La vittima di reato “violento” ha diritto di ricevere notifica della richiesta di modifica della misura cautelare

In tema di notifica alla vittima del reato violento, qualora si proceda per un’estorsione aggravata, ossia per un reato che prevede un elevato rischio di recidiva nei confronti della stessa persona offesa, discende l’obbligo di notifica prevista dall’art. 299, comma 3, c.p.p

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 17335/19, depositata il 19 aprile. Il caso. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari dichiarava inammissibile l’appello avverso l’ordinanza di rigetto della sostituzione della misura imposta al ricorrente, indagato per estorsione aggravata rilevando il difetto di notifica alla vittima della richiesta di modifica della misura imposta. Il difensore dell’imputato propine ricorso per cassazione avverso tale provvedimento, sostenendo che la notifica sarebbe dovuta solo qualora il delitto si consumi nell’ambito di una relazione tra autore e vittima, non quando la vittima sia occasionale, non legata all’autore del reato da alcuna relazione. La notifica alla vittima del reato. Con riferimento alla definizione di reati consumati con violenza alla persona, la Suprema Corte, valutando la questione in relazione all’estensione dell’obbligo di notifica di cui all’art. 408 c.p.p., ha più volte affermato è volontà del legislatore estendere il campo della tutela oltre le singole fattispecie criminose indicate all’origine, imponendo l’avviso della richiesta di archiviazione anche alle ipotesi di violenza psicologica. Si è infatti ritenuto che l’avviso previsto dall’art. 408, comma 3- bis , c.p.p. debba essere notificato a tutte le vittime di delitti consumati attraverso la violenza sia fisica che psicologica, a prescindere dall’emersione della condizione di vulnerabilità dell’offeso e dal fatto che la violenza si sia manifestata nell’ambito di relazioni strette . Ed inoltre, con riguardo all’obbligo di notifica previsto dall’art. 299, comma 3, c.p.p. si ritiene che il diritto di ricevere la notifica sia riservato alle vittime di reati violenti che consentono di ritenere esistente un pericolo di recidiva personale” e siccome nel caso in esame si procede per una estorsione aggravata, ossia per un reato che prevede, un elevato rischio di recidiva nei confronti della stessa persona offesa, da qui discende l’obbligo di notifica prevista dall’art. 299, comma 3, c.p.p. e l’inammissibilità dell’istanza di revoca non notificata.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 28 marzo – 19 aprile 2019, n. 17335 Presidente Gallo - Relatore Recchione Ritenuto in fatto 1.Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Reggio Calabria dichiarava inammissibile l’appello avverso l’ordinanza di rigetto della sostituzione della misura imposta al ricorrente emessa in data 21 febbraio 2018 , indagato per il delitto di estorsione aggravata dal D.L. n. 151 del 1991, art. 7 rilevando il difetto di notifica alla vittima della richiesta di modifica della misura imposta. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva violazione di legge la notifica sarebbe dovuta solo qualora il reato si consumi nell’ambito di una relazione tra autore e vittima, che consenta di rilevare un pericolo cautelare specifico in capo alla persona offesa, ma non quando la vittima sia occasionale , ovvero non legata da alcuna relazione qualificata con il presunto autore del reato. Considerato in diritto 1.Il ricorso è infondato. 1.1. Con riguardo alla definizione dei reati consumati con violenza alla persona le Sezioni unite, valutando la questione in relazione all’estensione dell’obbligo di notifica previsto dall’art. 408 c.p.p., hanno affermato che dall’analisi del testo di legge e dalla valutazione dei lavori parlamentari emerge la volontà del legislatore di ampliare il campo della tutela oltre le singole fattispecie criminose originariamente indicate la nozione di violenza adottata in ambito internazionale e, nell’ordinamento dell’Unione veniva ritenuta più ampia di quella positivamente disciplinata dal nostro codice penale e sicuramente comprensiva di ogni forma di violenza di genere, contro le donne e nell’ambito delle relazioni affettive, sia o meno attuata con violenza fisica o solo morale, tale da cagionare cioè una sofferenza anche solo psicologica alla vittima del reato Sez. U, n. 10959 del 29/01/2016 - dep. 16/03/2016, P.O. in proc. C, Rv. 265893, § 7.1 . Le Sezioni unite hanno dunque esteso l’area semantica dei reati consumati con violenza alla persona alla violenza psicologica ed hanno rilevato che una delle matrici della normativa Europea che ha generato le modifiche introdotte nell’artt. 408 e 299 c.p.p., fosse rinvenibile nella violenza di genere contro le donne e nell’ambito delle relazioni affettive . L’evocazione della violenza di genere , eccentrica rispetto alla lettera della norma, trovava la sua ragione nel fatto che alle Sezioni unite era stata devoluta la questione della comprensione tra i reati consumati con violenza alla persona che impongono l’avviso della richiesta di archiviazione, anche della violenza psicologica. Tuttavia, il richiamo extratestuale alla violenza di genere non risolve il problema della identificazione dei reati consumati che generano l’obbligo di notifica in quanto si traduce nella valorizzazione del movente dell’aggressione, ovvero di una caratteristica dell’azione che non integra la componente oggettiva delle condotta necessaria per la identificazione dei reati consumati con violenza alla persona. 