Il tempus commissi delicti nel reato di patrocinio infedele

L’integrazione del reato di patrocinio infedele richiede, in primo luogo, una condotta del patrocinatore irrispettosa dei doveri professionali stabiliti per fini di giustizia a tutela della parte assistita e, in secondo luogo, un evento che implichi un nocumento agli interessi di quest’ultima, per tale intendendosi non solo il danno patrimoniale civilisticamente inteso ma anche il mancato conseguimento di beni giuridici o di benefici morali che sarebbero derivati dal leale e corretto esercizio del patrocinio configurandosi l’evento quale momento consumativo del reato, è dalla verificazione di suddetto nocumento che comincia a decorrere il termine di prescrizione.

Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, con la sentenza n. 12361 depositata il 20 marzo 2019. Le deduzioni difensive mancata contestazione dell’aggravante e prescrizione. La sentenza in commento affronta il caso relativo ad una condanna per i reati di truffa aggravata dall’abuso di prestazione d’opera e di patrocinio infedele commessi da un avvocato civilista nell’esercizio della sua attività professionale la pronuncia è in grado di offrire interessanti spunti soprattutto in ordine al momento consumativo della seconda fattispecie contestata. Nel caso concreto, l’agente aveva predisposto un falso dispositivo di sentenza da cui risultavano vincitori i propri assistititi – che invece avevano perso – procurandosi così un ingiusto profitto e arrecando un grave nocumento agli interessi delle parti da lui difese nel giudizio civile. Il ricorrente deduceva, in relazione al delitto di truffa, la mancata contestazione dell’aggravante da parte dell’accusa e il suo successivo riconoscimento ad opera del giudice di prime cure nella sentenza di merito per il reato di patrocinio infedele, invece, la difesa eccepiva l’intervenuta prescrizione, posto che la consumazione andava retrodatata all’ultimo atto procedimentale nel giudizio civile, e cioè alla condotta omissiva dell’imputato di mancata proposizione del ricorso per cassazione nei termini previsti dalla legge. Questo, infatti, sarebbe stato – secondo la prospettazione difensiva – l’atto che aveva arrecato un danno di grave entità alle parti assistite. Le argomentazioni della Suprema Corte in particolare, la consumazione del reato di patrocinio infedele. In relazione al primo motivo, il Supremo Collegio rileva che ai fini della contestazione di una aggravante non è necessaria la specifica indicazione della norma che la prevede, essendo sufficiente la precisa enunciazione in fatto” della stessa, cosicché l’imputato possa avere cognizione degli elementi che la integrano. Pertanto, l’eccezione relativa alla mancata contestazione dell’aggravante deve ritenersi infondata, atteso che la truffa è stata commessa dall’imputato in qualità di difensore di fiducia delle parti civili, con la specifica indicazione, quindi, nella descrizione dei fatti oggetto di imputazione, della sussistenza di una prestazione d’opera. Con riguardo al secondo motivo di censura, invece, la Corte rievoca un principio di diritto in tema di patrocinio infedele invero già consolidato anche nella giurisprudenza più risalente. In particolare, ai fini del perfezionamento del reato in esame, si richiede, congiuntamente ad una condotta del patrocinatore irrispettosa dei propri doveri professionali, la verificazione di un evento dannoso che implichi un nocumento agli interessi della parte assistita. Per tali ragioni, non può addursi, quale momento consumativo del reato de quo , l’elemento della condotta dell’avvocato contraria ai doveri professionali stabiliti per fini di giustizia a tutela dell’assistito – nel caso di specie consistita nell’omessa proposizione dell’impugnazione – poiché difetta l’ulteriore elemento costitutivo dell’evento relativo al danno subìto dalla parte difesa. Inoltre, ricorda la Suprema Corte, il concetto di nocumento agli interessi dell’assistito non va necessariamente inteso in senso strettamente civilistico, come danno patrimoniale, potendo anche consistere nel mancato conseguimento di beni giuridici o di benefici di ordine morale che sarebbero derivati dal corretto e leale esercizio del patrocinio legale. In definitiva, poiché l’evento va identificato con il nocumento arrecato al patrocinato, è da questa data che il reato può ritenersi consumato ed è quindi da tale momento che inizia a decorrere il termine di prescrizione. Sulla concessione delle attenuanti generiche. Infine, il difensore aveva eccepito la mancata concessione delle attenuanti generiche da parte del giudice di merito, senza allegare alcun elemento idoneo a giustificarne la meritevolezza da parte dell’imputato. Sul tema, i giudici di legittimità ricordano come sia condivisibilmente affermato che la meritevolezza dell’adeguamento sanzionatorio in senso più favorevole all’imputato non può mai essere data per scontata o presunta, sicché sussiste l’obbligo per il giudice di motivare adeguatamente in relazione a tutti gli elementi positivi che hanno giustificato la mitigazione del trattamento sanzionatorio per converso, l’esclusione di tale meritevolezza risulta adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di una specifica richiesta dell’imputato volta all’ottenimento delle attenuanti generiche, indichi della plausibili conclusioni a sostegno del rigetto di tale richiesta. Non occorre, invece, la necessità di una stretta invalidazione degli elementi su cui la richiesta si fonda.