Carabiniere avvisato, detenuto salvato

L'art. 677, comma 2-bis, c.p.p. non contiene un mero obbligo formale, bensì un dovere funzionale alla verifica dell'idoneità del percorso alternativo alla detenzione richiesto. La comunicazione del domicilio imposta dalla norma non necessità di specifiche formalità.

E' quanto affermato dalla sentenza n. 8029/2019, depositata il 21 febbraio. Il fatto. Un condannato avanzava istanza presso il Tribunale di sorveglianza per ottenere la concessione del beneficio della detenzione domiciliare. La richiesta veniva dichiarata inammissibile per carenza dei requisiti di cui all'art. 677, comma 2- bis , c.p.p. in particolare, all'istante veniva contestato di non aver comunicato il trasferimento del proprio domicilio. L'interessato ricorreva per cassazione, lamentando la violazione della legge – proprio con riferimento all'applicazione dell'art. 677, comma 2- bis , c.p.p L'impugnante rilevava come egli avesse provveduto a comunicare il cambio di domicilio alle forze dell'ordine tanto del Comune di provenienza, quanto di quello di nuovo trasferimento. Comunicazione del cambio di domicilio sostanza batte forma. Gli Ermellini hanno ritenuto fondato il ricorso. In via preliminare, il Collegio ha sottolineato come le affermazioni dell'impugnate, con riferimento alla comunicazione del trasferimento, risultino veritiere. I Giudici del Palazzaccio hanno, poi, ricordato che l'art. 677, comma 2- bis , c.p.p. non impone un obbligo meramente formale, bensì un dovere funzionale alla verifica dell'idoneità del percorso trattamentale richiesto. Quindi fondamentale, nel caso di specie, è capire se le modalità con cui è avvenuta la comunicazione siano idonee. A questo proposito, la Corte ha ricordato l'orientamento delle Sezioni Unite per cui l'istanza per la concessione di una misura alternativa alla detenzione deve essere accompagnata dall'elezione del domicilio. La valutazione in merito all'assolvimento di tale obbligo deve essere effettuata sul fatto concreto, con riferimento all'instaurazione di un adeguato procedimento di sorveglianza e alle finalità rieducative, per il monitoraggio della condotta. Peraltro, ha chiosato il Collegio, l'art. 677, comma 2- bis , c.p.p. non richiede che la comunicazione del domicilio sia posta in essere con specifiche formalità. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 23 gennaio – 21 febbraio 2019, n. 8029 Presidente Bonito – Relatore Centonze Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania dichiarava inammissibile l’istanza di concessione del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare presentata da M.A. , in relazione alla pena di un anno di reclusione irrogatagli con la sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Catania il 17/12/2010, non risultando rispettate le formalità previste dall’art. 677 c.p.p., comma 2-bis. La declaratoria di inammissibilità veniva pronunciata sull’assunto che M. , nell’originaria istanza, dopo avere eletto domicilio a omissis , in Via omissis , a seguito degli accertamenti svolti dai militari della Stazione dei Carabinieri di omissis , risultava essersi trasferito nel Comune di omissis , senza avere provveduto a comunicare tale trasferimento al Tribunale di sorveglianza di Catania. 2. Avverso tale ordinanza M.A. , a mezzo dell’avv. Pietro Russo, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 677 c.p.p., comma 2-bis, in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità censurata, che era stata pronunciata dal Tribunale di sorveglianza di Catania sull’assunto che il ricorrente non aveva rispettato le formalità previste dall’art. 677 c.p.p., comma 2-bis, senza tenere conto che la variazione del domicilio era stata comunicata tempestivamente, dapprima, alla Stazione dei Carabinieri di omissis e, successivamente, alla Stazione dei Carabinieri di omissis , competente in relazione al comune nel quale il ricorrente si era trasferito. Ne discendeva che, al contrario di quanto erroneamente affermato nel provvedimento impugnato, M. aveva rispettato gli oneri previsti dall’art. 677 c.p.p., comma 2-bis, e che la mancata comunicazione della variazione di domicilio al Tribunale di sorveglianza di Catania doveva essere attribuita esclusivamente alle forze dell’ordine territorialmente competenti, alle quali il ricorrente si era diligentemente rivolto. Queste ragioni imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto da M.A. è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva preliminarmente il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui nella richiesta di misura alternativa alla detenzione proposta da M.A. si indicava, quale domicilio eletto, quello di omissis , Via omissis , dove risiedeva al momento della presentazione dell’istanza, pervenuta nella cancelleria del Tribunale di sorveglianza di Catania il 10/05/2017. Costituisce un dato processuale parimenti incontroverso quello secondo cui dal Comune di omissis , indicato quale domicilio eletto