1.2. Tanto premesso, nell’elaborazione giurisprudenziale si registra uno scarto tra l’identificazione deì reati che generano l’obbligo di notifica ex art. 408 c.p.p. e quelli che impongono la notifica all’offeso della richiesta di modifica della misura cautelare ex art. 299 c.p.p 1.2.1. Con specifico riguardo a tale ultima area, che è quella che rileva nel caso in esame, è stato valorizzata la circostanza che la condotta violenza sia stata generata nell’ambito di relazioni qualificate, anche affettive si tratta di una scelta che, in ambiente cautelare assegna decisiva rilevanza al pericolo di recidiva personale , ovvero consumata nei confronti della medesima vittima del reato per cui si procede. Valorizzando la massima di esperienza che registra la speciale connessione tra recidiva e relazione qualificata, la giurisprudenza sta consolidandosi nel senso di assegnare rilevanza alla relazione tra autore e vittima, cui consegue la limitazione dell’obbligo di notifica ai casi in cui la persona offesa vanti un rischio personale , candidandosi ad essere nuovamente vittima dello stesso autore dei reati per cui si procede. Si è così deciso che ai fini dell’individuazione della nozione di delitti commessi con violenza alla persona e per i quali - ai sensi dell’art. 299 c.p.p., comma 2 bis, sussiste l’obbligo di notifica, al difensore della persona offesa o a quest’ultima, dell’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto, il giudice deve tener conto - alla luce dei canoni interpretativi emergenti dalla Direttiva 2012/29/UE - in via gradata, della tipologia della parte offesa se è parte offesa di delitti di tratta di esseri umani, di terrorismo, di criminalità organizzata, di violenza o sfruttamento sessuale, di crimini di odio o del movente del reato se si sia trattato di violenza di genere , ovvero del contesto in cui il reato è stato commesso se si sia trattato di violenza nelle relazioni strette al di fuori di tali casi, deve valutare se al delitto connotato da violenza si ricolleghi un concreto pericolo di intimidazione, ritorsioni o vittimizzazione secondaria ripetuta, tali da escludere che si tratti di un reato minore o che vi sia un debole rischio di danno per la vittima Sez. 2, n. 36167 del 03/05/2017 - dep. 21/07/2017, Adelfio, Rv. 270689 Sez. 2, n. 46996 del 08/06/2017 - dep. 12/10/2017, Bruno, Rv. 271153 . Si tratta di una interpretazione che collega l’obbligo di notifica a quella parte della Direttiva 29/2012/UE che è specificamente diretta a individuare misure minime di protezione nei confronti delle vittime con caratteristiche di vulnerabilità individuate negli artt. 22 e ss. dell’atto di indirizzo e che valorizza il pericolo di recidive nei confronti della stessa vittima. Tale orientamento si propone di superare la giurisprudenza secondo cui la nozione di delitti commessi con violenza alla persona , di cui all’art. 299 c.p.p., comma 2 bis - per i quali sussiste l’obbligo di notifica, al difensore della persona offesa o a quest’ultima, dell’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto - include tutti quei delitti, consumati o tentati, che si sono manifestati in concreto con atti di violenza fisica, ovvero morale o psicologica, in danno della vittima del reato fattispecie in tema di estorsione posta in essere con minaccia Cass. Sez. 2, n. 30302 del 24/06/2016 - dep. 15/07/2016, Opera, Rv. 267718 fattispecie in tema di reato di abuso sessuale nei confronti di minore Sez. 3, n. 5832 del 18/10/2017 - dep. 08/02/2018, D, Rv. 272114 . 1.2.2. Tale opzione interpretativa si presenta strettamente collegata alla esegesi dell’atto di indirizzo Europeo la direttiva 2012/29/UE che ha generato la modifica dell’art. 299 c.p.p La lettura le norme interne alla luce delle indicazioni fornite dalle Direttive è infatti un obbligo che incombe sul giudice nazionale dato che le direttive, anche dopo la loro attuazione, costituiscono atti normativi di indirizzo che orientano l’interpretazione delle norme interne CGUE, 10.4.1984, causa C-14/83, Von Colson et Kamann. CGUE, 13.11.1990, causa C-106/89, Marleasing CGUE, 14.7.1994, causa C-91/92, Faccini Dori CGUE, 23.2.1999, causa C-63/97, BMW CGUE, 27.6.2000, cause riunite C-240/98-C-244/98, Ocèano Grupo Editoria e Salvat Editores, CGUE, 23.10.2003, causa C-408/01, Adidas Salomon e Adidas Benelux CGUE., 9.12.2003, causa C-129/00, Commissione c. Rep.italiana. . Spetta al giudice nazionale dare alla legge adottata per l’attuazione della direttiva, in tutti i casi in cui il diritto nazionale gli attribuisce un margine discrezionale, un’interpretazione ed un’applicazione conformi alle esigenze del diritto dell’Unione CGUE, 10.4. 