Domiciliari violati per breve tempo: condotta comunque grave

Confermata la condanna di un uomo beccato dalla polizia giudiziaria nello spazio condominiale dello stabile. Respinta la linea difensiva secondo cui la violazione in questione era da valutare come non punibile perché caratterizzata da un veloce rientro tra le mura domestiche.

Blitz nello spazio condominiale – per riattivare il contatore Enel – e pronto rientro in casa. Il breve tempo trascorso fuori dalle mura domestiche è comunque sufficiente per legittimare una condanna per evasione”. Respinte le giustificazioni proposte dall’uomo finito sotto processo per avere violato i domiciliari Cassazione, sentenza n. 14137/19, sez. VI Penale, depositata oggi . Allontanamento. Ricostruito facilmente l’episodio che ha fatto finire sotto processo l’uomo sottoposto agli arresti domiciliari. In sostanza, si è appurato che egli si è allontanato, vestito con una tuta, dall’abitazione per riattaccare il contatore Enel presente nello spazio condominiale del palazzo, e hai poi fatto subito ritorno tra le mura domestiche, una volta che la polizia giudiziaria ne aveva accertata l’evasione. Secondo il difensore dell’uomo, la dinamica e la tempistica dei fatti consentono di ridimensionare il comportamento in esame. A questo proposito, il legale parla di coefficiente psichico blando e di particolare tenuità del fatto , e, allo stesso tempo, aggiunge che il suo cliente è rientrato in casa dopo l’evasione era stata accertata, così evitando alla polizia giudiziaria l’onere di cercarlo e, a suo dire, questo comportamento è assimilabile alla consegna alle autorità che, come da Codice Penale, comporta una riduzione della pena. Gravità. Il castello difensivo crolla però sotto i colpi dei giudici della Cassazione, i quali mostrano di condividere in toto la linea che ha portato alla condanna pronunciata in Appello. Per i Magistrati è evidente la apprezzabile gravità del comportamento tenuto dall’uomo sottoposto ai ‘domiciliari’, anche tenendo presente che egli presenta precedenti penali e quindi la reiterazione di condotte penalmente rilevanti è indice di una devianza non occasionale . Non decisivo, poi, è ritenuto il richiamo allo spontaneo rientro dell’uomo in casa. Questo dato non è assimilabile, secondo i giudici, a quello riguardante la presentazione della persona evasa in un istituto carcerario o la consegna ad un’autorità che abbia l’obbligo di tradurla in carcere .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 6 marzo – 1 aprile 2019, n. 14137 Presidente Petitti – Relatore Costanzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 5779/2017 la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a Ni. Fe. per il reato ex art. 385 cod. pen. descritto nel capo di imputazione. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di Fe. si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e vizio della motivazione a nel disconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. per non avere valorizzato il coefficiente psichico blando nella commissione del fatto in quanto Fe. si era allontanato vestito con una tuta per riattaccare il contatore ENEL all'interno dello spazio condominiale b nel diniego della circostanza attenuante ex art. 385, comma 4, cod. pen. trascurando che nella fattispecie l'imputato rientrò dopo che l'evasione era stata accertata così evitando alla Polizia giudiziaria l'onere di ricercarlo, con comportamento, quindi, assimilabile alla consegna alle autorità c nel diniego delle circostanze attenuanti generiche trascurando la resipiscenza manifestata da Fe Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Quanto al primo motivo, la Corte ha precisato di ritenere di apprezzabile gravità e, quindi, di non particolare tenuità la condotta. A questo si aggiunga che Fe. come rilevato dalla Corte nel negare le circostanze attenuanti generiche presenta precedenti penali e la reiterazione di condotte penalmente rilevanti è comunque indice di una devianza non occasionale , condizione che -in base all'ultima porzione dell'art. 131-bis, comma 1, cod. pen. - non depone per la particolare tenuità del fatto. Quanto al secondo motivo, la Corte ha adeguatamente chiaro che il mero e spontaneo rientro di Fe. nella sua abitazione dopo l'evasione non è sufficiente per riconoscergli la attenuante ex art. 385, comma 4, cod. pen. poiché non ha evitato in alcun modo alla polizia giudiziaria l'onere della ricerca del soggetto la circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen., non si applica per il solo fatto che la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si è arbitrariamente allontanata, perché vale per il caso in cui è indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere ex multis Sez. 6, n. 4957 del 21/10/2014, dep. 2015, Rv. 262154 . Quanto al terzo motivo, deve registrarsi che la Corte ha adeguatamente chiarito le ragioni per le quali, nell'esercizio del suoi poteri discrezionali, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche rimarcando i precedenti penali di Fe. e ritenendo la parziale ammissione dell'addebito generica e, in realtà, solo strumentale alla concessione delle attenuanti generiche. 2. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.