L’indirizzo ce l’ho, notificarti non è un problema…

Il verbale di elezione di domicilio deve contenere l’avvertimento, ex art. 161, commi 1 e 2, c.p.p., rivolto all’indagato dell’obbligo su di lui gravante di comunicare ogni mutamento del domicilio stesso e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio le notificazioni verranno eseguite nei suoi confronti mediante consegna al difensore ovvero nel luogo in cui l’atto è stato notificato. L’omissione di dette indicazioni consente all’imputato di attivare il rimedio rescissorio di cui all’art. 629- bis c.p.p. stante la sua incolpevole assenza nel processo.

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13647/19, depositata il 28 marzo. Il caso. La Suprema Corte era chiamata ad esprimersi in ordine a ricorso formato ex art. 629- bis c.p.p. in relazione a sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano e divenuta irrevocabile. La Corte Meneghina aveva respinto il ricorso, avvero detta ordinanza ha promosso ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo di procuratore speciale, denunciando violazione di legge in riferimento agli artt. 161 e 629- bis del codice di rito. L’elezione di domicilio. L’imputato in occasione di un intervento di operanti comunicava agli stessi di dimorare in Milano, indicando il proprio domicilio. A distanza di pochi mesi egli riceveva formale informazione di garanzia contestualmente alla quale eleggeva domicilio, sempre la propria dimora. In occasione della consegna della informazione di garanzia all’imputato veniva anche nominato difensore d’ufficio essendo egli, al momento, sprovvisto di difensore di fiducia. In pari data, a distanza di pochi minuti dall’intervenuta consegna dell’informazione di garanzia all’imputato, intervenuta presso i locali della P.G., operanti competenti per zona, si recavano presso il domicilio indicato dall’imputato nel corso del primo contatto intervenuto con gli operanti e, non reperendolo, redigevano verbale di vane ricerche. L’avviso ex art. 415- bis c.p.p. inviato presso il domicilio indicato dall’imputato non poteva essere notificato al medesimo poiché l’ufficiale giudiziario effettuato l’accesso non reperiva nessuno. Il decreto di citazione a giudizio veniva notificato al difensore di ufficio ex articolo 161 comma 4 c.p.p Si procedeva quindi in assenza dell’imputato. Imputato residente in Sicilia che abitava, anche al momento della presentazione del ricorso, presso il domicilio eletto. L’art. 629-bis c.p.p La norma in commento richiede, ai fini della rescissione del giudicato, l’incolpevole assenza dell’imputato nel processo dovuta alla mancata conoscenza della celebrazione dello stesso. Ovviamente la prova dell’incolpevole conoscenza del processo grava sull’imputato. L’art. 629- bis c.p.p. deve necessariamente essere letto in combinato disposto con l’art. 420- bis del codice di rito che, per così dire, definisce il campo dell’incolpevole assenza. L’art. 420-bis, comma 2, c.p.p La disposizione indica come il giudice possa dichiarare l’assenza dell’imputato allorché questi abbia nel corso del procedimento dichiarato o eletto domicilio o abbia ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso dell’udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso sia a conoscenza del procedimento o di atti del medesimo. L’interpretazione della giurisprudenza come ho avuto modo di commentare gli Ermellini hanno elaborato filone giurisprudenziale ormai granitico che individua tre categorie di situazioni che possono presentarsi al giudice ai fini di decidere circa la dichiarazione di assenza con le conseguenze che da essa derivano. Le tre situazioni processuali” possono essere così individuate 1 v’è la prova certa della conoscenza da parte dell’imputato della data d’udienza e questi abbia rinunciato a parteciparvi 2 non vi sia la prova certa di cui sopra ma al contempo vi siano una serie di fatti o atti da cui si possa far discendere, direttamente o indirettamente la prova che l’imputato sia a conoscenza della esistenza del procedimento penale dei suoi riguardi 3 non via sia prova certa della conoscenza da parte dell’imputato né della data d’udienza né dell’esistenza del processo penale. Le soluzioni. Nel caso indicato sub numero1 il processo potrà senza dubbio alcuno essere celebrato in assenza. Ove si versi in ipotesi ricompresa sub numero 2 ove si abbia la prova della sola conoscenza da parte dell’imputato della esistenza del procedimento penale, il novellato art. 420- bis c.p.p. fa conseguire la