Il consenso dell’avvocato domiciliatario sull’elezione di domicilio presso il suo studio

In caso di elezione di domicilio presso lo studio del difensore nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p. effettuata in udienza, la condotta del difensore domiciliatario che non si opponga a tale elezione deve essere qualificata come un assenso all’elezione stessa.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11936/19, depositata il 18 marzo. Il fatto. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza del difensore di un imputato volta ad ottenere la dichiarazione di non esecutività della sentenza emessa dal medesimo giudice a seguito di convalida dell’arresto e giudizio direttissimo. Avverso tale pronuncia, la difesa ricorre in Cassazione sostenendo l’invalidità dell’elezione di domicilio presso lo studio del difensore ex art. 97, comma 4, c.p.p. operata dall’imputato per mancanza del consenso del legale, circostanza da cui sarebbe discesa la nullità della notifica della sentenza di condanna di cui l’imputato non aveva infatti avuto conoscenza. Elezione di domicilio. La Corte, nel rigettare il ricorso, sottolinea che, posto che l’elezione di domicilio presso lo studio del difensore nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p. era stata effettuata in udienza con l’assistenza dell’interprete, la condotta del difensore domiciliatario che non si era opposto a tale elezione è stata correttamente interpretata come un assenso che rendeva di conseguenza efficace l’elezione stessa. Ne consegue che la notifica della sentenza tradotta nella lingua dell’imputato era stata ritualmente effettuata presso il domicilio eletto, mentre la mancata conoscenza della stessa da parte del ricorrente non può essere ricondotta al caso fortuito ma al disinteresse del soggetto che aveva evitato di recarsi presso il difensore.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 18 gennaio – 18 marzo 2019, n. 11936 Presidente Tardio – Relatore Rocchi Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza del difensore di G.I. di declaratoria di non esecutività della sentenza emessa dallo stesso Giudice il 24/10/2017, irrevocabile l’11/12/2017. In sede di convalida dell’arresto e giudizio direttissimo, l’imputato aveva eletto domicilio presso il difensore nominato ex art. 97 c.p.p., comma 4, anziché presso lo studio del difensore d’ufficio si trattava, tuttavia, di un atto valido da parte dell’imputato, che in udienza era assistito da interprete l’imputato aveva preferito rapportarsi con il legale che in quel momento lo assisteva e con il quale interloquiva egli non poteva, quindi, lamentare la mancata conoscenza della traduzione della sentenza, che era stata, appunto, notificata presso il difensore ex art. 97 c.p.p., comma 4. 2. Ricorre per cassazione il difensore di G.I. , deducendo violazione di legge processuale. La elezione di domicilio presso lo studio del difensore ex art. 97 c.p.p., comma 4, operata dall’imputato non era valida in quanto il, legale non aveva dato il consenso espresso ai sensi dell’art. 162 c.p.p., comma 4 bis del resto l’imputato, rimesso in libertà dopo l’udienza, non aveva mantenuto i contatti con il legale e, quindi, non aveva potuto leggere la sentenza tradotta nella sua lingua. La notifica era, quindi, nulla e la sentenza non poteva essere ritenuta irrevocabile. In un secondo motivo il ricorrente deduce l’assenza di motivazione sul rigetto della richiesta di restituzione nel termine per impugnare. G. richiede la restituzione nel termine in quanto l’elezione di domicilio presso lo studio del difensore ex art. 97 c.p.p., comma 4, ha paralizzato il suo diritto di impugnazione, rientrando nel caso fortuito egli non aveva alcuna traccia scritta dell’elezione di domicilio effettuata e del difensore da contattare per ricevere la sentenza. All’udienza davanti al giudice dell’esecuzione, G. aveva confermato di non avere ricevuto la sentenza tradotta in arabo. Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore generale Dott. Sante Spinaci, nella requisitoria scritta conclude per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Poiché l’elezione di domicilio presso lo studio del difensore nominato ex art. 97 c.p.p., comma 4, era stata effettuata in udienza, con l’assistenza dell’interprete, la condotta del difensore domiciliatario che non si era opposto a tale elezione integrava senza dubbio un assenso, che rendeva efficace l’elezione di domicilio. Di conseguenza, la notifica della sentenza tradotta in arabo era stata ritualmente effettuata presso il domicilio eletto, mentre la mancata conoscenza della stessa da parte dell’imputato non poteva essere in alcun modo ritenuta frutto di caso fortuito, ma del disinteresse dell’imputato che non si era recato a tale domicilio per leggere il documento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.