Vettura in divieto di sosta davanti al garage: ingiustificabile la reazione violenta del proprietario del box

L’automobilista è stato colpito con una spranga di ferro. Evidente la colpevolezza del titolare del garage, che però viene salvato dalla prescrizione. Respinta la linea difensiva, centrata sulla lettura dell’aggressione come una reazione a una provocazione.

Legittima la rabbia per la vettura piazzata, in divieto di sosta, davanti al proprio garage. Eccessiva, però, e non giustificabile, la reazione violenta culminata in una vera e propria aggressione ai danni dell’automobilista. Impossibile, in sostanza, parlare di reazione ad una provocazione. Sacrosanta perciò la condanna nei confronti del proprietario del box auto Cassazione, sentenza n. 15775/19, sez. V Penale, depositata il 10 aprile . Sproporzione. Scenario della vicenda è la zona di Oristano. Lì si verifica, come da abitudine tutta italiana, la lite tra due uomini per questioni stradali il primo ha parcheggiato in divieto di sosta davanti a un garage e il secondo, il proprietario del box, l’ha presa malissimo, tanto da chiedere addirittura l’intervento dei carabinieri. Lo scontro però non si limita alle parole, e sfocia anche in una vero e proprio scontro fisico. Difatti, l’automobilista viene aggredito e colpito dal proprietario del garage, munitosi di una spranga di ferro. Inevitabile il processo, con l’aggressore sotto processo per il reato di lesioni personali aggravate . A salvarlo è la prescrizione, ma i giudici sottolineano comunque la gravità del comportamento da lui tenuto e respingono, anche in Cassazione, la linea difensiva centrata sulla provocazione costituita dal parcheggio illegittimo effettuato dall’automobilista. In particolare, i magistrati del Palazzaccio condividono la valutazione compiuta in Appello, laddove si è osservato che la presenza del ‘divieto di sosta’ non è idonea a qualificare come ingiusta la condotta tenuta dall’automobilista, anche perché, viene aggiunto, il garage non era munito del cartello di passo carraio . Allargando l’orizzonte, poi, pur riconoscendo l’ingiustizia obiettiva riscontrabile nella trasgressione al ‘divieto di sosta’ , viene sottolineato che l’aggressione con la spranga era stata preceduta da fatti provocatori da parte del proprietario del garage, che aveva inveito con insulti e parolacce contro l’automobilista, che prima era entrato nella propria auto per spostarla ma poi ne era sceso a causa dell’aggressione verbale subita. E proprio in quegli attimi il titolare del box era entrato nel garage per uscirne con la spranga utilizzata per colpire l’automobilista. Evidente, quindi, alla luce della dinamica della vicenda , che l’azione lesiva è stata del tutto sproporzionata alla condotta del proprietario dell’auto, che, come detto, si era risolto a spostare la vettura . A salvare l’aggressore è la prescrizione, ma resta confermato, comunque, il suo obbligo di risarcire i danni subiti dall’automobilista.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 19 marzo – 10 aprile 2019, n. 15775 Presidente Palla – Relatore Caputo Ritenuto in fatto Con sentenza del 28/04/2015, il Tribunale di Oristano dichiarava Ug. Ar. responsabile dei reati di lesioni personali aggravate dall'uso di una spranga di ferro e di ingiuria in danno di Gi. Cu. e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva, lo condannava alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Investita dei gravami del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Cagliari e dell'imputato, la Corte di appello di Cagliari, con sentenza deliberata in data 13/02/2017, ha assolto l'imputato dal reato di ingiuria, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ha escluso le circostanze attenuanti generiche, rideterminando in peius la pena irrogata e confermando nel resto la sentenza di primo grado. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione Ug. Ar., attraverso il difensore avv. Ma. Ma., denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante della provocazione. La Corte di appello non ha adeguatamente apprezzato la testimonianza del carabiniere Ra., dalla quale si evince che l'imputato fu costretto a sollecitare l'intervento dei carabinieri per poter rimuovere l'autovettura che ingombrava l'ingresso del suo garage, che gli stessi carabinieri verificarono che l'auto di Cu. sostava davanti a detto garage e che lungo tutta la strada vigeva il divieto di sosta, sicché la persona offesa non avrebbe comunque potuto parcheggiare lì la propria auto. Erroneamente la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza di un fatto ingiusto altrui, tale essendo quello che contrasta con rigole giuridiche, sicché è decisivo che l'auto della persona offesa stazionava in divieto di sosta. Considerato in diritto Il ricorso non merita accoglimento, ma, non essendo inammissibile, deve essere rilevato il perfezionamento della fattispecie estintiva del reato per prescrizione. La sentenza impugnata ha dato atto che dalla testimonianza del carabiniere Ra. è emerso che lungo la strada sulla quale era stata parcheggiata l'auto della persona offesa vi erano dei cartelli di divieto di sosta la Corte di appello, tuttavia, ha escluso che la presenza di siffatto divieto fosse idonea a qualificare come ingiusto il fatto della vittima ai sensi dell'art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen., posto che il garage dell'imputato non era munito di un cartello di passo carraio. Nei termini in sintesi indicati, l'argomentare del giudice di appello presenta l'error iuris denunciato dal ricorso, posto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione, il fatto ingiusto altrui deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale ex plurimis, Sez. 1, n. 47840 del 14/11/2013, Saieva, Rv. 258454 ingiustizia obiettiva riscontrabile nella trasgressione al divieto di sosta. D'altra parte, però, la Corte di appello ha rilevato che l'aggressione con la spranga era stata preceduta da fatti provocatori dello stesso imputato, che aveva inveito con insulti e parolacce nei confronti di Cu., il quale era entrato nella propria auto per spostarla il successivo sviluppo della vicenda, aveva visto Ar. colpire l'auto, Cu. scendere dalla stessa e l'imputato entrare nel garage, dal quale poi usci con la spranga con la quale colpi la vittima. La complessiva dinamica della vicenda rende dunque ragione di un'azione lesiva del tutto sproporzionata al fatto della vittima, che dopo gli insulti dell'imputato, si era risolto a spostare l'auto ora, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al fine della sussistenza dell'attenuante della provocazione, sebbene non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessario che la risposta sia adeguata alla gravità del fatto ingiusto, in quanto avvinta allo stesso da un nesso causale, che deve escludersi in presenza di un'evidente sproporzione Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, Rv. 271799 . Nesso causale e adeguatezza alla gravità del fatto ingiusto che la complessiva vicenda, in uno con le modalità della condotta lesiva posta in essere dall'imputato, conduce ad escludere. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione perfezionatasi, con le sospensione intervenute nel corso del giudizio, il 20/11/2017 , mentre, agli effetti civili, il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.