possibilità di celebrare il processo in assenza ma, al contempo, prevede rimedi restitutori ove si dimostri la incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. Alla terza situazione consegue invece la sospensione del processo. Il contenuto del verbale di elezione di domicilio. Appare evidente come il contenuto del verbale di elezione di domicilio assuma nel processo in assenza particolare importanza proprio alla luce del disposto dell’art. 420- bis c.p.p. e della conseguente possibilità di attivare i rimedi rescissori nel caso di incolpevole assenza dell’imputato. La Corte, conscia del problema, incentra la propria attenzione proprio sul contenuto del verbale di elezione di domicilio, verbale che deve contenere l’avvertimento, ex art. 161, commi 1 e 2, c.p.p., rivolto all’indagato dell’obbligo su di lui gravante di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio le notificazione verranno eseguite nei suoi confronti mediante consegna al difensore d’ufficio ovvero nel luogo in cui l’atto è stato notificato. La Prima Sezione Penale della Corte, ribadisce che detta indicazione costituisce corollario essenziale dell’atto d’elezione di domicilio in mancanza della quale il procedimento penale può essere si celebrato in assenza dell’imputato ma che, detta assenza, non può definirsi colpevole” e che, pertanto e come tale, può essere attivata ai fini di richiedere l’applicazione del rimedio rescissorio normato dall’art. 629- bis c.p.p Non si tratta certo di una novità la giurisprudenza citata dalla Corte nella pronuncia in esame lo dimostra , ma è bene sottolineare l’impegno profuso dal giudice di legittimità nel tracciare i confini di una materia tanto delicata quanto quella in esame sposando teorie di garanzia anche nei confronti di pronuncia proveniente da una fra le più illustre Curie che spesso svolge vera e propria funzione di guida ed orientamento nei confronti della giurisprudenza di merito e, perché negarlo, di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 12 febbraio – 28 marzo 2019, n. 13647 Presidente Boni – Relatore Aprile Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicato presentata ai sensi dell’art. 629-bis c.p.p. nell’interesse di T.A. in relazione alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 11 aprile 2016, irrevocabile il 27 maggio 2016. 2. Ricorre T.A. , a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. Francesco POGGI, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento agli artt. 161 e 629-bis c.p.p., e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta idoneità del verbale di elezione di domicilio che non conteneva però le avvertenze circa la necessità di comunicare ogni mutamento del domicilio e che in caso di mancanza, inidoneità o insufficienza dell’elezione la notificazione degli atti sarebbe stata eseguita mediante consegna al difensore, nonché in relazione alla ritenuta preordinazione dello stato di non conoscenza del procedimento a causa della insussistente volontaria sottrazione ad ogni contatto con l’autorità giudiziaria, mentre nessun atto del procedimento è stato portato a conoscenza dell’imputato il quale è stato giudicato in assenza con l’assistenza di un difensore di ufficio al medesimo sconosciuto. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che saranno esposte. 1.1. È utile premettere alcuni elementi di fatto sui quali si è fondata la decisione impugnata poiché l’ordinanza erroneamente afferma che le notificazioni sono state effettuate con il rito degli irreperibili - il primo contatto dell’imputato con il procedimento a suo carico viene registrato nella relazione di servizio dei Carabinieri di Milano Porta Genova in data 8 settembre 2012 allorquando T. , qualificandosi quale ex appartenente alla Polizia di Stato in pensione, si presentava, perché chiamato dai propri dipendenti, per chiarire i fatti di causa e comunicava, tra l’altro, di dimorare in omissis - il successivo contatto viene registrato dalla polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Milano il giorno 15 dicembre 2012 alle ore 9 50 allorquando T. si presentava presso detti uffici e, ricevuta formale informazione di garanzia per come delegata alla polizia giudiziaria dal Pubblico ministero, dichiarava il domicilio presso la propria dimora in omissis , ricevendo altresì la comunicazione della nomina del difensore di ufficio, non avendo egli provveduto a nominare un difensore di fiducia - il medesimo 15 dicembre 2012, alle ore 10 30, i Carabinieri di Milano Porta Magenta