Revoca della patente per chi guida ubriaco, ma non per colui che evita l’alcoltest. Ingiusta disparità di trattamento?

Non vi è alcun problema di disparità di trattamento di situazioni simili tra la disposizione che prevede la revoca della patente per la guida in stato di ebbrezza e quella che dispone la sospensione della patente per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico. Infatti, dette fattispecie sono diverse e, dunque, prospettano ratio differenti.

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10038/19, depositata il 7 marzo. Il caso. La Corte d’Appello veneziana confermava la sentenza emessa a seguito del giudizio abbreviato con cui l’imputato veniva dichiarato responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza e per aver, di conseguenza, provocato un incidente, reati di cui all’art. 186, comma 2, lett. c e comma 2 -bis c.d.s La condanna, in particolare, prevedeva, oltre alla pena detentiva e pecuniaria, la confisca della vettura e la revoca della patente di guida. L’imputato ricorre in Cassazione sostenendo la violazione degli artt. 3 Cost. e 186 c.d.s Il ricorrente, di preciso, sostiene che l’attuale dettato normativo di cui all’art. 186 c.d.s. comporti una disparità di trattamento tra la sanzione disposta per il soggetto che, una volta commesso l’incidente, viene sorpreso in stato di ebbrezza ex comma 2 e 2 -bis e la sanzione a carico di colui che, dopo il sinistro, si rifiuti di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico ex art. 186, comma 7, c.d.s. . Infatti nel secondo caso, aggiunge il ricorrente, per il reo è prevista esclusivamente la sospensione della patente. La ratio dei due precetti. Sul punto la Suprema Corte evidenzia che tra le disposizioni ex comma 2, 2 -bis e 7 dell’art. 186 c.d.s. non sussiste alcun problema di disparità di trattamento di situazioni simili . Infatti le norme in oggetto, oltre a riferirsi a fattispecie differenti, prospettano una ratio differente. L’ipotesi di guida in stato di ebbrezza con incidente stradale, precisa la Corte, prospetta un pericolo per la collettività , pericolo generato ed esasperato dalla condizione di intossicazione alcolica . Diversamente, nel caso del rifiuto di cui al comma 7, ciò che viene in rilievo è il comportamento negativo del soggetto, comportamento che è volto a ostacolare l’attività di controllo per la sicurezza stradale. In definitiva, secondo la S.C. la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 186 c.d.s prospettata dall’imputato, è manifestatamente infondata e, dunque, il ricorso va rigettato.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 7 novembre 2018 – 7 marzo 2019, n. 10038 Presidente Izzo - Relatore Dawan Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Venezia, con pronuncia resa il 21/09/2017, ha confermato la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato che - dichiarato T.E. responsabile del reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c e comma 2-bis commesso in $ - lo condannava alla pena sospesa di mesi 4 di arresto ed Euro 1.400 di ammenda, oltre alla confisca della vettura e alla revoca della patente di guida. 2. Avverso la sentenza di appello, l’imputato ricorre per cassazione articolando un unico motivo in cui deduce violazione di legge in relazione all’art. 3 Cost. e all’art. 186 C.d.S. e vizio di motivazione. Il motivo si incentra sulla dichiarata - da entrambi i Giudici del merito manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 186. In particolare, il ricorrente sostiene che l’attuale dettato normativo dell’art. 186 C.d.S., comporti una disparità di trattamento tra la sanzione a carico del soggetto che, dopo aver commesso un incidente, viene trovato in stato di ebbrezza e il soggetto che, dopo il sinistro, rifiuti di sottoporsi all’accertamento. Nel primo caso, infatti, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida mentre, nel secondo, per il soggetto non recidivo esclusivamente quella della sospensione. Nel caso in esame, dunque, se l’odierno imputato avesse opposto il rifiuto a sottoporsi all’accertamento etilometrico, avrebbe ottenuto un trattamento sanzionatorio più mite. 3. Il ricorso è infondato e deve, quindi, essere rigettato. La questione su cui il ricorrente articola il motivo è stata già respinta con motivazione congrua dai Giudici del merito. In particolare, la sentenza impugnata esattamente afferma che non vi è alcuna similitudine tra le condotte sanzionate dalle distinte disposizioni incriminatrici dell’art. 186 C.d.S., commi 2 e 2-bis e il comma 7 del medesimo articolo e, pertanto, non può porsi un problema di disparità di trattamento di situazioni simili. Nell’ipotesi di guida in stato di ebbrezza con incidente stradale, ricorda la Corte di Venezia, ci si trova in un contesto di pericolo per la collettività, generato ed esasperato dalla condizione di intossicazione alcolica. Nel caso del rifiuto, a venire in rilievo è invece un comportamento negativo comportante la frapposizione di ostacoli nell’attività di controllo per la sicurezza stradale. Distinta è, dunque, la ratio dei due precetti, rientrando, peraltro, nella discrezionalità del legislatore la diversità sanzionatoria delle singole fattispecie. 4. Il ricorso va dunque rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.