Condomina dice “no” alla propria quota di spese e annuncia di voler adire le vie legali: non è diffamazione

Cade definitivamente l’ipotesi accusatoria nei confronti di una donna. Quest’ultima ha spedito una raccomandata per mettere in discussione il proprio obbligo di contribuire al pagamento dell’onorario di un avvocato che ha rappresentato il condominio. Legittime e congrue, secondo i Giudici, le espressioni da lei utilizzate.

Scontro sulla distribuzione delle spese, come da tradizione condominiale. Riflettori puntati, in particolare, sul pagamento dell’onorario a un avvocato. Su questo fronte una condomina respinge l’idea di dover versare la propria quota e con una raccomandata ad hoc preannuncia l’intenzione di adire le vie legali per fare chiarezza sulla vicenda, chiamando in causa non solo l’avvocato ma anche altri due condomini e parlando di palese conflitto d’interessi . Il concetto è forte ma espresso in modo rigoroso, e per questo i Giudici fanno cadere l’accusa di diffamazione ai danni dei destinatari della missiva Cassazione, sentenza n. 10389/19, sez. V Penale, depositata l’8 marzo . Chiarezza. A fare chiarezza in modo definitivo è la Cassazione, che esclude ogni ipotesi accusatoria nei confronti della condomina autrice della missiva con cui aveva preannunciato l’intenzione di promuovere una causa civile per fare chiarezza sulla gestione del condominio e, in particolare, sul pagamento di un avvocato . Chiari i dettagli della vicenda. La donna sotto processo ha inviato una raccomandata a due condomini e al legale, contestando la decisione di promuovere una lite coinvolgendo il condominio, parlando di palese conflitto di interessi dei destinatari della missiva con la tutela dell’intera compagine condominiale e annunciando di voler dare corso all’accertamento giudiziale della responsabilità dei destinatari della raccomandata . E a fronte di questi elementi è evidente, secondo i Giudici, che il testo vergato dalla donna non ha alcun contenuto lesivo della dignità o della onorabilità delle persone chiamate in causa. Anzi, ella manifesta il convincimento di non essere tenuta a concorrere alle spese condominiali per il pagamento dell’onorario dell’avvocato . Impossibile, quindi, parlare di diffamazione , poiché le espressioni utilizzate non esorbitano nei toni e sono funzionali allo scopo perseguito .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 14 febbraio – 8 marzo 2019, n. 10389 Presidente Sabeone - Relatore Morosini Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Napoli ha assolto V.M.A.G. dal reato di diffamazione, in danno di D.P.C. , riconoscendo l’operatività della causa di non punibilità di cui all’art. 598 c.p 2. Avverso detta pronuncia ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, articolando un motivo con il quale denuncia violazione di legge, deducendo che l’art. 598 c.p. sì applica a scritti e discorsi pronunciati dinanzi alla autorità giudiziaria non a missive che preannunciano l’intenzione di promuovere una causa civile. Considerato in diritto 1. La questione giuridica posta con il ricorso è fondata, tuttavia deve essere rilevata di ufficio, ex art. 129 c.p.p., comma 2, l’insussistenza del fatto. 2. Secondo il capo di imputazione e la sentenza, l’imputata ha inviato al querelante D.P.C. , all’avv. D’Alessandro e a un terzo condomino una lettera raccomandata contenente espressioni del seguente tenore per aver promosso una lite .in spregio di una delibera assembleare autorizzavi . non ricevendo alcuna dichiarazione liberatoria dell’avv. Dalessandro darò corso giudiziale all’accertamento della responsabilità di entrambi i destinatari della presente . stante il palese conflitto di interessi dei destinatari della presente con la tutela dell’intera compagine condominiale . È vero che in tal caso la causa di non punibilità di cui all’art. 598 c.p. non può trovare applicazione, in quanto la stessa attiene agli scritti difensivi in senso stretto da ultimo Sez. 5, n. 39486 del 06/07/2018, Ruggieri, Rv. 273888 01 , tuttavia emerge ictu oculi l’insussistenza del reato di diffamazione. La missiva non ha alcun contenuto lesivo della dignità o della onorabilità delle persone offese profilo del tutto ignorato dal ricorso poiché manifesta soltanto il convincimento dell’imputata di non essere tenuta a concorrere alle spese condominiali per il pagamento dell’onorario all’avv. D’Alessandro cfr. pag. 2 sentenza impugnata . Le espressioni utilizzate non esorbitano nei toni e sono funzionali allo scopo perseguito. 3. Discende l’annullamento della sentenza senza rinvio, perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.