Mancata lettura della motivazione della sentenza e termine per impugnare

In tema di termine utile per proporre impugnazione, la lettura contestuale del dispositivo e della motivazione deve essere certa in tutte le sue componenti sia formalmente che storicamente.

Sul tema la Corte di Cassazione con sentenza n. 11696/19, depositata il 18 marzo chiamata a dirimere una questione di diritto relativa alla dichiarazione da parte del giudice del merito di non doversi procedere nei confronti dell’imputata in ordine al reato ascrittole per irreversibile incapacità di partecipare coscientemente al processo, ex art. 72- bis c.p.p. constatando che ella era sottoposta a misura di sicurezza del ricovero presso una struttura psichiatrica, in relaziona ad un altro procedimento. Avverso tale decisione il PM propone ricorso per cassazione sostenendo che, pur essendo stata la sentenza depositata nel corso dell’udienza, durante la stessa non è stata data lettura della motivazione, non risultando ciò dal verbale, cosicché il termine di proposizione per il gravame è quello di 30 giorni, ai sensi dell’art. 585, comma 2, lett. c , c.p.p Il termine per proporre impugnazione. Al riguardo la Suprema Corte ha statuito che in tema di termine utile per proporre impugnazione, poiché alle diverse modalità di pubblicazione della sentenza conseguono effetti diversi ai fini della determinazione di tale termine e del suo decorso, la lettura contestuale del dispositivo e della motivazione deve essere certa in tutte le sue componenti sia formalmente che storicamente. A tale scopo il dato processuale deve ritenersi incontestabile qualora risulti non solo dalla intestazione della decisione ma anche dal verbale di udienza. Ebbene, nel caso in esame, non è contestato che la motivazione sia stata redatta insieme con il dispositivo tanto è vero che il verbale dà atto che la sentenza è depositata in udienza. Dunque non è la materiale lettura che fa decorrere il termine per la parte che deve considerarsi presente e non lo è, ma la sua pubblicazione nella forma della lettura che potrebbe avvenire anche nell’assenza fisica di tutte le parti, ma che costituisce un adempimento che precede il deposito in cancelleria, il quale deve essere immediatamente successivo la pubblicazione della sentenza, qualora ciò sia avvenuto nella forma di cui all’art. 545 c.p.p., cioè dopo la lettura del dispositivo. Alla luce di ciò il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 20 dicembre 2018 – 18 marzo 2019, n. 11696 Presidente Di Salvo – Relatore Nardin Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 16 maggio 2018/A Tribunale di Palmi ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di B.P. per il reato di cui alla L. n. 115 del 2002, art. 95, per incapacità irreversibile di partecipare coscientemente al processo ex art. 72 bis c.p.p., dando, peraltro, atto che la medesima era sottoposta a misura di sicurezza del ricovero presso struttura psichiatrica, in relazione ad altro procedimento. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso, con atto del 14 giugno 2018, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palmi, affidandolo ad un unico motivo. Preliminarmente sottolinea la tempestività dell’impugnazione osservando che, pur essendo stata la sentenza depositata nel corso dell’udienza, durante la medesima udienza non è stata data lettura della motivazione, ciò non risultando dal verbale, sicché il termine per la proposizione del gravame, ai sensi dell’art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c , è quello di trenta giorni. Lamenta la violazione della legge processuale ed in particolare dell’art. 72 bis c.p.p., come introdotto dalla L. n. 103 del 2017. Rileva che la nuova disposizione dà prevalenza alle esigenze di tutelare la collettività dalla pericolosità sociale dell’imputato, prevedendo che l’improcedibilità non possa essere dichiarata quando ricorrano i presupposti per una misura di sicurezza. Osserva che, nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto accertata incapacità irreversibile di B.P. di partecipare al processo sulla base di una consulenza tecnica la cui relazione è stata acquisita al fascicolo del dibattimento, dalla quale emerge la pericolosità della medesima per i tratti patologici della sua personalità, e sulla base della sottoposizione dell’imputata a misura di sicurezza del ricovero in struttura psichiatrica, disposta in altro procedimento. Assume che l’art. 72 bis cit. non fa menzione dell’applicazione della misura in concreto, riferendosi solo alla sussistenza dei presupposti dell’applicazione, ai sensi dell’art. 202 c.p.p., e cioè della provata commissione del reato e della pericolosità sociale, entrambi sussistenti secondo la stessa sentenza del Tribunale. In simile ipotesi, nondimeno, il giudice avrebbe dovuto applicare un’ulteriore misura di sicurezza e non disporre il proscioglimento per irreversibile incapacità di partecipare al processo. Conclude per l’annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto oltre il termine di cui all’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a , versandosi in un’ipotesi di motivazione redatta ai sensi dell’art. 544, comma 1 c.p.p 2. Suddetta disposizione richiamata dall’art. 585, comma 1, lett. a , nel disciplinare la redazione della sentenza contestuale, ovverosia di quella sentenza i cui motivi sono redatti immediatamente, dispone che la motivazione sia redatta subito dopo la redazione e la sottoscrizione del dispositivo da parte del presidente, a seguito della deliberazione. 