DASPO: legittimo anche se gli atti di violenza non sono contestuali alla gara

Il provvedimento di DASPO amministrativo risulta legittimo anche quando gli atti di violenza siano posti in essere non nel corso dell’effettivo svolgimento di una gara sportiva, ma in un momento differente e non contestuale, a condizione che atti siffatti si trovino in relazione di immediato ed univoco legame causale rispetto alla manifestazione sportiva.

Il principio, già consolidato in giurisprudenza, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione III Penale, nella Sentenza depositata il 26 marzo 2019, n. 13077. La vicenda. Il GIP del Tribunale aveva convalidato il provvedimento, reso dal Questore, col quale era stato ordinato, a un uomo, di non accedere, per un quinquennio, a stadi e palazzetti dello sport ove si fossero svolte le competizioni sportive della locale squadra di calcio, oltre che a strade interessate da sosta, transito, trasporto, di chi partecipasse e assistesse alle gare, ovvero a stazioni ferroviarie e ogni altro luogo interessato da eventi sportivi. Inoltre, il provvedimento disponeva che, in occasione degli incontri disputati dalla squadra di calcio ivi specificata, l’uomo dovesse comparire personalmente presso il locale Commissariato di P.S. Per il tramite del proprio legale, l’uomo ricorre per la Cassazione del provvedimento, lamentando che il Commissariato, nei pressi del quale era stato posto l’atto di violenza contestato, non rappresentasse un luogo servente rispetto alla manifestazione sportiva, al contempo osservando che l’evento violento non si fosse verificato in occasione, ovvero a causa, di manifestazioni sportive, ovvero nelle medesime circostanze, così come richiesto dall’articolo 6, comma I, della Legge n. 401 del 1989. Secondo la stessa tesi difensiva, detta disposizione presuppone la sussistenza di un rapporto diretto tra l’episodio di violenza e una determinata gara, pertanto non poteva ritenersi sufficiente un nesso generico tra gli episodi di violenza contestati e l’operato di una squadra sportiva. La mancata contestualità tra atti di violenza e gara. Nel rigettare il ricorso la Cassazione rammenta il principio giurisprudenziale di legittimità ex multis , Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 16 gennaio 2017, n. 1767 secondo il quale risulta legittima l’imposizione, fornita dal Questore, di un provvedimento di DASPO amministrativo, finanche quando gli atti di violenza siano stati posti in essere non durante l’effettivo svolgimento della gara sportiva, bensì in un momento differente e non contestuale, e mediante azioni che si trovino in rapporto di immediato e univoco nesso causale con la stessa. Occasione” e causa”. Il collegio argomenta in merito all’esatto significato da attribuire ai termini occasione” e causa”, utilizzati dal legislatore nella veste normativa dell’art. 6, comma 1, l. n. 401/1989. Occasione” la manifestazione sportiva risulta occasione delle condotte di violenza e di incitamento alla violenza, pure quando non sussiste identità del luogo ove sono avvenute le condotte di violenza, oppure di incitamento alla violenza, ed il luogo in cui si svolgono le gare sportive. Più in dettaglio, occasione significa pretesto, opportunità, momento o circostanza particolare. Consegue che, per l’applicazione della misura del DASPO amministrativo, la gara sportiva può rappresentare anche solamente il pretesto posto a base del comportamento violento o di incitamento alla violenza. Tale ermeneutica risulta confermata pure dalla previsione normativa di cui all’articolo 6 Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche” , comma I, della Legge 401 Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive” , finalizzata a prevenire il pericolo per l’ordinario e pacifico svolgimento delle gare sportive. Causa” la relativa nozione non implica nessuna specifica connessione né spaziale né temporale tra le gare sportive e il comportamento violento o che incita alla violenza. Il vocabolo in esame significa, infatti, motivo o ragione, quindi ai fini dell’applicazione della misura, è necessario che la gara sportiva sia stata motivo o ragione del comportamento violento, o che incita alla violenza, e ciò indipendentemente dal luogo o dal momento in cui si è consumata quest’ultima. Ancor più in dettaglio, l’articolo 6, comma I, della Legge n. 401 del 1989, prevede in via alternativa e, pertanto, non necessariamente concorrente, che la gara sportiva sia occasione ovvero causa di comportamenti violenti o di incitamento alla violenza. Inquadramento dell’episodio realizzato vicino a un Comando di Polizia. Tenendo conto degli spiegati rilievi, il collegio di ermellini ha concluso che la partecipazione a una manifestazione di protesta con violenza su cose, posta in essere nei pressi del comando di Polizia dove devono recarsi i tifosi di una squadra di calcio colpiti da DASPO, a sostegno di questi ultimi in concomitanza di una partita alla quale si applica la misura, risulta condotta commessa sia in occasione sia a causa di manifestazioni sportive. Nella specie esaminata, le violenze commesse nei pressi del Comando di Polizia trovano un pretesto nel concomitante svolgimento di una gara calcistica, anche se giocata distanza, che contestano il provvedimento di DASPO amministrativo che impedisce ad alcuni tifosi di potervi partecipare. Le stesse violenze, possono anche definirsi realizzate a causa di manifestazioni sportive” in quanto quest’ultime, e precisamente le modalità di svolgimento delle medesime e la partecipazione alle stesse, si presentano quale lo specifico motivo” o ragione” dei comportamenti.