell’immobile indicato nel contratto preliminare avrebbe dovuto essere aggiunta la maggiorazione per l’Iva quanto alla minaccia ed alla posizione di primazia assegnata all’imputato si deduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, la parte civile aveva condotto un articolata trattativa assistito da due legali e che nel corso della vicenda era emersa la sua ferma volontà di stipulare il definitivo. Considerato in diritto 1.Il primo ed il secondo motivo di ricorso che contestano la legittimità della riqualificazione come truffa della condotta contestata, inizialmente qualificata come estorsione, sono infondati. 1.1. Il collegio ribadisce che il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, è rappresentato dalla concreta efficacia coercitiva, e non meramente manipolativa, della condotta minacciosa rispetto alla volontà della vittima, da valutarsi con verifica ex ante , che prescinde dalla effettiva realizzabilità del male prospettato Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016 - dep. 18/03/2016, Guarnieri, Rv. 267124 Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017 - dep. 08/05/2017, Cianci, Rv. 27007201 In coerenza con tale interpretazione la Corte territoriale escludeva la sussistenza del più grave reato di estorsione evidenziando che la lunga trattativa gestita dalla parte civile, con l’ausilio di due legali, terminava con una scelta ponderata finalizzata a garantire il minore danno tenuto conto delle condizioni esistenti pag. 18 della sentenza impugnata la Corte di merito escludeva infatti ogni effetto coercitivo della condotta, attribuendo all’inadempimento del contratto preliminare, ovvero all’accensione del mutuo ed al mancato pagamento della ditta incaricata di eseguire i lavori di edificazione, solo un effetto manipolativo , ovvero funzionale ad indurre la controparte a contrarre, nonostante le mutate e sfavorevoli condizioni, così riconoscendo gli estremi della truffa aggravata. 1.2. Il terzo motivo di ricorso è invece fondato. La truffa ritenuta dalla Corte di appello decisione passata in giudicato tenuto conto della mancata impugnazione dell’imputato si configura come condotta a consumazione prolungata posta in essere con una serie di azioni consecutive nel corso della lunga vicenda contrattuale che ha visto la parte civile pagare l’imputato, prima in occasione della stipula del contratto preliminare, poi in relazione all’avanzamento dei lavori ed, infine, a saldo, all’atto della stipula del definitivo pag. 4 della sentenza impugnata . Con riferimento alla identificazione della data di consumazione del reato si ribadisce che il delitto di truffa contrattuale è reato istantaneo e di danno, il momento della cui consumazione - che segna il dies a quo della prescrizione va determinato alla luce delle peculiarità del singolo accordo, avuto riguardo alle modalità ed ai tempi delle condotte, onde individuare, in concreto, quando si è prodotto l’effettivo pregiudizio del raggirato in correlazione al conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente Sez. 2, n. 11102 del 14/02/2017 - dep. 08/03/2017, Giannelli, Rv. 269688 . Con specifico riguardo alla truffa a consumazione prolungata, ovvero al caso in cui la percezione dei singoli emolumenti sia riconducibile ad un originario ed unico comportamento fraudolento, si è deciso invece che il momento della consumazione del reato - dal quale far decorrere il termine iniziale di maturazione della prescrizione - è quello in cui cessa la situazione di illegittimità Sez. 2, n. 57287 del 30/11/2017 - dep. 22/12/2017, Trivellini, Rv. 272250 . Nel caso di specie l’ultimo pagamento effettuato dalla parte civile con riferimento alla complessa vicenda contrattuale si registra con la stipula del contratto definitivo e non, come ritenuto dalla Corte di appello, all’atto della iscrizione della ipoteca, che rappresenta solo un segmento dell’articolata condotta che la Corte territoriale ha ritenuto di inquadrare nella fattispecie della truffa. 1.3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata nella parte in cui individua il termine in cui sarebbe spirata la prescrizione nel momento della stipula del mutuo tenuto conto che la vicenda ritenuta fraudolenta trova la sua conclusione solo con la stipula del definitivo. L’erronea identificazione del momento in cui è spirata la prescrizione, e la sua collocazione prima della pronuncia della sentenza del Tribunale, rende illegittima anche decisione in ordine alla revoca delle statuizioni civili. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello che rivaluterà, ove il processo fosse riassunto, l’eventuale responsabilità civile dell’imputato in relazione alle condotte accertate in sede penale. 1.4. La decisione sulle spese è rimessa al definitivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili con rinvio rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Spese al definitivo.