Violenza sessuale sulla figlia: il reato è procedibile d’ufficio anche se la vittima è maggiorenne

Il reato di violenza sessuale è procedibile d’ufficio, se commesso dal genitore o dal tutore, anche se la vittima della violenza è maggiorenne, poiché la condotta di abuso crea sulla vittima una condizione di soggezione rispetto al soggetto agente.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 14021/19, depositata il 1° aprile. Il caso. Il Tribunale, quale giudice del riesame, in accoglimento dell’appello proposto dal PM, applicava nei confronti del soggetto indagato la misura cautelare della custodia in carcere poiché indagato appunto per il reato di violenza sessuale in danno della figlia maggiorenne. Questi propone ricorso per Cassazione eccependo difetto di querela posto che l’art. 609- septie s c.p. è riferita espressamente a soggetto minore. Dunque, quando il reato è commesso in danno di figlio maggiorenne vi è comunque necessità di presentazione della querela, nella specie non proposta. Procedibilità. Sul punto il Supremo Collegio ricorda che il reato di violenza sessuale è procedibile d’ufficio, se commesso dal genitore o dal tutore, anche se la vittima della violenza è maggiorenne, poiché la condotta di abuso crea sulla vittima una condizione di soggezione rispetto al soggetto agente in grado di annullare la reazione. Infatti se il fondamento della procedibilità d’ufficio è costituito dalla peculiare condizione di soggezione psicologica o comunque di condizionamento che la persona offesa subisce, non si capisce per quale ragione non debbano essere ricompresi in tale ambito di tutela anche i maggiorenni e non solo i minori , che possono subire lo stesso condizionamento derivante dalla dipendenza economica e/o morale dal soggetto posto in una situazione di supremazia riconosciuta istituzionalmente. Da ciò deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 7 febbraio – 1 aprile 2019, n. 14021 Presidente Ramacci – Relatore Cerroni Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 5 ottobre 2018 il Tribunale di Milano, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali ed in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di Z.M. , indagato per i reati di cui all’art. 609-bis c.p., comma 1 e comma 2, n. 1, art. 609-septies c.p., comma 4, n. 2 in danno di Z.G. , la misura cautelare della custodia in carcere. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo è stato eccepito il difetto di querela, dal momento che la norma di cui all’art. 609-septies c.p., comma 4, n. 2 era riferita espressamente al soggetto minore. Sì che, quanto ai reati commessi in danno di figlio maggiorenne, vi era comunque necessità di presentazione della querela, in specie non proposta. 2.2. Col secondo motivo la difesa del ricorrente ha osservato che, anche in considerazione dell’età dell’indagato e dell’interruzione dei rapporti con la figlia, la misura cautelare più adeguata doveva considerarsi quella degli arresti domiciliari. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Per quanto riguarda il primo motivo di impugnazione, questa Corte ha già ribadito che il reato di violenza sessuale è procedibile d’ufficio, ove commesso dal genitore o dal tutore, anche se la vittima dell’abuso è maggiorenne Sez. 3, n. 35693 del 16/06/2010, S. e altro, Rv. 248485 , anche perché le condotte di abuso o di violenza creano in tale soggetto una condizione di soggezione rispetto all’agente in grado di annullare la reazione e l’autodeterminazione della vittima del reato sessuale Sez. 3, n. 45391 del 23/09/2005, Rosso, Rv. 233199 . 4.1.1. D’altronde, se già il codice penale, anteriormente alla L. 15 febbraio 1996, n. 66, prevedeva la procedibilità d’ufficio qualora la violenza fosse stata perpetrata dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio art. 542 c.p., comma 3, n. 1 , il legislatore del 1996 art. 8 ebbe ad ampliare la procedibilità d’ufficio ai casi nei quali i fatti fossero stati commessi dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia , cui infine la L. 6 febbraio 2006, n. 38, così completando l’art. 609-septies c.p., comma 4, n. 2, ha aggiunto l’indicazione dell’ascendente e di colui che abbia col minore una relazione di convivenza. In altre parole, quindi, non appare avere anzitutto alcun senso logico laddove il legislatore ha progressivamente intensificato ed ampliato le tutele processuali e sostanziali in favore delle vittime dei reati sessuali - l’asserito venire meno della procedibilità d’ufficio proprio in situazioni dove maggiore è il rischio di soggezione tra autore e vittima dato il legame esistente, ed in ordine alle quali lo stesso legislatore del 1930 non aveva avuto dubbio alcuno nell’escludere la necessità di querela per fatti commessi dai genitori tout court, a nulla rilevando pertanto l’età del figlio soggetto passivo. 