Legittima l'istanza di rinvio a mezzo fax, ma è onere dell’interessato accertarsi che sia tempestivamente trasmessa al giudice

In tema di legittimo impedimento è legittimo l’invio, a mezzo fax, dell’istanza di rinvio dell’udienza è una possibilità non priva di rischi infatti l’interessato è esposto al pericolo che l’istanza non sia tempestivamente trasmessa al giudice procedente in tal senso, dunque, sussiste un onere a carico dello stesso relativo all’accertamento della trasmissione tempestiva, non rilevando la mera conservazione ed esibizione della ricevuta di corretta puntuale trasmissione dell’istanza.

Sul tema la Corte di Cassazione con sentenza n. 15981/19, depositata l’11 aprile. Il caso. La Corte d’appello ha parzialmente riformato la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale nei confronti dell’imputato, assolvendolo dal reato di ingiuria per non essere il fatto previsto dalla legge come reato e confermando, per il resto, la condanna per minaccia e molestie telefoniche in danno della ex moglie. Legittimo impedimento dell’imputato. La difesa censura il vizio di violazione di legge processuale da parte della Corte territoriale che non ha valutato l’istanza inviata a mezzo fax. La Corte, infatti, ha aderito all’orientamento che impone, da parte dell’interessato che si avvalga del fax, l’onere di verificare che la trasmissione sia portata effettivamente a conoscenza del giudice destinatario. Secondo il ricorrente, tale interpretazione renderebbe inutile la trasmissione a mezzo fax perché rientra nel potere di controllo dell’interessato la possibilità di verifica a distanza limitatamente alla trasmissione del documento, al corretto ricevimento e alla conservazione della ricevuta di trasmissione del sistema nonché alla verifica telefonica di buona trasmissione. È ammissibile l’uso del fax? La Corte di cassazione investita del ricorso segnala un orientamento di legittimità particolarmente rigoroso che esclude l’ammissibilità di un’istanza di rinvio a mezzo telefax perché il codice di rito individua, quale unica modalità per la presentazione di memorie di parte, quella del deposito in cancelleria, mentre al personale di cancelleria è consentito l’uso del telefax. Di contro, però, la Suprema Corte ha pure sanzionato con la nullità assoluta insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo una sentenza emessa dal giudice che non si sia pronunciato su un’istanza di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato trasmessa a mezzo fax la Corte ha infatti riconosciuto alla parte privata la possibilità di avvalersi di tale modalità di trasmissione stante l’evoluzione del sistema di comunicazione delle notifiche e della formulazione letterale della disposizione che regola l’impedimento a comparire art. 420- ter c.p.p. , dove si prevede soltanto che l’impedimento debba essere prontamente comunicato” al giudice senza dettare specifiche modalità. Nondimeno, si è precisato che l’istanza di differimento dell’udienza per legittimo impedimento non è inammissibile o irricevibile ma la sua mancata delibazione quando il giudice non ne sia venuto a conoscenza non comporta alcuna violazione del diritto di difesa e quindi alcuna nullità perché la scelta di tale mezzo tecnico espone il difensore al rischio dell’intempestività. Ne deriva che la parte che intenda avvalersene ha l’onere di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente. Non basta la conferma elettronica. La Corte territoriale ha affermato che l’onere in capo all’interessato non è assolto ove lo stesso si limiti a conservare ed esibire la prova della mera conferma elettronica di spedizione e di ricezione del fax. Nel caso concreto non vi era alcuna prova degli effettivi contatti tra il difensore dell’imputato e la cancelleria. Secondo la Corte di cassazione si tratta di soluzione corretta pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 16 novembre 2018 – 11 aprile 2019, n. 15981 Presidente Bruno – Relatore Micheli Ritenuto in fatto Il difensore di M.F. ricorre avverso la sentenza emessa il 18/10/2017 della Corte di appello di Lecce, che - in parziale riforma della decisione di primo grado del Tribunale di Brindisi, datata 11/02/2015 - risulta avere assolto il suo assistito da un addebito di ingiuria, per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, rideterminando la pena con riguardo a residue contestazioni di minaccia e molestie telefoniche. Le condotte criminose de quibus si assumono essere state commesse dall’imputato in danno della ex