competenti per la dimora, separatamente incaricati di dare informazione di garanzia a T. , davano atto, redigendo apposito verbale di vane ricerche, che il medesimo non era reperibile all’indirizzo di omissis - l’avviso ex art. 415-bis c.p.p., inviato alla notificazione presso il domicilio sito in omissis , non poteva essere notificato in quanto l’ufficiale giudiziario, effettuato l’accesso, non reperiva nessuno, tanto che lasciava il prescritto avviso e procedeva al deposito nella casa comunale con successivo avviso raccomandato che veniva restituito per irreperibilità, sicché il Pubblico ministero procedeva a notificarlo al difensore di ufficio ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4 - il decreto di citazione a giudizio veniva notificato al difensore di ufficio ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4 - il Tribunale di Milano dichiarava l’assenza dell’imputato, ritenendo la conoscibilità della pendenza del procedimento - l’imputato, residente in Sicilia, abitava e tuttora abita all’indirizzo di omissis , come si desume anche dal ricorso pag. 5 . 2. È opportuno premettere, per comprendere i limiti delle questioni deducibili nell’ambito del procedimento di rescissione del giudicato - attualmente regolato dall’art. 629-bis c.p.p. e in precedenza previsto, con analoghi presupposti, dall’art. 625-ter c.p.p., - che tale rimedio riguarda l’ipotesi in cui il condannato provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo . 2.1. Per quello che riguarda la effettiva conoscenza del procedimento è utile precisare che l’art. 629-bis c.p.p. in precedenza l’art. 625-ter c.p.p. stabilisce espressamente che il condannato con sentenza passata in giudicato può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. Il disposto di detta norma deve essere letto in combinazione con l’art. 420-bis c.p.p. nel testo novellato dalla L. n. 67 del 2014 che al comma 2, nella parte qui di interesse, così dispone Salvo quanto previsto dall’art. 420-ter, il giudice procede altresì in assenza dell’imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio nonché nel caso in cui l’imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso dell’udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo . In sostanza, come è stato correttamente evidenziato anche in una relazione al riguardo redatta dall’Ufficio del Massimario di questa Corte Suprema, sul piano generale, la disciplina introdotta dalla L. n. 67 del 2014 si articola avendo come riferimento tre categorie di situazioni, e cioè che al momento della costituzione delle parti, in sede di udienza preliminare o dibattimentale 1 vi sia la prova certa della conoscenza da parte dell’imputato della data della udienza e questi abbia espressamente rinunciato a parteciparvi 2 non vi sia la prova certa della conoscenza dell’imputato della data della udienza, ma, al contempo, vi siano una serie di fatti o atti da cui si fa discendere, direttamente o indirettamente, la prova che l’imputato sia a conoscenza della esistenza del procedimento penale nei suoi riguardi 3 non vi sia la prova certa della conoscenza da parte dell’imputato nè della data dell’udienza, nè della esistenza del procedimento penale. In riferimento alla situazione sub 1 , ove si abbia la prova certa della conoscenza da parte dell’imputato della data della udienza e vi sia rinuncia ad assistervi, il processo potrà essere celebrato in assenza. Quando, invece, in relazione alla situazione sub 2 , si abbia la prova della sola conoscenza da parte dell’imputato della esistenza del procedimento penale, il novellato art. 420-bis c.p.p., c.p.p., fa conseguire la possibilità di celebrare il processo in assenza, ma, al contempo, prevede rimedi restitutori ove si dimostri la incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo art. 420-bis c.p.p., comma 4 . Alla terza situazione consegue la sospensione del processo art. 420-quater c.p.p. . 2.2. D’altra parte, la L. n. 67 del 2014 non è intervenuta sul sistema delle notificazioni, sicché sono estranee al tema della conoscenza del processo le questioni, regolate dall’art. 420 c.p.p., comma 2, concernenti la regolare citazione delle parti, cui corrisponde correlativamente nella fase esecutiva il rimedio di cui all’art. 670 c.p.p Come noto, a seguito della proposizione dell’incidente di esecuzione a norma dell’art. 670 c.p.p., il giudice dell’esecuzione è tenuto ad accertare se il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo , valutando anche nel merito l’osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato . Ciò premesso, è bene precisare che nel caso in esame non è stato azionato il rimedio previsto dall’art. 670 c.p.p., ma unicamente quello della rescissione del giudicato previsto dall’art. 629-bis c.p.p., con conseguente irrilevanza delle questioni attinenti alla valida formazione del titolo esecutivo diverse da quelle attinenti alla dichiarazione di assenza. 