La notifica PEC del ricorso nel procedimento per l’ammissione al gratuito patrocinio

Nel procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali del rito penale, pertanto il ricorso avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione alla revoca del gratuito patrocinio deve essere presentato mediante deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 16616/19, depositata il 17 aprile. La vicenda. Il Tribunale di Bari respingeva l’opposizione proposta dall’imputato avverso il provvedimento del Tribunale sez. penale di Bari che aveva rigettato la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato vista la ricorrenza di precedenti penali a carico del richiedente in materia di stupefacenti e di mafia. La difesa di quest’ultimo propone così ricorso per Cassazione. L’inammissibilità del ricorso. Per la Suprema Corte il ricorso è inammissibile perché non tempestivo e proposto con modalità non previste dalla disciplina legale sulle impugnazioni. In particolare il ricorrente ha notificato alla controparte e successivamente depositato presso la cancelleria del giudice di legittimità, cui risulta prevenuto solo in data 30 novembre, mentre il provvedimento impugnato risulta essere stato notificato a mezzo PEC in data 26 ottobre. Quindi questi ha notificato il ricorso alla controparte processuale ai sensi dell’art. 369 c.p.c. e poi depositato il ricorso notificato presso la cancelleria del giudice ad quem previa richiesta del giudice a quo dell’inoltro al giudice di legittimità del fascicolo processuale. Tale procedura adottata dal ricorrente risulta errata secondo l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale i ricorsi in materia di rigetto dell’ammissione al gratuito patrocinio per i non abbienti spettano al giudice penale collegiale che decide con ordinanza suscettibile di ricorso per cassazione. Infatti, nel procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali del rito penale, pertanto il ricorso avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione alla revoca del gratuito patrocinio deve essere presentato mediante deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 27 febbraio – 17 aprile 2019, n. 16616 Presidente Fumu – Relatore Tornesi Ritenuto in fatto 1.Il Tribunale di Bari con la ordinanza impugnata, respingeva la opposizione proposta da C.L. avverso il provvedimento del Tribunale sez. Penale di Bari che aveva rigettato la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato traendo argomenti logici dalla ricorrenza di precedenti penali a carico del richiedente in materia di stupefacenti e di disposizioni in materia di mafia, richiamando il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, comma 2, e pertanto assumendo che il C. era solito trarre profitti dalla illecita attività perpetrata, tali da precludergli l’accesso al beneficio. 2. Avverso il suddetto provvedimento proponeva ricorso per cassazione la difesa del C. il quale denunciava violazione di legge in relazione al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76 e 92 per avere il giudice tratto argomenti logico giuridici da un ragionamento presuntivo del tutto privo dei presupposti di concordanza, pluralità e univocità a fronte di un unico dato tratto dal casellario giudiziario, di per sé neutro sia perché neppure astrattamente preclusivo ex lege del beneficio, sia perché non supportato da ulteriori elementi cui attingere per sostenere che il ricorrente fosse percettore di redditi, ma che risultava al contrario avversato dalle allegazioni difensive sulle condizioni di salute che lo rendevano inabile a qualsiasi attività, anche illecita, da cui trarre sostentamento e componenti positivi di reddito. 3. Si costituiva il Ministero resistente, tramite l’Avvocatura Generale dello Stato il quale concludeva per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile in quanto intempestivo e proposto con modalità inosservanti della disciplina legale sulle impugnazioni. Invero il ricorso è stato notificato alla controparte processuale, Ministero della Giustizia presso l’organo che ne ha la rappresentanza processuale e cioè l’Avvocatura dello Stato nella sua sede distrettuale e successivamente depositato presso la cancelleria del giudice di legittimità, cui risulta pervenuto solo in data 30 Novembre 2018, mentre il provvedimento impugnato risulta essere stato notificato a mezzo PEC in data 26 Ottobre 2018. In sostanza il ricorrente ha ritenuto di applicare la disciplina del codice di procedura civile e pertanto ha notificato il ricorso alla controparte processuale ai sensi dell’art. 369 c.p.c. per poi depositare il ricorso notificato presso la cancelleria del giudice ad quem previa richiesta al giudice a quo dell’inoltro al giudice di legittimità del fascicolo processuale. 