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 8 febbraio – 26 marzo 2019, n. 13077 Presidente Sarno – Relatore Corbo Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa in data 9 agosto 2018, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno ha convalidato il provvedimento del Questore di Ascoli Piceno che ha ordinato a P.D. di non accedere, per il periodo di cinque anni, a stadi e palazzetti dello sport nei quali si svolgono partite della squadra omissis , e, per il periodo orario puntualmente specificato, a strade interessate da sosta, transito e trasporto di chi partecipa e assiste alle competizioni in questione, ovvero a stazioni ferroviarie e ad ogni altro luogo interessato da tali eventi sportivi, nonché di comparire personalmente, in occasione degli incontri disputati dal precisato sodalizio calcistico, presso il Commissariato di P.S. di omissis . A fondamento della decisione, il giudice ha osservato, in particolare, che P.D. , unitamente ad altri tifosi della omissis , in occasione di una partita di calcio della stessa squadra, ed in concomitanza con l’orario in cui ulteriori tifosi, interdetti dall’accesso allo stadio, dovevano presentarsi al Commissariato di P.S. di omissis , aveva dato luogo ad una manifestazione a sostegno di costoro, posta in essere davanti al medesimo ufficio di Polizia, e caratterizzata dal lancio di fumogeni, dall’esposizione di striscioni e dall’occupazione della sede stradale. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe l’avvocato Lorenzo Contucci, articolando un unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge, in riferimento alla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 1, nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e , avendo riguardo alla sussistenza dei presupposti per la convalida del provvedimento del Questore. Si deduce che l’episodio indicato a presupposto del provvedimento del Questore è avvenuto a circa 10 km. di distanza dal luogo in cui era in corso la partita di calcio della omissis , e che il Commissariato di P.S. non è luogo servente la manifestazione sportiva . In altri termini, si osserva, deve escludersi che l’evento si sia verificato in occasione o a causa di manifestazioni sportive , o nelle medesime circostanze , come richiede la L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 1. Si segnala, specificamente, che la citata disposizione, in considerazione del suo dettato letterale, presuppone l’esistenza di un rapporto diretto fra l’episodio di violenza e una determinata competizione, sicché non può ritenersi sufficiente un generico legame tra episodi di violenza e attività di una squadra si cita Sez. 3, n. 28741 del 2018, Nardulli . Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Essendo i fatti non contestati nella loro materialità, la questione da esaminare è se la partecipazione ad una manifestazione di protesta, caratterizzata da significativi profili di violenza, come il lancio di fumogeni e l’occupazione della sede stradale, posta in essere presso il comando di polizia dove debbono recarsi tifosi di una squadra di calcio colpiti da provvedimento L. n. 401 del 1989, ex art. 6, comma 1, a sostegno di questi ultimi, e in concomitanza con una partita alla quale si applica la misura, debba ritenersi integrare la condotta di aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive o comunque di avere nelle medesime circostanze incitato, inneggiato o indotto alla violenza . 3. Secondo un principio consolidato in giurisprudenza, è legittima l’imposizione da parte del Questore di un provvedimento di DASPO amministrativo, con relative prescrizioni, anche nel caso in cui gli atti di violenza siano stati realizzati non durante l’effettivo svolgimento della manifestazione sportiva, bensì in un momento diverso e non contestuale, a condizione che tali atti siano in rapporto di immediato ed univoco nesso eziologico con essa cfr. per tutte, Sez. 3, n. 1767 del 07/04/2016, dep. 2017, Flore, Rv. 269085-01, nonché Sez. 3, n. 30408 del 08/04/2016, Marena, Rv. 267362-01 . La esclusione della necessità della realizzazione degli atti di violenza durante l’effettivo svolgimento di una manifestazione sportiva ha anche costituito la premessa per affermare che il divieto di accedere a manifestazioni sportive con relativo obbligo di presentazione all’autorità di polizia, disposto dal questore ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 1, è applicabile al soggetto autore di comportamenti, rientranti nella previsione normativa citata, posti in essere nell’ambito di manifestazioni politiche Sez. 3, n. 41501 del 28/06/2016, Orchide, Rv. 268241-01 . Precisamente, a base di questa conclusione, si è richiamato il terzo periodo del’art. 6, comma 1, cit., secondo il quale Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto, anche all’estero, una condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l’ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui al primo periodo . Si è quindi rilevato che con questo intervento, recato dal D.L. 20 agosto 2001, n. 336, convertito dalla L. 19 ottobre 2001, n. 377, il legislatore ha inteso estendere la portata della disposizione medesima estendendone ex novo l’efficacia a tutte le persone potenzialmente pericolose per l’ordinario e pacifico svolgimento delle manifestazioni sportive. Quindi non più soltanto a coloro che tale pericolosità hanno manifestato direttamente in