3. Ora, le modalità di pubblicazione della sentenza, previste dall’art. 545 c.p.p., comma 1, che stabilisce che essa intervenga mediante lettura del dispositivo in udienza, non involgono necessariamente anche la motivazione ai sensi del comma 2, della norma. Ed infatti, la lettura della motivazione, redatta ai sensi dell’art. 544 c.p.p., che segue quella del dispositivo e che può essere sostituita con un’esposizione riassuntiva dei motivi, ha la funzione di fare decorrere il termine per l’impugnazione per le parti che sono o debbono essere presenti all’udienza. 4. Per questo la giurisprudenza di questa Corte ritiene necessario che la lettura della motivazione contestuale risulti non solo dal testo della sentenza ma dal verbale di udienza Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16723, Ud. 16/03/2001, Rv. 218720 . In particolare, questa Corte ha statuito che In tema di termine utile per proporre impugnazione, poiché alle diverse modalità di pubblicazione della sentenza conseguono effetti diversificati ai fini della determinazione di tale termine e del suo decorso, la contestuale lettura del dispositivo e della motivazione deve essere formalmente e storicamente certa in tutte le sue componenti. A tal fine, il dato processuale deve ritenersi incontestabile qualora risulti, non solo dalla intestazione della decisione, relativa al dispositivo di sentenza e contestuale motivazione, ma anche dal verbale di udienza. D’altronde, la sottoscrizione del predetto verbale anche da parte dell’ausiliario che assiste il giudice, è volta a garantire - con profili di responsabilità penale per un eventuale falso ideologico - la corrispondenza tra quanto attestato e quanto accaduto Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1742 del 19/04/1999 c.c., Rv. 214468 così Sez. 1, Sentenza n. 16723 del 16/03/2001 Ud. dep. 24/04/2001 così Sez. 2, Sentenza n. 8043 del 09/02/2010 Cc. - dep. 01/03/2010 Sez. 4, Sentenza n. 20998 del 26/04/2016 Cc. dep. 19/05/2016 . 5. Nel caso di specie non è contestato che la motivazione sia stata redatta insieme con il dispositivo, tanto è vero che il verbale dà atto che la sentenza è depositata in udienza. Ciò significa, nondimeno, che la sentenza fa parte del verbale di causa, soddisfacendo il requisito della pubblicazione della motivazione contestuale al dispositivo e consentendo pertanto di fissare il dies a quo per il decorso del termine per impugnare. 6. Va, infatti, osservato che il disposto dell’art. 545 c.p.p., comma 3, introduce una presunzione assoluta di conoscenza dell’atto le parti che ‘devono considerarsi presentì, e cioè anche per coloro che non lo sono ma che debbono essere considerati tali. Si pensi all’ipotesi di cui all’art. 475 c.p.p., comma 2, dell’imputato allontanato per la sua condotta processuale, impediente il regolare svolgimento del processo, che tuttavia è considerato presente e rappresentato dal difensore. Oppure la parte civile o il responsabile civile che dopo avere partecipato alla discussione si allontanino, senza ripresentarsi per la lettura del dispositivo. In queste, come in altre ipotesi, la parte è fisicamente assente, ma giuridicamente presente, in forza di una finzione giuridica e la sua conoscenza dell’atto pronunciato e letto in udienza si fonda sulla presunzione assoluta introdotta con l’art. 545 c.p.p., comma 3. 7. Non è la materiale lettura, dunque, che fa decorrere il termine per la parte che deve considerarsi presente e non lo è, ma la sua pubblicazione nella forma della lettura, che potrebbe anche avvenire nell’assenza fisica di tutte le parti, ma che costituisce, nondimeno, un adempimento che precede il deposito in cancelleria previsto dall’art. 548 c.p.p., che deve essere immediatamente successivo la pubblicazione della sentenza, allorquando ciò sia avvenuto nelle forme di cui all’art. 545 c.p.p., cioè dopo la lettura del dispositivo. 8. Questa premessa consente di concludere affermando che laddove dal verbale di causa risulti che la sentenza fa parte integrante del verbale medesimo, essendo depositata in udienza, ancorché il verbale non specifichi che è intervenuta la lettura, deve ritenersi integrata la modalità di pubblicazione di cui all’art. 545 c.p.p., comma 2, posto che la verbalizzazione dà atto di contenere il provvedimento decisionale conclusivo del processo. 9. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.