3. Il ricorso, come già la richiesta di rescissione, deduce la mancata conoscenza del procedimento, facendola discendere dalla irregolarità del verbale di elezione di domicilio poiché privo delle avvertenze contenute nella seconda parte dei commi 1 e 2 dell’art. 161 c.p.p., laddove è previsto che l’imputato ha l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore ovvero nel luogo in cui l’atto è stato notificato . 3.1. L’ordinanza impugnata afferma che è irrilevante la mancanza dell’avviso in discorso. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che sono affette da nullità assoluta ed insanabile le notificazioni eseguite mediante consegna al difensore a causa della sopravvenuta inidoneità del domicilio dichiarato o eletto dall’imputato, qualora non risulti che quest’ultimo sia stato avvisato dell’obbligo di comunicare ogni mutamento del predetto domicilio e del fatto che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità di tale comunicazione, le notificazioni verranno eseguite nelle forme di cui all’art. 161 c.p.p., comma 4 Sez. 2, n. 16630 del 23/12/2016 dep. 2017, Zheng, Rv. 269565 in precedenza Sez. 4, n. 38557 del 16/09/2008, Angora, Rv. 240968 . Tale nullità, che il giudice della rescissione ha omesso di rilevare, ridonda ad avviso del Collegio sulla conoscenza del processo perché si tratta di un elemento rilevante ex artt. 420-bis, 629-bis c.p.p La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che in tema di rescissione del giudicato, sussiste colpa evidente nella mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso alla rescissione del giudicato di cui all’art. 625 ter c.p.p., quando la persona sottoposta alle indagini o imputata abbia regolarmente eletto domicilio e si sia poi resa irreperibile presso detto domicilio, con la conseguente notificazione degli atti processuali al difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4 Sez. 2, n. 45329 del 28/10/2015, Helmegeanu, Rv. 264959 , sicché la regolarità della dichiarazione di domicilio assume specifica rilevanza. 3.2. Se, dunque, risulta illegittimamente eseguita presso il difensore di ufficio ex art. 161 c.p.p., comma 4 la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari a causa della ritenuta irreperibilità dell’imputato presso il domicilio dichiarato mancando una valida elezione di domicilio non poteva procedersi in tal senso, ma era necessario eseguire la notificazione ex art. 157 c.p.p. Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772 , a maggior ragione risulta illegittima la notificazione del decreto di citazione a giudizio effettuata direttamente presso il difensore di ufficio sull’erroneo presupposto dell’inidoneità del domicilio dichiarato. In forza di ciò non poteva escludersi, come correttamente deduce il ricorrente, che l’imputato non abbia avuto conoscenza del procedimento avviso ex art. 415-bis c.p.p. e del processo decreto di citazione a giudizio , sicché il giudice della rescissione non poteva apoditticamente affermare l’irrilevanza di elementi. 3.3. D’altra parte, la Corte d’appello non ha valorizzato altri elementi da cui desumere che l’imputato si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo , non essendo indicativo di ciò il mancato ritiro della raccomandata spedita a seguito del tentativo di notificazione dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. poiché, come si è detto, si tratta di un elemento neutro afferente, tra l’altro, all’irregolare notificazione di un atto processuale che conteneva la formale enunciazione dell’accusa. 4. Nel caso in esame risulta apoditticamente affermata la conoscenza del processo in capo all’imputato perché, a causa dell’irregolarità della dichiarazione di domicilio, non è possibile desumere la conoscenza del procedimento da tale atto, nè risultano evidenziati dalla Corte d’appello altri fatti o atti da cui far discendere tale consapevolezza. 4.1. L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio alla corte d’appello di Milano perché proceda a nuovo esame colmando le sopra indicate lacune motivazionali. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Milano.