Formiche nelle bevande del distributore automatico: confermata la condanna

La Corte di Cassazione conferma la configurabilità del reato di detenzione per la vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione per il cui accertamento è sufficiente che le concrete modalità di conservazione dell’alimento siano idonee a determinare un pericolo di danno per i consumatori.

Così la sentenza n. 9279/19, depositata il 4 marzo. La vicenda. Il Tribunale di Messina condannava l’imputato per il reato di cui all’art. 5, comma 1, lett. d , l. n. 238/1962 disciplina igienica delle sostanze alimentari , aver distribuito bevande invase da formiche tramite un distributore automatico posto presso un Ospedale della città. La sentenza viene impugnata con ricorso in Cassazione. Sussistenza del reato. Ai fini dell’accertamento del reato di cui in parola, e in particolare per l’accertamento della condotta di detenzione per la vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione, la Corte ricorda che non è necessario procedere al prelievo di campioni laddove i prodotti si presentino all’evidenza mal conservati, posto che il mancato prelievo non comporta dunque alcuna nullità. Non è inoltre necessario l’accertamento di un danno alla salute, essendo al contrario sufficiente che le concrete modalità di conservazione siano idonee a determinare un pericolo di danno. Si tratta infatti di un reato di danno a tutela del c.d. ordine alimentare, volto ad assicurare che il prodotto giunga al consumatore con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura. Confisca. Risulta invece fondata la censura relativa alla carenza motivazionale in merito alla confisca della macchina erogatrice delle bevande. La Corte ricorda infatti che, in tema di confisca facoltativa, non è sufficiente che il provvedimento affermi che il bene è servito per commettere il reato. La natura cautelare della misura richiede infatti che la stessa sia diretta a prevenire la commissione di nuovi reati. La sentenza impugnata viene quindi annullata limitatamente alla disposta confisca con rinvio al Tribunale di Messina per un nuovo giudizio sul punto.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 30 novembre 2018 – 4 marzo 2019, n. 9279 Presidente Ramacci – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Messina con sentenza del 12 febbraio 2018 ha condannato P.R. alla pena di Euro 6.000,00 di ammenda, per il reato di cui alla L. n. 238 del 1962, art. 5, comma 1, lett. D, perché in qualità di legale rappresentante della ditta SEBAR s.r.l., proprietaria di distributore automatico di bevande posto presso il Policlinico di Messina, padiglione CLOPD distribuiva per il consumo sostanze alimentari invase da parassiti, segnatamente delle bevande al cui interno venivano rinvenute formiche. Commesso il omissis . 2. P.R. ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2. 1. Vizio di motivazione con travisamento della prova. Gli elementi di prova per la condanna del ricorrente sono consistiti nelle dichiarazioni testimoniali e nel verbale di P.G. acquisito. La difesa aveva sostenuto che nessun rimprovero poteva muoversi al ricorrente in quanto le formiche erano presenti anche all’esterno del distributore di bevande. L’incuria era, pertanto, ascrivibile alle condizioni della struttura sanitaria e non a chi gestiva la macchina erogatrice di alimenti e bevande. Il teste N.F. , della prevenzione ASP di Messina, ha riferito che le formiche erano nel beccuccio dell’erogazione delle bevande, ma soprattutto si concentravano nella parte esterna della macchina erogatrice. Le formiche, quindi, erano entrate nella macchina erogatrice dall’esterno, in relazione alle condizioni igieniche dell’ospedale. Inoltre nessun controllo è stato effettuato sui singoli dispenser contenenti le sostanze alimentari e le bevande, con incertezza della presenza delle formiche nella polvere liofilizzata o nei liquidi. 2. 2. Violazione di legge art. 240 c.p.p. per la disposta confisca della macchina erogatrice. È stata disposta la confisca e la distruzione della macchina erogatrice delle bevande, senza nessuna motivazione. Potevano confiscarsi e distruggersi le sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione o alterati , ma non certo la macchina erogatrice. Nessun nesso di pertinenzialità è stato rappresentato nella motivazione della sentenza. Non è stato indicato neanche il riferimento normativo della confisca se per il comma 1 o per il comma 2, dell’art. 240 c.p.p Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato limitatamente alla confisca di quanto in sequestro, inammissibile nel resto, per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità, peraltro articolato in fatto, richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita. La sentenza impugnata con motivazione adeguata, non contraddittoria e non manifestamente illogica ha rilevato come il nelle bevande erogate dal distributore automatico erano presenti formiche in modo massiccio ben 57 formiche nel reperto analizzato in laboratorio la P.G. aveva accertato all’interno del distributore automatico e anche all’esterno, la presenza di numerose formiche. In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482 . In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante , su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo