Se l’affidamento in prova si pone in contraddizione con la finalità rieducativa deve essere revocato

La revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale non è rapportata alla semplice violazione di legge penale, ma all’ipotesi in cui il giudice ritenga, nel corso del suo apprezzamento di merito, che tale violazione costituisca in concreto un fatto che è incompatibile con la prosecuzione dell’esperimento sociale.

Sul punto torna ad esprimersi la Corte di Cassazione con sentenza n. 13376/19, depositata il 27 marzo sulla questione di revoca dell’affidamento in prova da parte del Tribunale di sorveglianza nei confronti dell’indagato, a seguito di sue condotte trasgressive. A ricorrere in Cassazione è quest’ultimo sostenendo che la suddetta revoca sarebbe frutto di un inaccettabile automatismo applicativo . Lo scopo dell’affidamento in prova. Per la Suprema Corte il ricorso è infondato, posto che la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale non è rapportata dalla legge alla semplice violazione di legge penale o di prescrizioni dettate dalla disciplina della misura di prevenzione stessa, ma all’ipotesi che il giudice ritenga nel corso del suo apprezzamento di merito che tali violazioni costituiscano in concreto un fatto che è incompatibile con la prosecuzione dell’esperimento sociale. E ciò è avvenuto nel caso in esame, dove il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto per l’effetto interrotto il percorso di risocializzazione appena avviato dal condannato in regime alternativo alla detenzione, ponendosi il mantenimento della misura in contraddizione con le finalità rieducative della pena pertanto il ricorso deve essere respinto.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 18 febbraio – 27 marzo 2019, n. 13376 Presidente Di Tommasi Relatore Centofantii Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha revocato l’affidamento in prova, un mese prima concesso a C.G. , a seguito di sue condotte trasgressive. Uno scooter, sul quale l’affidato viaggiava come passeggero, non si era fermato all’alt della polizia intimato anche perché, giorni addietro, analogo mezzo si era reso protagonista di plurime violazioni del codice stradale, nè si era riusciti a fermarlo e aveva compiuto una serie di manovre spericolate, urtando altri veicoli e mettendo a rischio l’incolumità dei passanti, prima di finire la sua corsa rovinando a terra al sopraggiungere degli inseguitori. Gli occupanti del motoveicolo erano stati denunciati per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. 2. Avverso la medesima ordinanza C. , tramite il difensore di fiducia, ricorre per cassazione, sulla base di unico motivo. Con esso il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. La revoca si assume sarebbe frutto di inaccettabile automatismo applicativo . La decisione giudiziale avrebbe dato per scontata la responsabilità dell’affidato in relazione all’episodio pregresso, tutta invece da dimostrare. Essa, poi, non avrebbe verificato il reale apporto causale dello stesso affidato rispetto alla vicenda posta direttamente a base della misura di rigore, e neppure avrebbe considerato come egli non fosse alla guida, sicché non avrebbe potuto abbandonare il mezzo senza rischiare la sua stessa vita. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 2. Come da questa Corte ripetutamente affermato da ultimo, Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367 v. anche Sez. 1, n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789 , la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all’ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione dell’esperimento il relativo giudizio è rimesso alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha solo l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente. Ciò posto, l’ordinanza impugnata, pure alla luce dei rilievi formulati dalla difesa, è anzitutto incensurabile, lì ove essa a fronte dell’evidenza della trasgressione, riferita alle condotte, compiutamente accertate, di fuga e speronamento ha altresì ritenuto, rispetto a queste ultime, che la partecipazione psichica dell’affidato fosse insita nelle modalità complessive del loro svolgimento. Tali modalità, che l’ordinanza stessa pone in appropriato risalto, svelano che C. , dopo l’incauta scelta iniziale del guidatore cui accompagnarsi, ne abbia -quantomeno assecondato l’azione, altamente pericolosa, non risultando, del resto, alcuna presa di distanza da parte sua, nè concomitante al fatto, nè ad esso immediatamente successiva. Su tale ragionevole base il Tribunale è pervenuto alla ineccepibile conclusione di ritenere per l’effetto interrotto il percorso di risocializzazione dal condannato appena avviato in regime alternativo alla detenzione, ponendosi il mantenimento della misura esterna, in tale contesto, in palese contraddizione con le finalità rieducative della pena. Così motivando, l’ordinanza impugnata ha dato argomentato conto dell’esercizio della discrezionalità che la legge intesta al giudice di sorveglianza, al cui logico ragionamento il ricorrente oppone argomenti di fatto, estranei all’ambito della cognizione che la Corte di cassazione può esercitare. 3. Alla reiezione del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.