Valido l’inoltro del fascicolo via PEC dal PM al Tribunale del riesame

Nei casi di urgenza o che riguardano la libertà personale, la trasmissione di atti allegati ad email appare legittima, poiché inquadrabile nel concetto di mezzi tecnici idonei a garantire la conoscenza dell’atto. Tuttavia, l’uso dello strumento celere di comunicazione non deve pregiudicare il diritto di difesa, il quale deve potersi esercitare nel tempo necessario tramite l’estrazione, con i mezzi appropriati, di copia degli atti.

Lo chiarisce la Corte di Cassazione con sentenza n. 16098/19 depositata il 12 aprile. Il caso. L’imputato ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva confermato l’applicazione della misura cautelare della detenzione in carcere, deducendo l’inidoneità dell’inoltro del fascicolo via PEC a far decorrere i termini di cui all’art. 309, comma 5, c.p.p., fissati a pena di decadenza. In particolare, il ricorrente lamenta che, in tema di notificazione degli atti a mezzo PEC, tale strumento non è alternativo rispetto a quelli richiesti dal codice di rito per il deposito, l’inoltro o la trasmissione di atti nelle cancellerie. Quando la PEC va sicuramente esclusa? Sul punto, la Cassazione ritiene opportuno premettere che qualora il legislatore preveda una modalità tassativa di trasmissione, la PEC va sicuramente esclusa . In particolare, precisa la Corte, per le impugnazioni, i mezzi per presentarla sono tassativi e tra essi la PEC non è contemplata ciò vale anche per le impugnazioni cautelari, pur se proposte dal PM, o per il deposito di memorie dinanzi la Corte di Cassazione. A tali ipotesi si aggiungono poi i casi in cui è la stessa giurisprudenza ad escludere la possibilità di ricorrere alla PEC, quali il ricorso in Cassazione, l’opposizione a decreto penale di condanna e il deposito della lista testimoniale. Tuttavia, con riferimento all’art. 100 disp. att. c.p.p., la Corte ha già affermato che la possibilità di invio anche solo della copia degli atti indicati nell’art. 309, comma 5, c.p.p. non vieta che l’inoltro possa essere effettuato attraverso la loro trasposizione in formato digitale, purché la difesa sia posta in grado, in un tempo compatibile con i termini previsti per il giudizio di riesame, di estrarre copia del supporto informatico presso la Cancelleria del Tribunale investito dell’istanza . Pertanto, con riferimento al caso di specie, la Cassazione ritiene legittimo l’invio degli atti al Tribunale del riesame su supporto informatico, affermando che, nei casi di urgenza o che riguardano la libertà personale, la trasmissione di atti allegati ad email appare legittima , in quanto inquadrabile nel concetto di mezzi tecnici idonei a garantire la conoscenza dell’atto . Inoltre, la Corte ritiene che la difesa fosse in grado di consultare gli atti in forma cartacea, come da verifica dell’incarto processuale , con la conseguenza che la decisione è stata resa nel termine perentorio previsto dalla legge . Per tali motivi, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 12 dicembre 2018 – 12 aprile 2019, n. 16098 Presidente Prestipino – Relatore Verga Ritenuto in fatto Con ordinanza in data 9.10.2018 il Tribunale del Riesame di Ancona rigettava il ricorso presentato da Z.A. avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Fermo che il 20.9.2018 gli aveva applicato la misura cautelare della detenzione in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 648 c.p. e artt. 110 e 624 c.p., art. 625 c.p., n. 2. Ricorre per Cassazione l’indagato deducendo 1. violazione di legge processuale art. 309 c.p.p., commi 5 e 10 rilevando come l’inoltro del fascicolo via pec fosse inidoneo a far decorrere i termini di cui all’art. 309 c.p.p., comma 5, fissati a pena di decadenza, perché la trasmissione degli atti al collegio da parte dell’autorità procedente non poteva essere assimilata alla notificazione di un atto. Richiamava giurisprudenza di questa Corte in tema di notificazione degli atti a mezzo pec, sottolineando come tale strumento non possa ritenersi alternativo, rispetto a quelli richiesti dal codice di rito, per il deposito, l’inoltro o la trasmissione di atti nelle cancellerie, con riguardo ai quali la disciplina in argomento, non risultava ancora operativa. Riteneva che la trasmissione degli atti non fosse stata ritualmente effettuata nei termini di legge, con conseguente evidente riflesso sulla efficacia della misura 2. vizio di motivazione in ordine in ordine all’adeguatezza della misura stante la non attualità del pericolo di fuga. Considerato in diritto Il primo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte ha avuto modo di affermare che quando il Legislatore prevede una modalità tassativa di trasmissione ubi lex voluit , allora la Pec va sicuramente esclusa. Nel caso delle impugnazioni, i mezzi per presentarla spedizione dell’atto mediante lettera raccomandata o telegramma sono tassativi e tra essi non è contemplata la Pec lo stesso principio si estende alle impugnazioni cautelari, anche proposte dal p.m., o al deposito di memorie davanti alla Corte di