Può la parte civile ottenere l’annullamento delle statuizioni penali relative al proscioglimento per tardività della querela?

La parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato per improcedibilità dell’azione penale dovuta a difetto di querela.

Sul punto la Corte di Cassazione con sentenza n. 16867/19, depositata il 17 aprile. Il caso. La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava di non doversi procedere per tardività della querela e disposto per l’effetto la revoca delle statuizioni civili che erano state pronunciate in favore della parte civile ricorrente per i danni conseguenti al reato per i quali gli imputati erano stati condannati. Nell’interesse della parte civile, il difensore propone ricorso per cassazione. La rilevanza delle statuizioni civili. Al riguardo occorre ribadire che le statuizioni civili, anche se in casi revocate per l’erronea dichiarazione di un difetto di procedibilità, possono essere rivalutate in sede civile senza alcun pregiudizio dal passaggio in giudicato della sentenza penale che ha solamente rilevato una causa di non procedibilità senza assumere decisioni vincolanti nel merito agli effetti civili. E la parte civile non potrebbe conseguire l’annullamento delle statuizioni penali relative al proscioglimento per tardività della querela, non essendovi impugnazione da parte del PM, ma solo conferma delle statuizioni civili. Pertanto, la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato per improcedibilità dell’azione penale dovuta a difetto di querela, poiché si tratta di una pronuncia penale meramente processuale e quindi priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell’azione civilistica. Da ciò deriva l’inammissibilità del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 22 marzo – 17 aprile 2019, n. 16867 Presidente Mogini – Relatore Amoroso Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Firenze in data 3/11/2015 ed appellata dagli imputati C. e S. , ha dichiarato di non doversi procedere per tardività della querela e disposto per l’effetto la revoca delle statuizioni civili che erano state pronunciate in favore della parte civile ricorrente, per i danni conseguenti al reato di cui all’art. 110 c.p., art. 338 c.p., commi 3 e 4 per il quale i predetti imputati erano stati condannati. In particolare la Corte territoriale ha ritenuto non tempestiva la querela proposta in data 14/05/2013 sul rilievo che la parte offesa avesse avuto notizia della sottrazione del bene pignorato, realizzata con la sua locazione e trasporto presso il locatario, la società Aton Luce, fin dagli ultimi mesi dell’anno 2012. 2. Nell’interesse della parte civile costituita, Officina meccanica Bartolini s.r.l., il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo come unico motivo il vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e in relazione all’erroneo accertamento del tempo in cui la persona offesa ha avuto conoscenza della commissione del reato, e della conseguente dichiarazione di improcedibilità per tardività della querela, risultando dagli atti allegati al ricorso che non è vero che già negli ultimi mesi dell’anno 2012 la parte civile fosse venuta a conoscenza della locazione del bene pignorato, atteso che il riferimento del curatore fallimentare, rag. M. , al mese di febbraio del 2011 della comunicazione a fatta a tutti i creditori, compresa l’Officina Bartolini, dell’inventario dei beni, incluso il macchinario pignorato, dato come presente nei locali della società Aton Luce , sarebbe stata rettificata dallo stesso teste, come da allegata trascrizione del verbale della deposizione resa all’udienza del 7/07/15. Si rileva che anche il riferimento temporale agli ultimi mesi del 2012, sempre del rag. M. , dei colloqui e dello scambio di mail con cui il difensore della parte offesa sarebbe stata informata della locazione del macchinario pignorato non trova riscontro nell’allegazione delle suddette mail, ma è smentito dalle mail allegate dalla parte civile che recano le date del 15/02/2013, 19/02/13 e 28/03/2013, tutte relative all’anno 2013 e compatibili con il rispetto del termine di legge per la proposizione della querela. 3. I difensori degli imputati hanno depositato in cancelleria memorie scritte con cui chiedono che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in subordine ne chiedono il rigetto per infondatezza, con la condanna della parte civile al pagamento delle spese di difesa in favore degli imputati. 4. Il ricorso è inammissibile. Si deve rilevare che le statuizioni civili, anche se in ipotesi revocate per l’erronea dichiarazione di un difetto di procedibilità, possono essere rivalutate in sede civile senza alcun pregiudizio dal passaggio in giudicato della sentenza penale che ha solo rilevato una causa di non procedibilità senza assumere decisioni vincolanti nel merito agli effetti civili. Inoltre, la parte civile non potrebbe conseguire l’annullamento delle statuizioni penali relative al proscioglimento per tardività della querela, non essendovi impugnazione da parte del pubblico ministero, ma solo una ipotetica conferma delle statuizioni civili, quindi con l’anomalia di un processo penale che verrebbe riassunto e dichiarato procedibile , ma solo agli effetti civili. Si ritiene, pertanto, di aderire all’orientamento di legittimità che ha trovato il supporto anche delle Sezioni Unite, con la sentenza n. 35599 del 21/06/2012, Di Marco, secondo cui la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato per improcedibilità dell’azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell’azione civilistica. Si è, infatti, osservato che tale pronuncia, non coinvolgendo il merito dei rapporti patrimoniali tra le parti, non impedisce al giudice civile di conoscere senza vincoli le conseguenze dannose derivanti dal fatto. In altri termini, il diritto al risarcimento del danno del danneggiato risulta pienamente e congruamente garantito innanzi al giudice civile anche nella asserita insussistenza delle condizioni di procedibilità tali da consentire l’esercizio dell’azione in sede penale nei confronti del responsabile dell’illecito. Ciò perché la tutela delle pretese risarcitorie in sede penale si giustifica essenzialmente in funzione del pregiudizio che il giudicato penale può avere agli effetti civili, essendo il processo civile la sede naturale per la tutela del diritto al risarcimento dei danni cagionati da un atto illecito, che non assuma rilevanza penale anche se per un errato rilievo del difetto di una condizione di procedibilità, non impugnato dal pubblico ministero. 3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene congruo determinare in Euro 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.