Torna in carcere il detenuto ai domiciliari che non risponde al citofono

Il detenuto agli arresti domiciliari che si rende irrepebile agli accertamenti svolti dalla Polizia giudiziaria commette una trasgressione idonea a ripristinare la custodia cautelare in carcere.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8975/19, depositata il 1° marzo. Il caso. Un detenuto ristretto ai domiciliari vedeva ripristinata la custodia in carcere per la ritenuta assenza dal domicilio durante i controlli della Polizia Giudiziaria. Il Tribunale del riesame ripristinava però gli arresti domiciliari ritenendo insussistente la prova dell'allontanamento dal domiclio. La Procura Generale ricorre in Cassazione lamentando la violazione dell’art. 276, comma 1 -ter , c.p.p. Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte . La trasgressione. La S.C. ribadisce che spetta al detenuto ristretto agli arresti domiciliari predisporre tutte le cautele necessarie affinché gli strumenti, che consentono alla PG di effettuare i consueti controlli, risultino efficienti in tal senso. Infatti, la posizione del detenuto agli arresti domiciliari è equiparata a quella di chi si trovi in carcere. La Corte aggiunge di conseguenza che è ragionevole desumere la prova della trasgressione della misura da parte di chi non si rende contattabile mediante gli strumenti predisposti. Ebbene, la trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari determina, ex art. 276 c.p.p., comma 1 -ter la revoca obbligatoria della misura stessa, revoca a cui segue il ripristino della custodia cautelare in carcere, senza che al giudice, una volta accertata la trasgressione, sia riconosciuto un potere di rivalutazione delle esigenze cautelari . In conclusione, la S.C. accoglie il ricorso con rinvio al Tribunale di Cagliari.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 ottobre 2018 – 1 marzo 2019, n. 8975 Presidente Ramacci - Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. il Tribunale del riesame di Cagliari con ordinanza del 17 luglio 2018, ha sostituito la custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di S.P. , in riforma dell’ordinanza del 22 giugno 2018 della Corte di appello di Cagliari. 2. La Procura Generale presso la Corte di appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2. 1. Violazione di legge, art. 276 c.p.p., comma 1 ter. Il Tribunale ha sostituito la custodia cautelare in carcere, con gli arresti domiciliari sulla base della mancata prova dell’allontanamento dal domicilio dell’imputato il 25 febbraio 2018 e l’11 giugno 2018. L’imputato, nonostante la persistenza delle forze dell’ordine nel suonare il campanello della sua abitazione, non ha risposto, e quindi è stato giustamente ritenuto non presente nell’abitazione, dove scontava gli arresti domiciliari. La Polizia giudiziaria, infatti, non è obbligata ad accedere coattivamente nell’abitazione per un controllo diretto. Inoltre il secondo controllo, del giorno 11 giugno 2018, presenta un accertamento più approfondito prima si è suonato al campanello citofono condominiale da sotto, poi la P.G. ha suonato direttamente al campanello della porta dell’abitazione, al primo piano, per circa 5 minuti, con successiva sosta al passo carraio e pedonale per altri 3 minuti. La Polizia giudiziaria, quindi, ha impiegato una particolare accuratezza nel controllo, al contrario di quanto ha sostenuto il Tribunale nell’ordinanza impugnata. Il primo episodio non era stato escluso dalla Procura nella sua materialità, ma lo si era considerato occasionale al secondo episodio si è sostanziata una reiterata violazione dell’obbligo degli arresti domiciliari. 2. 2. Violazione di legge, art. 275 bis c.p.p L’ordinanza impugnata per escludere il braccialetto elettronico così ha motivato l’incontroversa osservanza per circa un biennio delle prescrizioni connesse agli arresti domiciliari rende irrilevante la previsione di strumenti di controllo elettronico dell’imputato . La nota del 3 luglio 2018 dei Carabinieri prova solo l’impossibilità di rilasciare alla difesa l’attestazione di tutti i controlli effettuati, presso il domicilio dell’imputato. La frequenza dei controlli poteva accettarsi, comunque, d’ufficio. La previsione del braccialetto elettronico non poteva conseguentemente derogarsi, solo perché, erroneamente da parte del Tribunale, è stato ritenuto osservato il divieto di allontanamento dal domicilio per due anni. L’art. 275 bis c.p.p. prevede, infatti, il controllo, mediante strumenti elettronici, con il consenso dell’imputato, quale metodo normale di esecuzione della misura degli arresti domiciliari. Il controllo elettronico può essere derogato in relazione alla natura ed al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Il Tribunale pertanto doveva disporre il braccialetto elettronico per gli arresti domiciliari, acquisendo il consenso dell’imputato. 2. 3. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. I controlli della P.G. non possono essere giornalieri, e nessun elemento aggiunge la citata nota del 3 luglio 2018 dei Carabinieri, che attesta solo l’impossibilità di rilasciare alla difesa la certificazione di tutti i controlli effettuati presso il domicilio dell’imputato. Conseguentemente nessun elemento positivo sussisteva per la revoca della custodia cautelare in carcere, e tantomeno per non disporre il controllo, mediante strumenti elettronici braccialetto . Ha chiesto pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato, relativamente al primo motivo - violazione di legge, art. 276 c.p.p., comma 1 ter -, che assorbe gli altri. Ai sensi dell’art. 276 c.p.p., comma 1 ter, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere salvo che il fatto sia di lieve entità . L’ordinanza impugnata ritiene non provati i due ingiustificati allontanamenti dal domicilio dell’imputato, rispettivamente il 25 febbraio 2018 e l’11 giugno 2018. Non analizza, quindi, neanche se i due fatti fossero o no di lieve entità”. Il detenuto S.P. nelle date indicate non è stato rinvenuto nella sua abitazione, dove era agli arresti domiciliari, e la Polizia Giudiziaria la prima volta ha suonato ripetutamente al campanello dell’abitazione, mentre la seconda volta, con accertamento più approfondito, ha prima suonato al campanello citofono condominiale e successivamente ripetutamente al campanello della porta dell’abitazione dell’imputato, sita al primo piano, per circa cinque minuti. Queste circostanze di fatto non sono state messe in discussione dall’ordinanza impugnata. Sul punto deve, pertanto, ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione Il detenuto agli arresti domiciliari deve porre in essere tutte le cautele necessarie affinché gli strumenti che consentono di effettuare i controlli della polizia giudiziaria, come il campanello e il citofono dell’abitazione in cui è ristretto, siano sempre efficienti, essendo la sua posizione equiparata a quella di chi si trova in carcere, con la conseguenza che è ragionevole desumere la prova della trasgressione della misura da parte di chi non si rende contattabile mediante l’uso di tali apparecchi Sez. 6, n. 19259 del 27/03/2014 - dep. 09/05/2014, Dolce, Rv. 26093801 . La duplice violazione degli obblighi deve ritenersi pertanto riscontrata, con la logica conseguenza dell’obbligatorio ripristino della custodia cautelare in carcere La trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari determina, ex art. 276 c.p.p., comma 1-ter, la revoca obbligatoria degli arresti domiciliari, seguita dal ripristino della custodia cautelare in carcere, senza che al giudice, una volta accertata la trasgressione, sia riconosciuto un potere di rivalutazione delle esigenze cautelari Sez. 4, n. 32 del 21/11/2017 - dep. 02/01/2018, Monno, Rv. 27169001 vedi anche Sez. 6, n. 3744 del 09/01/2013 - dep. 23/01/2013, Sina, Rv. 25429001 . L’ordinanza deve, quindi, annullarsi con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Cagliari. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Cagliari. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati significativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.