La scriminante della necessità di evitare un nocumento alla propria libertà si applica anche alla frode processuale

In caso di frode processuale, l’esimente di cui all’art. 384 c.p. è invocabile dal soggetto che abbia commesso il fatto allo scopo di eludere le investigazioni e di evitare un procedimento penale, in virtù del principio nemo tenetur se detegere”.

Così la sentenza n. 15327/19, depositata l’8 aprile, dalla VI sezione Penale della Corte di Cassazione. Il fatto. Il Giudice del riesame annullava l’ordinanza con cui il GIP di Pistoia aveva disposto a carico di un indagato per il reato di cui all’art. 374, comma 2, c.p. Frode processuale la misura degli arresti domiciliari. Il Giudice riteneva infatti sussistente la causa di non punibilità prevista dall’art. 384 c.p. ovvero per aver commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore . L’uomo, dopo aver malmenato un soggetto all’interno del proprio bar, aveva richiesto l’intervento di un tecnico di sua fiducia per cancellare le immagini del pestaggio dal sistema di videosorveglianza allo scopo di sottrarsi legittimamente alla responsabilità per il reato di lesioni aggravate essendo già sottoposto per tale causa alla misura cautelare . Avverso tale provvedimento, ricorre in Cassazione il Procuratore per il Tribunale di Pistoia chiedendone l’annullamento per violazione degli artt. 374 e 384 c.p. e vizio di motivazione. Scriminante. Il Collegio ritiene che la causa esimente prevista dall’art. 384 c.p. integri una semplice causa di esclusione della colpevolezza basata sul principio di inesigibilità di contegni giuridici auto lesivi , essendo applicabile anche quando la situazione di pericolo per l’autore del reato sia stata da lui volontariamente prodotta. Di conseguenza in caso di frode processuale, l’esimente di cui all’art. 384 c.p. è invocabile dal soggetto che abbia commesso l’immutazione allo scopo di eludere le investigazioni e di evitare un procedimento penale, in virtù del principio non esplicito, ma immanente al sistema, nemo tenetur se detegere ” . La sentenza ricorda infatti che se la nozione di libertà tutelabile assunta dall’art. 384, comma 1, c.p. quale elemento discriminante la responsabilità penale del favoreggiatore deve essere recepita nella sua più lata interpretazione, includente ogni forma di manifestazione della libertà personale, come sembra potersi desumere dalla lettera della legge che non introduce alcuna particolare specificazione o selettività della categoria concettuale libertà nella pienezza della sua accezione , non sembra del pari dubitabile che – quando tale libertà personale che il soggetto agente tutela, compiendo un favoreggiamento personale a beneficio di un terzo, sia rappresentata dall’esigenza di evitare una accusa penale, cioè un procedimento penale o soltanto delle indagini penali nei propri confronti – l’interesse di libertà che egli persegue si immedesima, senza soluzione di continuità temporale e ideativa, nell’esercizio dell’inviolabile diritto di difesa . Per questi motivi, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 14 febbraio – 8 aprile 2019, n. 15327 Presidente Paoloni – Relatore Vigna Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, Il Tribunale di Firenze, in funzione di Tribunale del riesame, ha annullato l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia in data 7-8/11/2018 con la quale era stata applicata a Q.A. la misura degli arresti domiciliari per il reato di cui all’art. 374 c.p., comma 2, commesso in data omissis . Il Tribunale del riesame, ribaltando la decisione del Giudice per le indagini preliminari, ha ritenuto sussistente la causa di non punibilità di cui all’art. 384 c.p. nella condotta dell’indagato il quale, dopo avere malmenato in data omissis M.A. , faceva intervenire in data omissis un tecnico di propria fiducia per cancellare le immagini registrate dall’impianto di video sorveglianza installate presso il bar di sua proprietà ove era avvenuto il fatto, evidenziando che l’indagato aveva posto in essere la condotta per sottrarsi legittimamente alle responsabilità per il reato di lesioni aggravate essendo già sottoposto per tale causa alla misura cautelare. 2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato denunciando la violazione di legge, in riferimento agli artt. 374 e 384 c.p., e il vizio della motivazione con riguardo alla contraddittoria ed erronea affermazione secondo la quale l’indagato, quando ha posto in essere la condotta di frode processuale si trovava già sottoposto alla misura cautelare per il reato di lesioni la cui prova poteva emergere anche dalle videoriprese fatte cancellare, mentre la misura cautelare è stata applicata a distanza di oltre tre mesi dai fatti a fronte della querela presentata soltanto il 21 maggio 2018 in relazione alla quale il procedimento penale è stato iscritto a seguito della comunicazione di notizia di reato dell’8 giugno 2018. Si denuncia, in particolare, la violazione di legge, con riferimento all’interpretazione ed applicazione degli artt. 374 e 384 c.p., evidenziando che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale del riesame che cita unicamente Sez. 3, n. 8699 del 09/07/1996, Perotti, Rv. 206679 , l’orientamento giurisprudenziale non è affatto univoco nel ritenere applicabile la causa di non punibilità, che si fonderebbe sul principio nemo tenetur se detegere , quando il pericolo per la libertà e l’onore sia stato volontariamente causato mediante la commissione del reato le cui prove sono oggetto di immutazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2. Deve evidenziarsi, in relazione alla fattispecie di cui all’art. 384 c.p., che, secondo un primo e più risalente orientamento di legittimità, la causa esimente ivi dettata è definita con i caratteri propri dello stato di necessità. Requisito implicito della fattispecie scriminante è che la situazione di pericolo personale o familiare dell’autore di uno dei reati da esso richiamati non sia stata dallo stesso volontariamente causata Vedi Sez. 6, n. 10654 del 20/02/2009, Ranieri, Rv. 243076 Sez. 6, n. 7823 del 15/12/1998, Mocerino, Rv. 214756 . Un più recente orientamento ritiene, invece, che l’art. 384 c.p., comma 1, integri una semplice causa di esclusione della colpevolezza basata sul principio di inesigibilità di contegni giuridici auto lesivi la scriminante diviene, quindi, applicabile anche quando la situazione di pericolo per l’autore del reato per la liberta e l’onore, suoi o di un suo congiunto, sia stata da lui volontariamente prodotta Sez. 6, n. 37398 del 16/06/2011, Galbiati, Rv. 250878 Sez. 3, n. 8699 del 09/07/1996, Perrotti, Rv. 206679 . In caso di frode processuale, quindi, l’esimente di cui all’art. 384 c.p. è invocabile dal soggetto che abbia commesso l’immutazione allo scopo di eludere le investigazioni e di evitare un procedimento penale, in virtù del principio non esplicito, ma immanente al sistema, nemo tenetur se detegere . Tale causa di non punibilità è applicabile anche quando lo stato di pericolo per la libertà o per l’onore sia stato cagionato volontariamente dall’agente. 2.1. Ritiene il Collegio di aderire a questo secondo orientamento posto che, come è stato osservato se la nozione di libertà tutelabile assunta dall’art. 384 c.p., comma 1, quale elemento discriminante la responsabilità penale del favoreggiatore deve essere recepita nella sua più lata interpretazione, includente ogni forma di manifestazione della libertà individuale, come sembra potersi desumere dalla lettera della legge art. 384 c.p. che non introduce alcuna particolare specificazione o selettività della categoria concettuale libertà nella pienezza della sua accezione , non sembra del pari dubitabile che -quando tale libertà personale che il soggetto agente tutela, compiendo un favoreggiamento personale a beneficio di un terzo, sia rappresentata dall’esigenza di evitare una accusa penale, cioè un procedimento penale o soltanto delle indagini penali nei propri confronti l’interesse di libertà che egli persegue si immedesima, senza soluzione di continuità temporale e ideativa, nell’esercizio dell’inviolabile diritto di difesa. Diritto e valore di rango costituzionale art. 24 Cost., comma 2 , al pari di quello incarnato dalla non fuorviata e giusta amministrazione della giustizia artt. 111 e 112 Cost. . 2.2. Il Collegio della cautela ha, quindi, dato corretta applicazione di tale regula iuris ritenendo la condotta dell’indagato scriminata. 3. Quanto al rapporto di derivazione del fatto commesso dalla esigenza di tutela di detti beni, mette conto evidenziare che l’esimente prevista dall’art. 384 c.p., comma 1, non può essere invocata sulla base del mero timore, anche solo presunto o ipotetico, di un danno alla libertà o all’onore, implicando essa un rapporto di derivazione del fatto commesso dalla esigenza di tutela di detti beni che va rilevato sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile consequenzialità e non di semplice supposizione Sez. 6, n. 19110 del 02/04/2015, Calabrò, Rv. 263504 . 3.1. Nel caso in esame, fermo restando che la motivazione è errata nella parte in cui afferma che il fatto è stato commesso dopo la notificazione della misura cautelare per violazione dell’art. 582 c.p. effettuata solo il 5/9/2018 , è assolutamente verosimile che l’indagato abbia agito temendo che la p.o. lo avrebbe denunciato per l’aggressione e quindi con l’intento di occultare le prove della stessa. 4. Il ricorso del Procuratore della repubblica deve, pertanto essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.