Inammissibilità per l’appello depositato presso l’ufficio giudiziario sbagliato

Salvo l’ipotesi di cui all’art. 461 c.p.p., avente carattere di specialità, è inammissibile l’atto di appello che viene depositato presso un differente ufficio giudiziario nonostante sia collocato nel medesimo luogo in cui si trovi il giudice che ha emesso il provvedimento gravato.

Così il Supremo Collegio con la sentenza n. 13173/19, depositata il 26 marzo. La vicenda. La Corte d’Appello di Lecce, in riforma della decisione di primo grado, condannava l’imputato per il delitto di lesioni aggravate. L’imputato ricorre in Cassazione denunciando la violazione dell’art. 582, comma 1, c.p.p. Presentazione dell'impugnazione . Nella specie, sottolinea il ricorrente, la Corte di secondo grado non aveva rilevato l’inammissibilità dell’appello dato che era stato depositato presso la cancelleria del GdP di Maglie, e quindi presso un ufficio differente, sito nel medesimo luogo in cui era stato emesso dal Tribunale di Lecce - sezione distaccata di Maglie - il provvedimento di primo grado. L’inammissibilità. Gli Ermellini in primo luogo ricordano che, in base all’art. 582, comma 1, c.p.p., l’atto di impugnazione deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Peraltro, il comma 2 dell’art. cit., prevede che le parti private e i difensori possano presentare l’atto di impugnazione anche presso la cancelleria del tribunale o del giudice di pace in cui si trovano se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento . Sul punto, la S.C. rammenta che solo in un caso è possibile depositare l’atto di impugnazione presso un ufficio differente ma sito nel medesimo luogo in cui si trovi il giudice che ha emesso il provvedimento gravato ossia nell’ipotesi prevista dall’art. 461 c.p.p., disposizione che ha carattere di specialità . La S.C. ritiene che nel caso di specie si debba applicare la disciplina generale e, dunque, accoglie il ricorso e annulla senza rinvio poiché l’appello è stato inammissibilmente proposto.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 11 dicembre 2018 – 26 marzo 2019, n. 13173 Presidente Settembre - Relatore Fidanzia Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 15.5.2017 la Corte d’Appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato G.A. alla pena di giustizia per il delitto di lesioni aggravate ai danni di P.A. . 2. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha proposto ricorso per cassazione l’imputato affidandolo ai seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c in relazione all’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c e art. 582 c.p.p., comma 2. Lamenta il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale non ha rilevato l’inammissibilità dell’appello che è stato depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace di Maglie e quindi nel medesimo luogo Maglie in cui è stato emesso il provvedimento impugnato Tribunale di Lecce - sezione distaccata di Maglie . 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c in relazione a all’art. 6 par. 3 lett d C.E.D.U. e vizio di motivazione in relazione all’art. 533 c.p.p., comma 1 e art. 546 c.p.p Lamenta il ricorrente che il giudice di secondo grado, nel non procedere al nuovo esame del teste a discarico, ha violato l’art. 6 C.E.D.U. che sancisce il diritto dell’imputato di ottenere la convocazione e l’esame dei testi a discarico, non tenendo conto che tale teste aveva reso una dichiarazione sui fatti del processo ritenuta decisiva ai fini del giudizio assolutorio di primo grado, con la conseguenza che tale teste avrebbe dovuto essere risentito sulla scorta della sentenza delle S.U. del 28.4.2016 n. 27620 per l’affermazione della responsabilità dell’imputato sia pure ai soli fini civili. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è fondato. Va osservato che, a norma dell’art. 582 c.p.p., comma 1, l’atto di impugnazione va depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Le parti private e i difensori, possono, peraltro, a norma del comma 2 della norma citata, presentare altresì l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento. L’unica ipotesi in cui il difensore può depositare l’atto di impugnazione presso un ufficio diverso, ma dello stesso luogo in cui si trova il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, è quella prevista dall’art. 461 c.p.c., che disciplina la presentazione dell’opposizione al decreto penale di condanna, disposizione che è considerata dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte come avente carattere di specialità rispetto alla disciplina generale delle impugnazioni prevista dall’art. 582 c.p.p. Sez. 1, n. 6412 del 31/01/2008 - dep. 08/02/2008, Amelio, Rv. 23951101 . Nel caso di specie, in cui si applica la disciplina generale, la Corte territoriale non ha rilevato che l’appello è stato effettivamente depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace di Maglie e quindi nel medesimo luogo Maglie in cui è stato emesso il provvedimento impugnato Tribunale di Lecce - sezione distaccata di Maglie . Deve quindi annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata perché l’appello è stato inammissibilmente proposto. 2. Il secondo motivo è assorbito. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’appello è stato inammissibilmente.