Sospensione dei processi pendenti nelle zone colpite dal terremoto

Il d.l. n. 189/2016 prevede misure urgenti per le zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016 prevedendo la sospensione d’ufficio fino al 31 maggio 2017 dei processi pendenti in ogni stato e grado alla data del terremoto art. 49, comma 6 .

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15824/19, depositata il 10 aprile. La vicenda. La Corte d’Appello di Ancona confermava la condanna di prime cure dell’imputato accusato di ricettazione di assegno e truffa. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione invocando l’art. 49 d.l. n. 189/2016 conv. con modifiche dalla l. n. 229/2016 che prevede il rinvio della trattazione del processo in relazione agli eventi sismici che hanno interessato il distretto di Ancona, rinvio che non era stata concesso nonostante l’espressa richiesta dell’imputato. Sospensione ex lege. Il d.l. n. 189/2016 conv. con modifiche dalla l. n. 229/2016 prevede misure urgenti in relazione alle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016 prevedendo la sospensione d’ufficio fino al 31 maggio 2017 dei processi pendenti in ogni stato e grado alla data del terremoto art. 49, comma 6 . È poi prevista la sospensione ex lege dei termini perentori per lo svolgimento di attività processuali ed il rinvio d’ufficio dei processi ad una data successiva al 31 maggio 2017 delle udienze penali dove risulti contumace l’imputato o assente una delle altre parti o dei loro difensori comma 7 . L’imputato può rinunciare sia alla sospensione dei termini processuali, sia al rinvio d’ufficio delle udienze previsto per la contumacia o assenza comma 8 , non essendo invece prevista la possibilità di rinunciare alla sospensione generalizzata dei processi prevista dal comma 6. Sulla base di tale contesto normativo, la Corte afferma che nonostante l’imputato, come nel caso di specie, si presenti all’udienza, il processo è, comunque, sottoposto alla sospensione generale prevista dal comma 6 e che, benché la rinuncia al differimento sia riferita solo ai casi di assenza o contumacia, tale generale espressione di volontà possa essere manifestata anche nel caso in cui l’imputato ed il suo difensore decidano di presenziare all’udienza, ferma la automatica sospensione dei processi . In tal caso dunque, l’effettiva celebrazione del processo deve essere condizionata all’espressione della rinuncia alla sospensione che, nella vicenda in esame, non sussiste. Per questi motivi, la Corte annulla dunque la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 28 marzo – 10 aprile 2019, n. 15824 Presidente Gallo – Relatore Recchione Ritenuto in fatto 1.La Corte di appello di Ancona confermava la condanna del ricorrente per i reati di ricettazione di assegno e truffa. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva 2.1. violazione di legge sarebbe stato violato il D.L. n. n. 189 del 2016, art. 49, convertito con modificazioni dalla L. n. 229 del 2016, che prevede il rinvio della trattazione del processo in relazione agli eventi sismici verificati nel territorio del Distretto di Ancona il rinvio non sarebbe stato concesso nonostante l’imputato presente lo avesse richiesto espressamente senza rinunciare al relativo diritto. 2.2. Vizio di motivazione la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con gli argomenti proposti con la prima impugnazione incorrendo nel vizio di omessa motivazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il D.L. n. 189 del 2016, convertito con la L. 25 dicembre 2016, n. 229, ha disposto misure urgenti in relazione alle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016 ed ha previsto la sospensione d’ufficio fino al 31 maggio 2017 dei processi pendenti in ogni stato e grado alla data del sisma art. 49, comma 6 . A tale previsione generale si associa la sospensione ex lege dei termini perentori per lo svolgimento di attività processuali ed il rinvio d’ufficio dei processi ad una data successiva al 31 maggio 2017 delle udienze nelle quali risulti contumace l’imputato o assente una delle parti o dei lori difensori art. 49, comma 7 . Il testo della legge prevede altresì che l’imputato può rinunciare sia alla sospensione dei termini processuali, sia al rinvio d’ufficio delle udienze previsto nel caso di rilevazione di contumacia o assenza art. 49, comma 8 . La rinuncia è dunque prevista solo in relazione alla sospensione dei termini processuali e per il rinvio dell’udienza previsti dal comma 7 non è invece espressamente prevista in relazione alla sospensione generalizzata dei processi disposta nel comma 6. Dal sistema si ricava pertanto che nonostante l’imputato, come nel caso di specie, si presenti all’udienza, il processo è, comunque, sottoposto alla sospensione generale prevista dal comma 6, e che, benchè la rinuncia al differimento sia riferita solo ai casi di assenza o contumacia, tale generale espressione di volontà possa essere manifestata anche nel caso in cui l’imputato ed il suo difensore decidano di presenziare all’udienza, ferma la automatica sospensione dei processi prevista dal comma dell’art. 49, del testo di legge. 1.2. Si ritiene pertanto che nel caso in cui l’imputato ed il difensore si presentino all’udienza di un processo sottoposto a sospensione in relazione agli eventi sismici iniziati il 24 gennaio 2014, la effettiva celebrazione del processo è condizionata alla espressione della rinuncia alla sospensione. 1.3. Nel caso di specie l’imputato ed il difensore si presentavano all’udienza, ma non rinunciavano alla sospensione che, invece, veniva espressamente richiesta. La Corte di appello ha ritenuto illegittimamente di non sospendere il processo, ritenendo che la presenza dell’imputato e del suo difensore ostassero alla invocata sospensione la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.