Continuazione tra reati e rideterminazione della pena

Il thema decidendum consiste nello stabilire se il giudice dell’esecuzione, in casi di sentenza di condanna in giudizio definito con rito ordinario per il reato più grave e di sentenza di applicazione della pena per il reato satellite, ex art. 444 c.p.p., nel determinare l’aumento di pena per questo, debba ridurre la pena fino a un terzo, motivando il quantum della riduzione disposta.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 12136/19, depositata il 19 marzo per esprimersi sull’annullamento di un’ordinanza del Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, con cui accoglieva l’istanza proposta dall’imputato ai sensi dell’art. 671 c.p.p. di applicazione della continuazione tra reati di cui a sentenze irrevocabili. In particolare il ricorrente censura la decisione con cui il giudice dell’esecuzione nell’applicare la continuazione di cui all’art. 671 c.p.p. tra reati giudicati con rito ordinario, ossia i più gravi, e quelli oggetto di applicazione della pena di cui all’art. 444 c.p.p., ossia i cosiddetti reati satelliti, non ha disposto la riduzione per il rito, fino a un terzo, della pena irrogata per questi ultimi reati. La continuazione tra reati. Si tratta dunque di stabilire se il giudice dell’esecuzione, in casi di sentenza di condanna in giudizio definito con rito ordinario per il reato più grave e di sentenza di applicazione della pena per il reato satellite art. 444 c.p.p. , nel determinare l’aumento di pena per questo, debba ridurre la pena in base al primo comma di tale norma motivando il quantum della riduzione disposta. Sul punto la Suprema Corte ha affermato che l’applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e reati giudicati con il rito abbreviato comporta che solo nei confronti di questi ultimi deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena. Ma tale principio non si applica al caso di specie, poiché nel giudizio abbreviato la riduzione di pena è attuata in misura automatica e predeterminata mentre nel patteggiamento la riduzione è rimessa esclusivamente all’accordo tra le parti. Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 19 ottobre 2018 – 19 marzo 2019, n. 12136 Presidente Mazzei – Relatore Esposito Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Gela, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza proposta da L.E. ai sensi dell’art. 671 c.p.p. di applicazione della continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze irrevocabili 1 sentenza del Tribunale di Gela del 24 ottobre 2013 di applicazione della pena di mesi otto e giorni dieci di reclusione ex art. 444 c.p.p. per i reati di cui all’art. 81 c.p., D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75 e art. 81 c.p. e D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 73 2 sentenza del Tribunale di Gela dell’8 marzo 2016 di condanna alla pena di anni uno di reclusione per i reati di cui all’art. 81 c.p. e D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 2. La pena è stata così rideterminata - pena base per la vicenda criminosa di cui alla sentenza sub 2 di anni uno di reclusione - aumentata per il reato di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75 di cui alla sentenza sub 1 di mesi quattro di reclusione - aumentata per il reato di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 73 di cui alla sentenza sub 1 di mesi uno di reclusione - pena complessiva finale di anni uno e mesi cinque di reclusione. 2. L. , a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione per mancata applicazione della riduzione per il rito ex art. 444 c.p.p. nel procedimento avente ad oggetto i reati satelliti. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Il ricorrente censura l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione, nell’applicare la continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati giudicati con rito ordinario più gravi e reati oggetto di sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. reati satelliti , non ha disposto la riduzione per il rito fino ad un terzo della pena irrogata per tali ultimi reati. Il thema decidendum, quindi, consiste nello stabilire se il giudice dell’esecuzione, in ipotesi di sentenza di condanna in giudizio definito con rito ordinario per il reato più grave e di sentenza di applicazione di pena, ex art. 444 c.p.p., per il reato o per i reati satelliti, nel determinare l’aumento di pena per quest’ultimo i , debba ridurre la pena ai sensi del comma 1 di tale disposizione, motivando il quantum della riduzione disposta. La questione non ha formato oggetto di pregresse specifiche decisioni di questa Corte, la quale peraltro ha recentemente affermato che l’applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e reati giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi - siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell’art. 442 c.p.p., comma 2, Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547 . Tale principio, sebbene affermato in tema di continuazione in executivis relativamente a reati giudicati con diverso rito, di cui quello abbreviato speciale come l’applicazione della pena su richiesta delle parti, non è applicabile alla fattispecie. Nel giudizio abbreviato, infatti, la riduzione è attuata in misura automatica e predeterminata, ope legis, mentre nel patteggiamento la riduzione non è di entità predeterminata ed è rimessa esclusivamente all’accordo tra le parti. Il venir meno del carattere negoziale della pena applicata su richiesta delle parti, per effetto della sua rideterminazione in sede esecutiva in continuazione con pene irrogate all’esito di giudizio ordinario, comporta la caducazione dell’intero patto. Al giudice della esecuzione spettano solo il potere - dovere di verificare in concreto la sussistenza dei presupposti cui l’ordinamento subordina l’applicazione della disciplina del reato continuato, fra i quali la mancanza della condizione ostativa espressa dall’art. 671 c.p.p., comma 1, e di valutare la congruità della pena unica determinata ai fini di quanto previsto dall’art. 27 Cost., comma 3, Corte Cost. ord. n. 37 del 12 febbraio 1996 Corte Cost. sent. n. 313 del 2 luglio 1990 . In conclusione, per effetto dell’accoglimento dell’istanza di applicazione della continuazione tra reati di cui a più sentenze rese all’esito di giudizio ordinario e di procedimento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., sia se si tratti di rideterminazione di pena proposta in sede di cognizione sia se formulata in sede esecutiva, l’accordo tra pubblico ministero e imputato sulla pena, concluso durante le indagini preliminari o nell’ambito del giudizio di cognizione,vengono meno l’unificazione di reati giudicati all’esito di giudizio ordinario con quelli giudicati a norma dell’art. 444 c.p.p. non impone la diminuzione di pena per questi ultimi assunti come reati satelliti, fermo restando l’obbligo di commisurare l’aumento di pena nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 81 c.p. e art. 671 c.p.p., comma 2, e, in,ogni caso, di non applicare per i singoli reati unificati frazioni di pene superiori a quelle determinate dal giudice della cognizione. 2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali art. 616 c.p.p. . P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.