4.1.2. In proposito, tra l’altro, anche assai recentemente Sez. 3, n. 47488 del 24/09/2018, S., non mass. è stato osservato, con valutazione pienamente condivisibile che viene in questa sede ribadita anche ai fini di un definitivo consolidamento, che non può non rilevarsi sul piano strettamente logico come il ritenere che la previsione di cui al n. 2 concerna esclusivamente casi di delitti commessi nei confronti di minori, porta necessariamente a configurare la suddetta previsione, con riferimento all’ipotesi in cui il fatto sia sussumibile nel reato di cui all’art. 609-bis, come una sostanziale duplicazione di quanto già disposto nel precedente n. 1 , che appunto prevede la procedibilità di ufficio quando il fatto sia commesso ai danni di soggetto di età inferiore ai 18 anni, essendo stata anche la suddetta ipotesi oggetto delle modifiche legislative del 2006, nell’obiettivo di innalzare la soglia di età oltre l’originario limite dei 14 anni facendola coincidere con la minore età prevista dal codice civile sulla scorta della definizione di bambino adottata dall’Unione Europea a tutela di una fascia di minori, ovverosia quelli di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, inizialmente non contemplata . Ciò posto, sul piano testuale balza evidente come la previsione di cui al numero 2 accomuni, ai fini della procedibilità ex officio, una serie di rapporti tra l’agente ed il soggetto passivo caratterizzati da una relazione lato sensu di affidamento molto diversi tra loro. Accanto a relazioni che vedono l’agente in una posizione di fiducia, autorità o influenza, quali quelle legate a ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia o convivenza, espressamente previste nei confronti di un minore, vengono infatti menzionati sia relazioni, quali quella parentale, quella para-parentale e quella intercorrente con l’ascendente, sia istituti quali l’adozione e la tutela, che non necessariamente contemplano, per il soggetto a presidio del quale sono poste, la minore età es. la tutela dell’interdetto, ossia del soggetto che si trovi in condizioni di abituale infermità che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi ovvero l’adozione prevista dall’art. 291 segg. c.c., trattandosi in entrambi i casi di istituti previsti nei confronti dei maggiorenni, fatta eccezione per la tutela del minore emancipato . Se è peraltro vero che accanto ad essi convivono tanto la tutela nei confronti dei minori art. 343 c.c. quanto l’adozione speciale dei minori di cui alla L. 4 maggio 1983, n. 184, non vi è tuttavia alcun elemento che consenta di ritenere che la previsione del legislatore penale sì sia riferita esclusivamente a questi ultimi. 4.1.3. Lo stesso legislatore si è reso conto della differenza di situazioni, laddove ha scisso l’elencazione contenuta nel n. 2 cit. con la disgiuntiva ovvero posta a demarcazione tra le ipotesi in cui il soggetto attivo è l’ascendente, il genitore, il di lui convivente o il tutore, nelle quali nessun riferimento viene fatto alla vittima, e le ipotesi in cui invece il fatto è commesso da chi per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, è affidatario di un minore, termine che viene solo in questo caso espressamente utilizzato. A ben guardare, le relazioni di affidamento poste a monte della locuzione ovvero presentano caratteristiche peculiari e tra loro comuni, essendo la posizione di supremazia dell’agente contraddistinta da una stabilità legata a ragioni di sangue, o di convivenza, o di frequentazione abituale e da una referenzialità in qualche modo carismatica, fungendo l’affidatario da guida e sostegno sia economico che morale, non disgiunta da vincoli che attingono direttamente nella sfera della mutua affettività e che perciò rendono il soggetto passivo, allorquando diventi il bersaglio di un abuso sessuale, ben più vulnerabile e al contempo più restio, in quanto facile preda di conflitti di lealtà, a farsi parte attiva nella delazione dell’abuso, indipendentemente dall’età di costui. 4.1.4. Se quindi il fondamento della procedibilità di ufficio è costituito dalla peculiare condizione di soggezione psicologica o quanto meno di condizionamento che la persona offesa viene a subire all’interno delle relazioni appena esaminate, non si vede per quale ragione non debbano ritenersi ricompresi in tale ambito di tutela anche i maggiorenni, che al pari dei minori di età possono subire eguale condizionamento derivante dalla dipendenza economica e/o morale dal soggetto posto in una posizione di supremazia istituzionalmente riconosciuta, in quanto facente parte di una relazione parentale o para-parentale. 