moglie, E.M. . L’odierno atto di impugnazione è articolato in due motivi - con il primo, la difesa si duole dell’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità o decadenza, facendo presente che una istanza di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato non sarebbe stata valutata dal giudice di primo grado omissione che la Corte territoriale, aderendo ad un’interpretazione che il ricorrente reputa non più condivisibile, ritiene comunque giustificata in quanto la richiesta in parola era stata trasmessa a mezzo telefax - con il secondo, viene dedotta mancanza di motivazione sullo specifico motivo di gravame con cui era stata sollecitata l’applicazione nel caso di specie della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131 bis c.p Considerato in diritto 1. Il ricorso si palesa inammissibile, per manifesta infondatezza delle ragioni di doglianza. 2. Quanto alla prima censura, si impongono alcune chiarificazioni preliminari. 2.1 La difesa, come detto, si duole dell’approccio esegetico seguito dai giudici di appello secondo cui l’interessato che ritenga di ricorrere allo strumento del fax per la trasmissione di un’istanza deve intendersi gravato dall’onere di verificare che la stessa sia portata effettivamente a conoscenza del giudice cui debba essere sottoposta in proposito, obietta che tale argomentare renderebbe del tutto inutile la trasmissione via fax dell’istanza di rinvio, poiché le possibilità, da parte dell’istante, di controllo e verifica a distanza . sono circoscrivibili alla trasmissione del documento a mezzo fax, al corretto ricevimento e conservazione della ricevuta di trasmissione del sistema ed alla verifica telefonica di buona trasmissione . Inoltre, segnala che alla stessa data dell’11/02/2015 il Tribunale di Brindisi trattò un diverso processo che riguardava le medesime parti con riferimento a tale separato giudizio, tuttavia, la Corte di appello adottò determinazioni opposte a quelle qui assunte, censurando proprio l’omessa valutazione di una istanza di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato, motivato da gravi ragioni di salute. 2.2 Sotto il primo profilo, in vero, si è registrato un primo orientamento di maggior rigore secondo cui dovrebbe escludersi l’ammissibilità di un’istanza di rinvio inviata via telefax, perché l’art. 121 c.p.p., individua nel deposito in Cancelleria l’unica modalità per le parti di presentazione delle memorie e delle richieste, mentre il ricorso al telefax è riservato ai funzionari di Cancelleria ai sensi dell’art. 150 c.p.p. v. Cass., Sez. V, n. 46954 del 14/10/2009, Giosuè v. anche Cass., Sez. III, n. 7058 dell’11/02/2014, Vacante, in tema di invio di istanze tramite posta elettronica certificata tuttavia, si è anche affermata la nullità assoluta, insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, di una sentenza emessa senza che il giudice si sia pronunciato su un’istanza di rinvio per legittimo impedimento a comparire dell’imputato, trasmessa via fax, riconoscendo alla parte privata la possibilità di avvalersi di tale modalità di trasmissione a ragione dell’evoluzione del sistema di comunicazioni e di notifiche e della formulazione letterale dell’art. 420 ter c.p.p., comma 5, dove si prevede soltanto che l’impedimento sia prontamente comunicato al giudice senza dettare specifiche formalità v. Cass., Sez. V, n. 535/2017 del 24/10/2016, Asmarandei tale indirizzo trova conforto anche in un arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, sia pure intervenuto in materia di trasmissione di dichiarazioni di astensione del difensore dalle attività di udienza v. Cass., Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014, Lattanzio . Si è comunque precisato che l’invio a mezzo fax di un’istanza di differimento dell’udienza per legittimo impedimento non è inammissibile o irricevibile, ma la sua mancata delibazione quando il giudice non ne sia venuto a conoscenza non comporta alcuna violazione del diritto di difesa e quindi alcuna nullità, in quanto la scelta di un mezzo tecnico peculiare espone il difensore al rischio dell’intempestività con cui l’atto stesso può pervenire a conoscenza del destinatario ergo, la parte che intende avvalersi di tale strumento di trasmissione ha l’onere di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente v., da ultimo, Cass., Sez. I, n. 1904/2018 del 16/11/2017, Deriù . 