al momento della presentazione dell’istanza presupposta, M. si trasferiva il 14/02/2018, per andare a risiedere nel Comune di omissis , come accertato dai carabinieri della Stazione di omissis . In questa cornice, secondo quanto dedotto dal ricorrente, la variazione del domicilio eletto in seno all’originaria istanza di detenzione domiciliare era stata comunicata dal ricorrente, dapprima, alla Stazione dei Carabinieri di omissis e, successivamente, alla Stazione dei Carabinieri di omissis . Ne conseguiva che M. aveva rispettato gli oneri previsti dall’art. 677 c.p.p., comma 2-bis, e che la mancata comunicazione della variazione di domicilio al Tribunale di sorveglianza di Catania doveva essere attribuita esclusivamente ai carabinieri sopra richiamati, ai quali l’istante si era diligentemente rivolto. 3. Tanto premesso, deve rilevarsi che l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 677 c.p.p., comma 2-bis, non possiede una valenza meramente formale, ma si collega alla necessità di una verifica della condizione anagrafica del condannato non detenuto, che non può essere meramente cartolare, essendo funzionale alla valutazione dell’idoneità del percorso trattamentale richiesto, imposta dalla previsione dell’art. 677 c.p.p., comma 2-bis, a tenore della quale Il condannato, non detenuto, ha l’obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l’elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’art. 161 . Si tratta, allora, di verificare se le modalità con cui M.A. aveva comunicato la modifica del domicilio eletto in seno all’istanza di concessione della detenzione domiciliare presentata presso il Tribunale di sorveglianza di Catania - rivolgendosi ai militari delle Stazioni dei Carabinieri di omissis e di - potessero concretizzare una violazione dell’art. 677 c.p.p., comma 2-bis. A tale quesito deve fornirsi risposta negativa. Osserva il Collegio che il comportamento tenuto da M. , alla luce dell’istanza di concessione del beneficio penitenziario in esame, deve ritenersi rispettoso degli obblighi previsti dall’art. 677 c.p.p., comma 2-bis, così come interpretato dalle Sezioni unite, secondo cui La richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 6, deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010, Mammoliti, Rv. 246720 . Si consideri, in proposito, che l’assolvimento di tale onere comunicativo che comporta l’indicazione formale del domicilio eletto - che il condannato non detenuto deve effettuare al momento della presentazione dell’istanza di misura alternativa alla detenzione - e dell’eventuale mutamento, così come prescritto dall’art. 677 c.p.p., comma 2-bis, deve essere valutato tenuto conto delle circostanze del caso concreto, attraverso il vaglio delle modalità con cui l’istante ha assolto a tali obblighi. Queste conclusioni discendono dal fatto che la sanzione dell’inammissibilità, prevista dall’art. 677 c.p.p., comma 2-bis, trova la sua ragione giustificatrice nell’esigenza di una corretta e sollecita instaurazione del procedimento di sorveglianza, tenuto conto del suo oggetto e delle sue finalità esigenze, queste, rispetto alle quali occorre differenziare l’indicazione domiciliare effettuata in seno all’istanza originaria dalle successive modifiche, che possono essere comunicate - come nel caso in esame - anche attraverso forme equiparabili a quelle previste nel primo periodo della stessa disposizione, purché non lascino residuare dubbi sull’effettivo domicilio dell’istante. Occorre, al contempo, evidenziare che la necessità di individuare con certezza il domicilio dell’istante, ai sensi dell’art. 677 c.p.p., comma 2-bis, risponde a un’ulteriore esigenza, connaturata alle finalità rieducative perseguite dalle misure alternative alla detenzione, che impongono di monitorare la condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 . Ricostruiti in questi termini gli obblighi comunicativi prescritti dall’art. 677 c.p.p., comma 2-bis, deve rilevarsi che il ricorrente aveva comunicato il trasferimento della sua residenza dal Comune di omissis a quello di omissis , informando diligentemente i militari delle rispettive stazioni dei carabinieri del mutamento del domicilio eletto in seno all’originaria istanza di concessione del beneficio penitenziario. Né tantomeno l’art. 677 c.p.p., comma 2-bis, prescrive che le comunicazioni relative alla modifica dell’originario domicilio siano effettuate mediante formule vincolate - limitandosi il secondo periodo della stessa disposizione a statuire che il condannato, non detenuto, ha altresì l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto - essendo unicamente rilevante che non sussistano incertezze in ordine al domicilio dell’istante e che sia possibile controllare, presso tale luogo, che il condannato collabori al percorso rieducativo che lo riguarda. 4. Per queste ragioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per un nuovo esame, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catania.