per cui sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965 . In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 - dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705 . La tesi prospettata dal ricorrente ovvero la necessità per la configurazione del reato di prove di laboratorio sui singoli dispenser per accertare se le formiche erano nelle polveri liofilizzate o nella sola bevanda , previo campionamento non può ritenersi fondata. Infatti, Per l’accertamento del reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b e d disciplina igienica delle sostanze alimentari , ed in particolare per l’accertamento della condotta di detenzione per la vendita di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione, non è necessario procedere al prelievo di campioni ove i prodotti alimentari si presentino all’evidenza mal conservati. La Corte ha altresì precisato che l’eventuale violazione delle norme sul prelievo di campioni, siccome si inquadra in un’attività preliminare e pre-processuale, non determina alcuna nullità Sez. 3, n. 14250 del 21/03/2006 - dep. 21/04/2006, Cilla, Rv. 23412101 vedi anche Sez. 3, n. 17009 del 26/02/2014 - dep. 17/04/2014, Iannone, Rv. 25900201 e Sez. 3, n. 12346 del 04/03/2014 - dep. 17/03/2014, Chen, Rv. 25870501 . 3. 1. Per la configurabilità del reato, inoltre, non è necessario l’accertamento di un danno alla salute, come costantemente ritenuto da questa Corte di Cassazione Il reato di detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, previsto dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b , è configurabile quando è accertato che le concrete modalità di conservazione siano idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento dell’alimento, senza che rilevi a tal fine la produzione di un danno alla salute, attesa la sua natura di reato di danno a tutela del c.d. ordine alimentare, volto ad assicurare che il prodotto giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura. In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse ravvisato gli estremi del reato in questione in una fattispecie di detenzione di 50 kg di hamburger freschi all’origine sottoposti irregolarmente a surgelazione in assenza di un piano di autocontrollo, dell’abbattitore termico e del termometro esterno Sez. 3, n. 40772 del 05/05/2015 - dep. 12/10/2015, Torcetta, Rv. 26499001 vedi anche Sez. 3, n. 19179 del 13/01/2015 - dep. 08/05/2015, Callegari, Rv. 26374101 . 4. Nessun travisamento della prova risulta commesso dal giudice che, con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità, ha correttamente valutato la presenza delle formiche all’esterno del distributore e l’ininfluenza di tale dato sulla responsabilità del ricorrente, in quanto il profilo della colpa è stato individuato nell’omessa corretta manutenzione, per evitare che gli insetti facessero ingresso all’interno del distributore automatico. Del resto la denuncia del travisamento è generica, e non sono allegate le prove ritenute travisate, si prospetta solo il dato della presenza delle formiche all’esterno che, però, risulta adeguatamente valutato dal Tribunale Il ricorso per cassazione, per difetto di motivazione in ordine alla valutazione di una dichiarazione testimoniale, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla integrale produzione dei verbali relativi o dalla integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, in quanto necessarie ai fini della verifica della corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione Sez. F, n. 32362 del 19/08/2010 - dep. 26/08/2010, Scuto ed altri, Rv. 24814101 vedi anche Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 - dep. 14/03/2012, S., Rv. 25234901 . La mancata allegazione dei verbali delle dichiarazioni testimoniali, non consente a questa Corte di legittimità di valutarne la rilevanza e soprattutto la decisività del resto il ricorso per cassazione si limita ad una generica critica di omessa considerazione, ma non rappresenta specificamente i motivi per cui la stessa dovrebbe ritenersi prova decisiva comunque, il Tribunale aveva adeguatamente valutato la presenza delle formiche all’esterno del distributore. 5. Sulla confisca, invece, il ricorso risulta fondato, in quanto la sentenza impugnata omette qualsiasi motivazione In tema di confisca facoltativa . non è sufficiente motivare il provvedimento che la dispone affermando che il bene è servito per commettere il reato, alla luce della natura cautelare della stessa che tende a prevenire la commissione di nuovi reati. Nella specie, la S. C. ha ritenuto inadeguata ed insufficiente la motivazione con cui i giudici avevano disposto la confisca di un automezzo utilizzato per il trasporto abusivo di rifiuti, limitandosi ad affermare che trattavasi di bene di pertinenza del reato Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017 - dep. 15/06/2017, Saldutti e altro, Rv. 27032401. La sentenza deve, quindi, annullarsi limitatamente alla disposta confisca di quanto in sequestro, con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo giudizio sul punto. Ai sensi dell’art. 624 c.p.p., comma 2, si dichiara irrevocabile l’accertamento di responsabilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Messina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.