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 14 febbraio – 20 marzo 2019, n. 12361 Presidente Cervadoro – Relatore Coscioni Ritenuto in fatto 1. Il difensore di M.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma dell’11.11.2016, che aveva confermato la sentenza di primo grado di condanna di M. per i reati di truffa aggravata ex art. 61 c.p., n. 11 e patrocinio infedele ex art. 380 c.p. a M. era stato contestato di avere fornito false informazioni alle parti civili G.S. , N. e St. , sulla causa intrapresa dal padre F. , avendo formato un falso dispositivo di sentenza dal quale risultavano vincitori di una causa civile che invece avevano perso e procurandosi così un ingiusto profitto. 1.1 Al riguardo, il difensore deduce, innanzitutto che la Corte di appello avrebbe dovuto censurare l’operato dal giudice di primo grado, che aveva riconosciuto in sentenza l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 non contestata e ritenuta implicita era evidente che senza l’aggravante, la contestazione di procedibilità della querela per tardività della stessa aveva solide basi, visto che la ritenuta aggravante era servita per superare la debole argomentazione utilizzata nella sentenza di primo grado a sostegno del termine solo dichiarato di notifica del precetto, rispetto a quelli dedotti dalle persone offese in denuncia 18 marzo 2009 notifica del precetto e 26 marzo 2009 data della quietanza errato era il passaggio in cui la Corte affermava che il dato del termine della notifica del precetto 5 maggio 2009 era rimasto incontestato. 1.2. Il difensore deduce inoltre, con riferimento al reato di cui all’art. 380 c.p., che la Corte di appello non aveva rilevato l’intervenuta prescrizione del reato, che andava retrodatato all’ultimo atto procedimentale nel giudizio civile, posto in essere da M. con la condotta omissiva della mancata proposizione del ricorso per cassazione allo scadere del termine di legge, allora un anno e 45 giorni dal deposito della motivazione della sentenza di appello 5 novembre 2007 , quindi 22 dicembre 2008, essendo l’unico atto che aveva arrecato un danno di grave entità alle parti assistite, elemento costitutivo del reato. 1.3 Infine, il difensore eccepisce, relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che la novella della L. n. 125 del 2008 che esclude la concessione delle attenuanti generiche sulla sola base dell’incensuratezza dell’imputato non era applicabile al caso in esame in quanto la truffa era stata commessa prima dell’entrata in vigore della legge. Considerato in diritto 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve rilevare che ai fini della contestazione di una aggravante non è necessaria la specifica indicazione della norma che la prevede, essendo sufficiente la precisa enunciazione in fatto della stessa, così che l’imputato possa avere cognizione degli elementi che la integrano. Sez. 5, Sentenza n. 23609 del 04/04/2018, Musso, Rv. 273473 - 01 con riferimento alla aggravante di cui all’art. 61 n. 11 c.p., Sez.2, sentenza n. 14651 del 10/01/2013, PG in proc. Chatbi Rv. 255793 - 01 l’eccezione relativa alla mancata contestazione dell’aggravante è quindi infondata, posto che la truffa è stata commessa dall’imputato nella sua qualità di avvocato delle parti civili, quindi la sussistenza di una prestazione d’opera è contenuta già nella descrizione dei fatti di cui al capo di imputazione. Si può comunque affermare, con riferimento all’eccezione di tardività della querela che, a fronte dell’affermazione della Corte di appello secondo la quale sarebbe rimasto incontestato il dato secondo cui l’atto di precetto conseguente alla sentenza di appello, dal quale le parti civili ebbero conoscenza che la causa era state persa e non vinta come affermava l’avv. M. venne notificato il 6 maggio 2009 a Go.St. , il ricorrente fa riferimento ad altre due date 18 marzo, notifica del precetto, e 26 marzo 2009, data di una quietanza , senza però produrre tali atti o indicare dove gli stessi si trovano il motivo è pertanto inammissibile, in quanto In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione. Fattispecie nella quale il ricorrente, pur lamentando l’omessa valutazione di prova documentale e dichiarativa, aveva omesso sia di allegare sia di indicare i relativi atti processuali . Sez. 4, sentenza n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053 . 