Nulla la notificazione se il decreto di citazione in giudizio allegato alla PEC riporta dati errati

Se nel decreto di citazione in giudizio comunicato via PEC al difensore viene indicato un diverso numero di procedimento e il nome di un altro ricorrente, l’irregolarità determina la nullità della notificazione.

Così si è pronunciata la Cassazione con la sentenza n. 14066/19, n. 14066. Erronea indicazione del procedimento e del nome del ricorrente. La Corte d’Appello, confermando la sentenza del GUP del Tribunale, condannava il ricorrente alla pena di giustizia per il reato di estorsione ai danni di venditori ambulanti. Avverso la decisione l’imputato ricorre in Cassazione deducendo la nullità della sentenza impugnata quale effetto della nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia. Infatti, lamenta il ricorrente, quest’ultimo ha ricevuto via PEC la notificazione del decreto di citazione, in cui risultava l’indicazione di un processo a carico di un soggetto diverso dall’imputato. Nullità assoluta della notificazione. La Corte, ritenendo fondato il motivo sollevato dal ricorrente, rileva che il difensore dell’imputato ha ricevuto via PEC la comunicazione del decreto di citazione allegato alla stessa comunicazione, nel quale però non è stato indicato correttamente il numero del procedimento, il nome del ricorrente, la data dell’atto di appello e della sentenza di primo grado, che erano riferiti ad un’altra persona, difesa da un altro avvocato. Osservano i Giudici che una irregolarità così grave della notificazione non permette al difensore di comprendere con certezza che la citazione in giudizio è relativa al suo assistito e alla sua persona quale difensore. Inoltre viene osservato che l’ipotesi in questione è assimilabile ad un difetto di notificazione al difensore di fiducia che, ai sensi dell’art. 179, comma 1, c.p.p., è sanzionato con la nullità assoluta. Per il motivo sopra esposto, la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello per la celebrazione di un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 27 febbraio – 1 aprile 2019, n. 14066 Presidente Prestipino – Relatore Sgadari Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Salerno, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Nocera Inferiore del 28.1.2016, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in ordine ai reati di tentata estorsione ed estorsione consumata commessi in danno di extracomunitari venditori ambulanti, dai quali, con violenza e minaccia, tentata di farsi consegnare della merce e vi riusciva nei confronti della persona offesa del reato di cui al capo B . 2. Ricorre per cassazione V.A. , deducendo 1 violazione di legge e nullità della sentenza impugnata quale effetto della nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia. Quest’ultimo aveva ricevuto tramite PEC la notificazione del decreto di citazione in cui, nell’allegato risultava l’indicazione di un processo a carico di altro soggetto diverso dall’imputato, come successivamente attestato anche da certificazione di cancelleria allegata al ricorso 2 vizio della motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto come estorsione anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni riguardo al tentativo di estorsione e con riferimento alla responsabilità per la estorsione consumata, non avendo offerto la Corte adeguata motivazione rispetto alle doglianze contenute nell’atto di appello 3 vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., comma 1, n. 4. Considerato in diritto Il primo motivo di ricorso, che ha carattere assorbente, è fondato. Il difensore di fiducia, avv. Ferdinando De Felice, così come attestato anche dalla certificazione di cancelleria allegata al ricorso, aveva ricevuto comunicazione tramite PEC del decreto di citazione allegato alla stessa comunicazione, nel quale, tuttavia, non era indicato correttamente né il numero del procedimento, né il nome del ricorrente e neanche la data dell’atto di appello e della sentenza di primo grado, riferentisi tutti ad altra persona, difesa da altro professionista in altro processo. Di tal che, simili gravi irregolarità della notificazione, non consentivano al difensore di rendersi conto con certezza che la citazione per il giudizio di appello era relativa al suo assistito ed alla sua stessa persona quale difensore, non indicato nell’allegato alla pec. Ne consegue che l’ipotesi deve essere assimilata ad un difetto di notificazione al difensore di fiducia, sanzionato da nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., comma 1, che travolge gli atti successivi. Ciò comporta l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per la celebrazione di un nuovo giudizio di appello. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Napoli.