2.3 Le considerazioni svolte dalla Corte territoriale, secondo cui l’onere appena illustrato non può intendersi adempiuto ove ci si limiti a conservare ed esibire la prova della mera conferma elettronica di spedizione e ricezione di un fax, risultano pertanto ineccepibili il fatto che il difensore dell’imputato avesse dichiarato di avere avuto contatti con la Cancelleria del Tribunale costituiva oggetto di pura allegazione labiale. Inoltre, va comunque specificato che, di istanze di rinvio, nel caso in esame ve ne furono ben più di una, come si evince dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata e dall’esame del carteggio processuale. All’udienza del 04/02/2015, infatti, il Tribunale diede atto che era stata depositata una richiesta di differimento della trattazione del processo, sulla base di un dedotto impedimento dell’imputato per motivi di salute in realtà, però, il rinvio venne disposto solo sulla presa d’atto della mancata comparizione dei testimoni di cui era in programma l’escussione, senza dunque un formale pronunciamento del giudicante sull’accoglibilità dell’istanza. Preannunciata la data di rinvio in quella del giorno 11, una settimana più tardi, il difensore del M. rappresentò che per quella data il suo assistito sarebbe stato ancora ricoverato il giudice obiettò che la circostanza non risultava documentata ed il legale ribatté glielo dico lo a verbale, lo possiamo incartare . A quel punto, il giudice fece presente che la documentazione allegata all’istanza di rinvio non sarebbe stata comunque sufficiente a far emergere la prova di un assoluto impedimento, confermando la data dell’11 febbraio per il prosieguo. Per l’udienza dell’11, al di là di quanto già evidenziato sull’invio via fax di altra documentazione afferente i problemi di salute dell’imputato, non ancora risolti, vi fu una nuova richiesta di rinvio stavolta, per impedimento del difensore, impegnato dinanzi alla Corte di appello di Lecce nel patrocinio di una parte civile. Richiesta che fu esplicitamente esaminata e rigettata, sul presupposto che l’istante non aveva evidenziato in data 4 quella concomitante e già fissata incombenza, né aveva illustrato le ragioni che, vuoi in questo vuoi in quel processo, risultavano ostative ad una sua possibilità di nominare sostituti. L’odierno ricorso si sofferma solo sul primo aspetto, evocando un atteggiamento del giudice di primo grado astioso e sprezzante del diritto di difesa per essere stata la data dell’11 sostanzialmente imposta, senza porre il legale del M. nella concreta condizione di verificare se e quali impegni avesse per quel giorno si tratta, però, di ulteriori allegazioni del tutto inconsistenti, ove si consideri che sarebbe stato preciso onere del difensore dell’imputato - a fortiori in ragione di un’istanza di rinvio per impedimento dell’assistito, di cui era stato sollecitato l’accoglimento - interloquire con il giudice agenda alla mano, in modo da segnalare subito che non avrebbe potuto recarsi a . , dovendo partecipare ad un processo già fissato a . . In ogni caso, rimane non affrontato il diverso ed assorbente profilo della mancata chiarificazione del perché sarebbe stato impossibile nominare un sostituto processuale, segnatamente considerando che dinanzi alla Corte di appello il difensore del M. avrebbe dovuto assistere un soggetto di cui non era prevista la partecipazione al giudizio a pena di nullità. 3. Il secondo motivo di ricorso si rivela a sua volta inammissibile, atteso che l’applicazione dell’art. 131 bis c.p., era stata invocata nei motivi di appello sull’assertivo e generico presupposto che ne sussistevano tutte le condizioni di legge, senza illustrare in alcun modo perché i fatti addebitati all’imputato dovessero reputarsi di particolare tenuità. Va pertanto ribadito il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui in sede di impugnazione, il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili per genericità o per manifesta infondatezza Cass., Sez. III, n. 53710 del 23/02/2016, C., Rv 268705 . 4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., impone la condanna dell’imputato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà dello stesso ricorrente v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000 - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di Euro 2.000,00, così equitativamente stabilita. Dal momento che il processo riguarda reati commessi nell’ambito di rapporti fra persone già in rapporto di coniugio, il collegio ritiene doveroso - in caso di pubblicazione della presente sentenza disporre l’oscuramento dei dati identificativi delle parti private. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.