Falsificazione della carta d’identità con la sostituzione della foto: inevitabile la condanna

Ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 497-bis, comma 2, c.p., è sufficiente il possesso di una carta d’identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo in tal caso evidente la sua partecipazione alla contraffazione mediante la fornitura della propria fotografia.

Il caso. Con la sentenza n. 8174/19, depositata il 25 febbraio, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un imputato avverso la pronuncia con cui la Corte d’Appello di Napoli aveva confermato la condanna di prime cure per la falsificazione della carta d’identità, escludendo la configurabilità del c.d. falso grossolano. Il ricorrente deduce dinanzi alla Suprema Corte l’errata applicazione della legge penale perché il fatto avrebbe dovuto a suo dire essere qualificato ai sensi del combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p Possesso e fabbricazione di documenti falsi. Secondo la consolidata giurisprudenza, il reato di possesso e fabbricazione di documenti falsi art. 497- bis , comma 2, c.p. deve ritenersi integrato laddove il soggetto concorre nella contraffazione del falso documento valido per l’espatrio posseduto. A differenza dell’ipotesi prevista dalla comma 1 della norma citata che punisce il mero possesso del documento falso , la fattispecie è sorretta dalla ratio di punire in maniera più severa chi fabbrica o comunque forma il documento. Ne consegue che il possesso per uso personale rientra nella previsione di cui al comma 1 solo se il possessore non ha concorso nella contraffazione. In altre parole, la formulazione dell’art. 497- bis deve considerarsi lex specialis rispetto alla formulazione dell’art. 477 c.p. posto il riferimento ai documenti validi per l’espatrio. In conclusione, la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 22 novembre 2018 – 25 febbraio 2019, n. 8174 Presidente Morelli – Relatore De Gregorio Ritenuto in fatto Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la condanna in primo grado emessa in esito a giudizio abbreviato nei confronti del ricorrente L.G. , per il delitto ex art. 497 bis c.p., comma 2, aggravato dalla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Fatto del omissis . 1.Avverso la sentenza ha proposto ricorso la difesa dell’imputato censurando, con unico motivo, l’errata applicazione della legge penale in relazione alla norma incriminatrice di cui all’art. 497 bis c.p., comma 2, poiché il fatto avrebbe dovuto essere qualificato ai sensi del combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p 1.1.La Corte d’Appello aveva, in primo luogo, escluso che la falsificazione della carta d’identità fosse di tale evidenza da essere immediatamente percepibile, respingendo la configurabilità di un’ipotesi di falso grossolano di cui all’art. 49 c.p In secondo luogo, l’organo giudicante aveva asseverato la qualificazione della condotta delittuosa ai sensi dell’art. 497 bis c.p., comma 2, atteso che la fabbricazione o formazione di un di un documento falso rientrante nel novero di quelli validi per l’espatrio, unitamente al possesso del medesimo, integra il reato di cui all’art. 497 bis c.p., comma 2. Il ricorrente aveva censurato tale ultima argomentazione, obiettando che la condotta delittuosa concretizzatasi nella sostituzione della fotografia della carta d’identità, lasciando inalterati i dati anagrafici e gli altri elementi identificativi integra gli estremi della falsità materiale in certificato amministrativo, punibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p., in quanto la falsificazione stessa, seppur operata da terzi, deve essere stata necessariamente effettuata su richiesta dell’interessato. All’odierna udienza il PG, drssa Mignolo, ha concluso per l’inammissibilità. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.Occorre ribadire che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il reato di cui all’art. 497 bis c.p., comma 2, possesso e fabbricazione di documenti falsi è da ritenersi integrato quando il soggetto concorre nella contraffazione del falso documento valido per l’espatrio posseduto la ratio della previsione incriminatrice - che costituisce ipotesi autonoma di reato rispetto a quella del mero possesso prevista dall’art. 497 bis c.p., comma 1, - è, infatti, quella di punire in modo più severo chi fabbrica o, comunque, forma il documento, con la conseguenza che il possesso per uso personale rientra nella previsione di cui all’art. 497 bis c.p., comma 1, solo se il possessore non ha concorso nella contraffazione Sez. 5, Sentenza n. 5355 del 10/12/2014, Rv. 262221 . 2. Invero, in più occasioni questa Corte ha affermato che affinché si configuri il reato di cui all’art. 497 bis, comma 2, e non quello meno grave di cui al comma primo, è sufficiente il possesso da parte dell’imputato di una carta d’identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo in tal caso evidente la partecipazione di quest’ultimo alla contraffazione del documento tramite la fornitura della propria fotografia, come verificatosi nel caso in esame secondo gli accertamenti realizzati nei giudizi di merito. Sez. 5, N. 791 del 13/03/2018, Rv 25659 Sez 2, n. 15681 del 22/03/2016, Rv. 267791 . 3. Occorre, inoltre, osservare che l’art. 497 bis c.p. è stato introdotto dal D.L. 27 luglio 2005, n. 14 per far fronte alla richiesta di maggiore tutela in materia di immigrazione e che in proposito questa Corte ne ha dichiarato l’applicabilità in ogni caso, anche prescindendo da eventuali collegamenti del reo con ambienti terroristici Sez. 5, Sent. n. 9723 del 28/01/2009,Rv. 242772 . Pertanto,se la detenzione di un documento d’identità falso da parte di un privato poteva in precedenza essere ricondotta alla fattispecie risultante dal combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p. - come ha sostenuto il ricorrente - l’attuale formulazione dell’art. 497 bis c.p. non lascia margine di errore, in quanto è da considerarsi certamente quale lex specialis rispetto alla formulazione dell’art. 477 c.p., poiché si riferisce esclusivamente ai documenti validi per l’espatrio , categoria particolare all’interno del generale ambito dei certificati e autorizzazioni amministrative , cui la seconda fa riferimento. 4. Peraltro va osservato che le pronunzie citate dal ricorrente che avevano qualificato la sostituzione della fotografia apposta sulla carta di identità con quella di altro soggetto, mantenendo inalterati i dati anagrafici e gli altri elementi identificativi come falsità materiale in certificato amministrativo commesso da privato ai sensi degli artt. 477 - 482 c.p. appaiono riferibili al documento di identità non valido per l’espatrio ed a epoca precedente l’introduzione nel codice penale della norma incriminatrice di cui all’art. 497 bis c.p Sez. 5, Sentenza n. 6337 del 18/10/2013 Ud. dep. 10/02/2014 Rv. 258981. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro duemila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.