cassazione. A essi possono aggiungersi gli ulteriori casi in cui la giurisprudenza della Corte esclude la possibilità di ricorrere alla Pec il ricorso in cassazione Cass. pen., Sez. V, n. 12347/2017 Cass. pen., Sez. IV, n. 18823/2016 l’opposizione a decreto penale di condanna Cass. pen., Sez. IV, n. 21056/2018 Cass. pen., Sez. III, n. 50932/2017 il deposito della lista testimoniale Cass. pen., Sez. III, n. 6883/2016 . Sono questi tutti casi in cui il Legislatore prevede una modalità esclusiva di trasmissione, tra cui non rientra la Pec. Quando invece il Legislatore non prevede una modalità esclusiva di trasmissione, allora occorre distinguere se la normativa di settore consente una qualunque forma di trasmissione, e dunque non solo il deposito, allora la Pec può essere ammessa ed in questo caso può anche non essere richiesto quel dovere di diligenza del mittente nell’accertarsi della sottoposizione tempestiva dell’atto al giudice se non vi è una specifica normativa di settore o se la normativa prevede genericamente il deposito dell’atto ma non come forma esclusiva di trasmissione, allora, a seconda della tipologia dell’atto, può anche ammettersi che esso venga trasmesso con Pec, ma in questo caso la parte si assume un rischio, potendo quell’atto non essere portato tempestivamente a conoscenza del giudice. Ciò premesso, venendo al caso di specie, deve ricordarsi che l’art. 100 disp. att. c.p.p. prevede che quando è impugnato un provvedimento concernente la libertà personale, la cancelleria o la segreteria dell’autorità giudiziaria procedente trasmette, in originale o in copia, al giudice competente gli atti necessari per decidere sull’impugnazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e, comunque, entro il giorno successivo alla ricezione dell’avviso della proposizione dell’impugnazione previsto dagli artt. 309, 310 e 311 del codice. E l’art. 64 disp. att. c.p.p., commi 3 e 4, che regolamenta le comunicazioni e trasmissioni degli atti in materia di libertà personale e dunque, applicabile anche alla fattispecie oggi in esame ove la trasmissione degli atti presentati a norma dell’art. 291 c.p.p., comma 1, è avvenuta a mezzo pec , dispone che in caso di urgenza la comunicazione sia eseguita col mezzo più celere tra quelli tecnici idonei, Con riguardo all’art. 100 disp. att. c.p.p. questa Corte ha già avuto modo di esprimersi, ritenendola applicabile anche al caso della trasmissione di atti in formato digitale infatti, la possibilità di invio anche solo della copia degli atti indicati nell’art. 309 c.p.p., comma 5, non vieta che l’inoltro possa essere effettuato attraverso la loro trasposizione in formato digitale, purché la difesa sia posta in grado, in un tempo compatibile con i termini previsti per il giudizio di riesame, di estrarre copia del supporto informatico presso la Cancelleria del Tribunale investito dell’istanza Sez 5 Sent 48415 del 20.11.2014 ud 6.10.2014 nr 1324. Rv 261028, in tal senso anche Sez 4 nr 5087 del 2010, dep. 9.2.2010, Rv 246650, che ha affermato la legittimità di invio degli atti al Tribunale del riesame su supporto informatico - nella fattispecie CD rom - a condizione che la difesa potesse chiedere ed ottenere la messa a disposizione di uno strumento informatico idoneo a consultare gli atti ed a trarne copia . Può quindi affermarsi che nei casi di urgenza o che riguardano la libertà personale, la trasmissione di atti allegati ad e-mail appare legittima, apparendo inquadrabile nel concetto di mezzi tecnici idonei a garantire la conoscenza dell’atto, già contenuto nell’art. 150 c.p.p. per le notifiche a persone diverse dall’imputato e richiamato, a proposito della comunicazione di atti tra uffici giudiziari, dall’art. 64 disp. att. c.p.p., comma 3. L’uso dello strumento celere di comunicazione non deve però pregiudicare il diritto della difesa, che deve avere concreta possibilità di esercitarsi nel tempo necessario tramite l’estrazione, con i mezzi appropriati, di copia degli atti. Nel caso di specie è pacifico che gli atti sono stati trasmessi dal P.M. al Tribunale del riesame con lo strumento informatico della posta elettronica certificata, ma è altresì pacifico che la difesa dal 2 ottobre 2018 era in grado di consultare gli atti in forma cartacea, come da verifica dell’incarto processuale, che riporta la data sopra indicata, con la conseguenza che la decisione, avvenuta il 9.10.2018, è stata resa nel termine perentorio previsto dalla legge. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La motivazione offerta dai giudici a quibus in tema di adeguatezza della misura si rivela del tutto coerente e congrua, con il richiamo a specifici elementi che hanno portato il Collegio a formulare un giudizio di inidoneità di misure diverse da quella applicata, a fronte di doglianze aspecifiche sul punto in sede di ricorso. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c , alla inammissibilità della impugnazione. Il ricorso deve pertanto essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna li ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1.