occasione delle stesse, ma anche a coloro i quali tale pericolosità hanno evidenziato aliunde, per essere stati denunciati/condannati per determinati reati specificamente indicati ed appunto scelti quali indici precisi della pericolosità stessa . . Non contrasta questo orientamento la sentenza citata nel ricorso Sez. 3, n. 28741 del 27/04/2018, Marulli. La decisione appena indicata, infatti, ha disposto l’annullamento con rinvio del provvedimento impositivo dell’obbligo di presentazione, perché, nella specie, il collegamento tra la condotta e l’evento sportivo era genericamente affermato , ma non dimostrato in modo univoco, sicché occorreva una nuova e specifica valutazione in proposito, in relazione alla quale, inoltre, si è precisato non costituisce dato dirimente la diversità del luogo in cui si è verificato l’episodio rispetto a quello nel quale si teneva la manifestazione sportiva. Tuttavia, è dato registrare altra pronuncia che ha ritenuto doversi escludere la configurabilità dei presupposti per l’adozione del provvedimento L. n. 401 del 1989, ex art. 6, comma 1, quando la condotta violenta sia stata realizzata nell’ambito di manifestazioni di protesta occasionate dalla temuta adozione di provvedimenti legislativi volti a prevenire manifestazioni violente negli stadi, in concomitanza ma a distanza dal luogo dell’evento sportivo Sez. 3, n. 27284 del 15/06/2010, Arnetta, Rv. 247922-01 . 4. Il Collegio ritiene che la risposta alla questione posta dal ricorso debba essere affermativa. 4.1, È utile evidenziare, innanzitutto, quale sia l’esatto significato da attribuire ai termini occasione e causa , impiegati dalla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 1. Per quanto riguarda il primo, si può premettere, che, così come rileva l’orientamento giurisprudenziale prevalente, la manifestazione sportiva, da un punto di vista lessicale, può dirsi occasione delle condotte di violenza o di incitamento alla violenza anche quando non vi è identità del luogo in cui debbono avvenire le condotte di violenza o di incitamento alla violenza con il luogo in cui si svolgono le manifestazioni sportive. Va poi aggiunto che, secondo la comune accezione presente nei dizionari della lingua italiana, il lemma occasione ha il significato di pretesto , opportunità , momento o circostanza particolare . Ne consegue che, ai fini dell’applicazione della misura, la manifestazione sportiva può essere anche solo il pretesto , ovvero il momento o circostanza particolare , posto a base della condotta di violenza o di incitamento alla violenza. Del resto, tale interpretazione non sembra contrastata dalla prospettiva teleologica la previsione normativa di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 1, è diretta a prevenire il pericolo per l’ordinario e pacifico svolgimento delle manifestazioni sportive, desumibile da condotte specificamente significative non sembra ragionevole escludere il precisato pericolo, in linea di principio, il fatto che le condotte di violenza o di incitamento alla violenza si siano verificate solo prendendo a pretesto una manifestazione sportiva, sebbene in un luogo diverso dalla stessa. Per quanto attiene al secondo termine, poi, è da osservare, innanzitutto, che la nozione di causa non implica alcuna specifica connessione spaziale, e nemmeno temporale, tra le manifestazioni sportive e la condotta di violenza o di incitamento alla violenza. Inoltre, va rilevato che, secondo la comune accezione presente nei dizionari della lingua italiana, il vocabolo causa ha il significato di motivo o ragione . Pertanto, ai fini dell’applicazione della misura, è sufficiente che la manifestazione sportiva sia stata motivo o ragione della condotta di violenza o di incitamento alla violenza, indipendentemente dal luogo o dal momento di quest’ultima. Si può aggiungere che una interpretazione non restrittiva dei presupposti per l’applicazione della misura sembra specificamente suggerita dal legislatore. Il testo della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 1, infatti, per un verso, prevede, in via alternativa, e, quindi, non necessariamente concorrente, che la manifestazione sportiva sia occasione ovvero causa della condotta di violenza o di incitamento alla violenza. Lo stesso, inoltre, per altro versante, come già rilevato da Sez. 3, n. 41501 del 2016, cit., contempla al terzo periodo, una disposizione con funzione chiaramente estensiva. 4.2. Tenuto conto di questi rilievi, appare corretto concludere che la partecipazione ad una manifestazione di protesta con violenza quanto meno su cose, posta in essere presso il comando di polizia dove debbono recarsi tifosi di una squadra di calcio colpiti da provvedimento L. n. 401 del 1989, ex art. 6, comma 1, a sostegno di questi ultimi, e in concomitanza con una partita alla quale si applica la misura, è condotta commessa sia in occasione , sia a causa di manifestazioni sportive. Nell’ipotesi descritta, infatti, le violenze nei pressi del comando di polizia trovano un pretesto nel concomitante svolgimento di una partita di calcio, sia pure giocata a distanza, in quanto contestano il provvedimento che impedisce ad alcuni tifosi di potervi assistere. Le medesime violenze, inoltre, possono dirsi realizzate a causa di manifestazioni sportive , siccome queste ultime, e precisamente le modalità di svolgimento delle stesse e la partecipazione alle medesime, si presentano come lo specifico motivo o ragione delle condotte. 5. Alla infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.