2. Le forme processuali adottate per la impugnazione dal C. sono evidentemente errate atteso che il giudice di legittimità a sezioni unite sez.U, 24.11.1999, confl.giurisdizione in proc. Di Dona Rv. 214693 ha precisato che i ricorsi in materia di rigetto dell’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti spettano al giudice penale collegiale il quale decide con ordinanza suscettibile di ricorso per cassazione, da trattare e decidere sulla base delle regole procedurali proprie del rito penale. 2.1 Invero è stato più recentemente affermato che nel procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale, per cui il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sulla opposizione alla revoca del gratuito patrocinio deve essere presentato mediante deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli art. 582 e 583 c.p.p. sez. 4, 22.10.2015, Mossana, Rv.265793 con la conseguenza che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione che, pure notificato alle controparti entro il termine previsto per la impugnazione, non risulti essere stato depositato presso la cancelleria del giudice competente ai sensi dell’art. 582 c.p.p 3. Nè nel caso in specie può riconoscersi efficacia sanante, in ossequio al principio di conservazione degli atti giuridici, alla richiesta al giudice che ha pronunciato il provvedimento oggetto di impugnazione di inoltro del fascicolo processuale alla cancelleria della Corte di Cassazione, in ossequio a quanto prescritto dall’art. 369 cpv. c.p.p., trattandosi di attività, di natura sollecitatoria, che non presuppone il deposito dell’atto di impugnazione, ma che è al contrario rivolta ad ottenere un visto sulla richiesta da allegare alla dichiarazione di impugnazione all’atto del deposito. 4. Invero come risulta costantemente affermato dal giudice di legittimità in materia di conversione dell’atto di impugnazione irrituale che il principio del favor impugnationis trova applicazione nel caso in cui risultano rispettate le formalità previste a pena di inammissibilità dal codice di rito, e in tale senso è possibile interpretare il contenuto dell’atto di impugnazione per verificare se ricorra la volontà della parte di impugnare il provvedimento giurisdizionale, ancorché non rispettoso delle forme di legge, ma non anche quando si tratti di atto di impugnazione presentato e spedito con modalità diverse da quelle apprestate dal codice di rito. Invero l’art. 591 c.p.p., in tema di inammissibilità della impugnazione, ricollega appunto la sanzione della inammissibilità a quelle impugnazioni non rispettose della disciplina sui tempi e sui modi di presentazione delle stesse e, tra l’altro art. 582 c.p.p. , sulla individuazione dell’ufficio di cancelleria deputato a ricevere l’atto di impugnazione che, salvo quanto disposto dall’art. 582 c.p.p., comma 2 è quella presso l’autorità giudiziaria che ha pronunciato il provvedimento impugnato. 5. Nel caso in specie pertanto nessun rilievo può essere attribuito al fatto che il ricorso per la cassazione del provvedimento assunto dal Tribunale di Bari sulla opposizione al decreto di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello stato sia stato notificato alla controparte processuale nel rispetto del termine di impugnazione, laddove il ricorso andava depositato presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario che aveva emesso il provvedimento impugnato entro il termine stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 113 venti giorni dalla notifica del provvedimento impugnato e pertanto a decorrere dal 26 Ottobre 2018 data in cui il difensore del C. riceveva la PEC con l’esito del giudizio oppositivo. Termine che è spirato pertanto il giorno 16 Novembre 2018 senza che la impugnazione sia stata depositata presso la cancelleria del giudice a quo. 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile in quanto intempestivo e comunque non presentato nelle forme previste dalla legge. A tale pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa, di una somma in favore della Cassa delle Ammende come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento/00 in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dal Ministero resistente che liquida in Euro mille/00.