4.1.5. Del tutto diverse sono invece le relazioni a valle della disgiuntiva il rapporto che si intesse per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia o convivenza, che necessariamente fuoriescono dalle ipotesi contemplate dalla prima parte della norma, postula una dipendenza occasionale o temporanea, legata a necessità di natura contingente e nella quale le implicazioni affettive sono solo eventuali si pensi alle cure prestate al soggetto passivo in un ospedale, all’istruzione impartita dall’insegnante all’interno della scuola, ecc. . È chiaro tuttavia che il minore, essendo l’evoluzione della sua personalità ancora in fieri, possa ben più facilmente di un adulto sentirsi legato al soggetto che si ponga rispetto a lui in una posizione di supremazia, riponendo nei suoi confronti un sentimento di fiducia e subendone, stante la facile suggestionabilità, anche l’influenza. Ed è questa in definitiva la ragione che ha spinto il legislatore a prevedere espressamente, rispetto a tale seconda tipologia di rapporti, segnata letteralmente dalla disgiuntiva ovvero , che proprio per la sua valenza lessicale non può essere interpretata come una locuzione di chiusura rispetto a quanto prima di essa disposto, che la vittima possa essere esclusivamente un minore. 4.1.6. Alla stregua dei rilievi così riconfermati, l’art. 609-septies, comma 4, n. 2 cit. deve pertanto essere interpretato distinguendo i rapporti di affidamento ivi contemplati in ragione della loro diversa natura, e dunque ritenendo che non necessiti la querela per i reati commessi dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, e dal tutore anche nei confronti del maggiorenne, diversamente per quelli commessi da persona cui il soggetto passivo è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza , che sono procedibili di ufficio solo se la vittima è un minore. 4.1.7. In specie, pertanto, non vi è dubbio che - tenuto conto altresì dei non contestati profili di gravità indiziarla a carico dell’odierno ricorrente - la tutela della persona offesa, tra l’altro in situazione di minorata difesa psichica, deve essere assicurata anche con la procedibilità d’ufficio. 4.2. In relazione invece al secondo profilo di censura, vanno integralmente condivisi i rilievi formulati dal provvedimento impugnato circa l’eccezionalità delle esigenze cautelari, anche in presenza di indagato - come in specie - ultrasettantenne. In proposito, infatti, le qualificate esigenze cautelari richieste dall’art. 275 c.p.p., comma 4, si distinguono da quelle ordinarie solo per il grado del pericolo, nella specie di reiterazione, in quanto, a fronte dell’elevata probabilità di rinnovazione dell’attività delittuosa richiesta dall’art. 274 c.p.p., è necessaria la certezza che l’indagato, ove sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, continui nella commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede Sez. 6, n. 7983 del 01/02/2017, Rotunno, Rv. 269167 . Ciò ricordato, la non contestata narrazione degli accadimenti abbondantemente resa nell’ordinanza impugnata , dove l’incontrollabile ed ossessiva pulsione erotica del ricorrente nei confronti della figlia estrinsecatasi anche alla presenza di terzi ed in ambienti ospedalieri, con toccamenti, richiesta continua di prestazioni sessuali, ininterrotte molestie verbali e fisiche si accompagna alla dipendenza della figlia - priva di più saldi ancoraggi familiari nei confronti del padre, dà certezza della manifesta inutilità di ogni misura diversa dalla detenzione carceraria, al fine di impedire la reiterazione nel reato. 4.2.1. Nè, data la situazione ormai conclamata ed in ragione delle pregresse inesauste condotte, rassicura in alcun modo la mera decisione del padre, evidenziata in ricorso ma neppure sottoposta al Giudice del riesame, di interrompere ogni rapporto con la figlia, la quale peraltro ha appunto richiesto insistentemente, dopo il ricovero ospedaliero, di poter rientrare a casa. 4.3. In definitiva, quindi, il Tribunale del riesame - disattendendo il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari - ha del tutto correttamente disposto la misura cautelare massima, ribadendo la procedibilità d’ufficio da un lato e ravvisando dall’altro l’eccezionalità delle esigenze cautelari, siccome richiesta dall’art. 275, comma 4, cit 4.4. L’impugnazione, che tra l’altro non ha neppure contestato la gravità indiziaria, si presenta pertanto manifestamente infondata, tenuto conto dei principi richiamati ed in considerazione dell’indiscutibile materialità dei fatti. 5. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00. 5.1. Si manda infine alla Cancelleria per gli adempimenti di cui al D.M. 30 settembre 1989, n. 334. art. 28. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui al D.M. 30 settembre 1989, n. 334, art. 28.