1984, causa C-14/83,Von Colson et Katmann . Nel caso in esame la Direttiva 2012/29/UE orienta innegabilmente verso la predisposizione di forme di tutela aggravata nei confronti delle vittime vulnerabili e con rischio di vittimizzazione personale, ma invita contestualmente ad una estensione generalizzata dei diritti di partecipazione della persona offesa, che con specifico riguardo al procedimento de libertate richiedono un bilanciamento con quelli della persona ristretta. L’atto Europeo infatti se da un lato indica la necessità di favorire la partecipazione di tutte le persone offese al procedimento ed al processo, dall’altro invita a tenere in considerazione la relazione tra autore e vittima nell’ambito degli incidenti cautelari. L’art. 1 dell’atto di indirizzo stabilisce infatti che scopo della presente direttiva è garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali . Tale obiettivo è diffuso nel corpo dell’intero atto di indirizzo e risulta ulteriormente declinato attraverso la richiesta agli Stati membri di individuare precisi obblighi di informazione in capo all’autorità che procede, anche con specifico riguardo alla possibilità di consentire il controllo sulle scelte di inazione del pubblico ministero artt. 6 e 11 direttiva 2012/29/UE . Con riguardo ai provvedimenti de libertate la normativa Europea prevede, invece, la necessità di operare un bilanciamento tra i diritti della vittima e quelli della persona ristretta almeno nei casi in cui emerga il rischio di un possibile danno per l’autore del reato correlato alla comunicazione di provvedimenti di scarcerazione, ed in tal modo valorizza, seppur in modo indiretto, il fatto che il delitto si insedi nell’ambito di relazioni qualificate caratterizzate da un conflitto duraturo e patogeno art. 6, § § 5 e 6 Direttiva 2012/29/1.1E . 1.2.3. Proprio valorizzazione della necessità di bilanciare i diritti della vittima con quelli dell’accusato, ovvero di contemperare il diritto dell’indagato ad una rapida definizione dell’incidente cautelare con quello dell’offeso a fornire il proprio contributo in ordine alle decisioni sulla libertà, è alla base della condivisa giurisprudenza che, per la delimitazione dell’obbligo di notifica previsto dall’art. 299 c.p.p., assegna rilievo al rischio di recidiva personale . È tale rischio che genera il diritto della vittima a partecipare al procedimento incidentale sulla libertà ed a rappresentare le proprie ragioni attraverso il deposito di memorie. Ed è proprio la tutela del diritto della vittima a partecipare al procedimento che si conclude con decisioni rilevanti per la propria incolumità, che giustifica l’allungamento dei tempi per la decisione sulla cautela. 1.2.4. Come si è anticipato la giurisprudenza è diversamente orientata nella identificazione dei delitti violenti che generano l’obbligo di notifica della richiesta di archiviazione. Proprio la valorizzazione della matrice Europea delle riforme ha indirizzato verso il riconoscimento della massima estensione del diritto di partecipazione nei casi di richiesta di archiviazione si è infatti ritenuto che l’avviso previsto dall’art. 408 c.p.p., comma 3 bis debba essere notificato a tutte le vittime di delitti consumati attraverso violenza sia fisica che psicologica, a prescindere dall’emersione della condizione di vulnerabilità dell’offeso o dal fatto che la violenza si sia manifestata nell’ambito di relazioni strette sez. 2 n. 1980 del 26 settembre 2018, non mass . 1.2.5. In sintesi e con specifico riguardo all’obbligo di notifica previsto dall’art. 299 c.p.p., comma 3 si ritiene che la partecipazione all’incidente cautelare e, dunque, il diritto a ricevere la notifica prevista dall’art. 299 c.p.p., comma 3 sia riservata alle vittime di reati violenti che consentono di ritenere esistente un pericolo di recidiva personale , ovvero rivolta nei confronti della stessa vittima del reato per cui si procede. 1.3. Nel caso di specie si procede per una estorsione aggravata dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7, dunque per un reato che prevede, come rilevato dal Tribunale, un elevato e specifico rischio di recidiva nei confronti della stessa persona offesa ne discende l’obbligo della notifica prevista dall’art. 299 c.p.p., comma 3 e la inammissibilità della istanza di revoca non notificata. 2.Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo. 2.Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.a