2.2 Relativamente all’eccezione di prescrizione, si deve rilevare che la giurisprudenza di questa ha affermato che Il ricorrente che invochi nel giudizio di cassazione la prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la data di consumazione è antecedente rispetto a quella contestata, ha l’onere di riscontrare le sue affermazioni fornendo elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato è stato consumato in data anteriore a quella contestata, e non smentiti nè smentibili da altri elementi di prova acquisiti al processo. Sez.4, Sentenza n. 47744 del 10/09/2015 Acacia Scarpetti Rv. 265330 - 01 . Nel caso in esame, il ricorrente prende come data della consumazione del reato la decorrenza del termine per la proposizione del ricorso in cassazione, senza considerare che il delitto di cui all’art. 380 c.p., comma 1, patrocinio infedele è un reato che richiede per il suo perfezionamento, in primo luogo, una condotta del patrocinatore irrispettosa dei doveri professionali stabiliti per fini di giustizia a tutela della parte assistita ed, in secondo luogo, un evento che implichi un nocumento agli interessi di quest’ultimo. Si è anche condivisibilmente affermato che - ai fini dell’integrazione della fattispecie criminosa del patrocinio infedele - l’evento di danno, e dunque il nocumento agli interessi della parte difesa, assistita o rappresentata dinanzi all’Autorità giudiziaria, non va inteso nel senso civilistico e dunque non è necessario che si verifichi un pregiudizio patrimoniale, ben potendo consistere anche soltanto nell’adozione di comportamenti imprudenti in conseguenza della comunicazione di una falsa notizia Sez. 2, n. 22702 del 20/05/2008 - dep. 05/06/2008, Fichera e altro, Rv. 24041701 . Detto altrimenti ed in termini più pregnanti, il delitto di cui all’art. 380 c.p., comma 1 è un reato che richiede per il suo perfezionamento, in primo luogo, una condotta del patrocinatore irrispettosa dei doversi professionali stabiliti per fini di giustizia a tutela della parte assistita ed, in secondo luogo, un evento che implichi un nocumento agli interessi di quest’ultimo, inteso questo non necessariamente in senso civilistico di danno patrimoniale, ma anche nel senso di mancato conseguimento dei beni giuridici o dei benefici di ordine anche solo morale che alla stessa parte sarebbero potuti derivare dal corretto e leale esercizio del patrocinio legale. D’altro canto la condotta illecita può consistere anche nell’occultamento di notizie o nella comunicazione di notizie false e fuorvianti nel corso del processo a sua volta l’evento può essere rappresentato anche dal mancato conseguimento di vantaggi formanti oggetto di decisione assunte dal Giudice nelle fasi intermedie o incidentali di una procedura. Sez. 6, n. 2689 del 19/12/1995 - dep. 13/03/1996, P.M. in proc. Forti, Rv. 20450901 Pertanto, poiché l’evento del reato di patrocinio infedele va identificato con il nocumento arrecato al patrocinato, è da questa data che il reato può ritenersi consumato e che quindi, inizia a decorrere il termine di prescrizione. Nel caso in esame, il nocumento arrecato coincide quanto meno con la richiesta di corresponsione di somme, in quanto solo con la richiesta ha iniziato a verificarsi il danno per le persone offese pertanto, la consumazione del reato non può farsi coincidere indubbiamente con la scadenza del termine per la presentazione del ricorso in cassazione, dovendo essere valutati il nocumento relativo alla richiesta di corresponsione di somme da parte del Messaggero contenute nell’atto di precetto notificato il 6 maggio 2009 e la successiva fase esecutiva. Non si può ritenere, quindi, che il ricorrente, che ha sollevato l’eccezione di prescrizione soltanto davanti a questa Corte, abbia fornito elementi incontrovertibili che il reato sia stato consumato in data anteriore a quella contestata, per cui l’eccezione di prescrizione deve essere respinta. 2.3 Quanto infine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche, deve ricordarsi che in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d’essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza. Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell’imputato volta all’ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda così, ex plurimis, sez. 1, n. 11361 del 19.10.1992, rv. 192381 sez. 1 n. 12496 del 21.9.1999, rv. 214570 sez. 6, n. 13048 del 20.6.2000, Occhipinti ed altri, rv. 217882 sez. 1, n. 29679 del 13.6.2011, rv. 219891 n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 nel caso in esame, la Corte di appello non ha ravvisato motivi per concedere il suddetto beneficio, ed il ricorrente non indica alcun motivo in base al quale lo stesso dovrebbe essere concesso. 3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili G.S. , Go.St. e G.N. , liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili G.S. , Go.St. e G.N. , liquidate in Euro 3.000,00 oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA