Mancata partecipazione consapevole e volontaria: le Sezioni Unite faranno chiarezza

Le Sezioni Unite decideranno se l’obbligo di notificare l’estratto contumaciale ad esito di sentenza resa nel giudizio abbreviato sia sopravvissuto alla riforma del 2014.

La Cassazione torna su un tema che, nella pratica, necessita di indicazioni chiare, stante l’eterogeneità delle vedute delle Sezioni Semplici e, conseguentemente, la diffusione di prassi differenziate da parte degli Uffici sul territorio. Più in dettaglio, si concentra sulle notificazioni successive al giudizio abbreviato celebrato in assenza dell’imputato e dunque, indirettamente, sull’intensità applicativa del principio di c.d. mancata partecipazione consapevole e volontaria, alla base della recente novella del rito penale. Lo fa, con un’ordinanza che dà conto in modo asciutto delle posizioni in campo, avvalendosi espressamente peraltro, a favore di sintesi, dell’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p., per omettere i passaggi dell’atto introduttivo ritenuti irrilevanti. Il caso. Il giudizio a quo aveva avuto luogo presso la Corte d’Appello di Milano, che dichiarava inammissibile, in quanto tardivamente avanzato, il gravame avverso la decisione di primo grado, proposto ad oltre 120 giorni dal suo deposito avvenuto entro il termine di cui all’art. 544, comma 2, c.p.p. . L’imputato, tramite difensore di fiducia, ricorre per l’annullamento della sentenza di seconde cure, lamentando, tra l’altro, la violazione di legge processuale, con riguardo all’art. 442, comma 3, c.p.p. in relazione all’art. 591 c.p.p In particolare, secondo il deducente, i Giudici territoriali avrebbero erroneamente applicato le nome coinvolte, tutt’ora pienamente in vigore, poiché trattandosi di processo abbreviato svoltosi integralmente in assenza dell’imputato, la decisione avrebbe dovuto essere notificata a quest’ultimo, con successiva emissione dell’avviso di deposito da quella data, poi, si sarebbe dovuto computare il rituale periodo concesso per l’impugnazione, concretamente rispettato. Non essendo stato effettuato il predetto avviso, pertanto, nessuna perenzione del termine in questione avrebbe potuto verificarsi, con conseguente ammissibilità dell’appello inoltrato e necessità di annullare la pronuncia impugnata, con rinvio per la prosecuzione nel merito ad altra Sezione della Corte ambrosiana. L’ordinanza. Il Collegio – su parere difforme del Procuratore Generale, che aveva chiesto di dichiarare inammissibile l’impugnazione – rimette il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art 618, comma 1, del codice di rito. L’Estensore riepiloga con apprezzabile sintesi e sufficiente linearità il contrasto esegetico emerso in giurisprudenza, avendo cura di precisare come tale dilemma incida pure sulla prassi degli uffici giudiziari, poiché alcuni continuano ad effettuare le notifiche suddette all’imputato non comparso per tutto il giudizio abbreviato ed altri uffici non le dispongono . Emerge così un’implicazione pratica di non poco rilievo, scaturente dall’attuale incertezza se prevalesse l’opzione più restrittiva, infatti, numerose Cancellerie avrebbero svolto un adempimento superfluo, con conseguente spreco di risorse qualora, al contrario, si propendesse per la ricostruzione più garantista, in molti casi non si sarebbe assicurato all’imputato il proprio diritto ad essere informato dell’esito del procedimento, per poter eventualmente attivare i rimedi a sua disposizione. Si tratta di contrapposte letture per le quali militano, in entrambi i casi, arresti della Prima e della Terza Sezione Penale. L’ iter si avvia dalla descrizione dell’impostazione che estende gli effetti della riforma anche a disposizioni non esplicitamente coinvolte. L’indirizzo basato su argomento sistematico. Tale corrente ermeneutica si fonda, essenzialmente, su due notazioni la prima e, ad avviso di chi scrive, meno convincente, estende la ratio della legge n. 67/2014, che in casi simili confiderebbe sul rapporto esistente tra il difensore - al quale, per l’accesso al rito, è stata certamente conferita procura speciale - e l’assistito, che avendo rinunciato a partecipare al dibattimento sarà aggiornato sugli sviluppi dal professionista incaricato di tutelarne gli interessi cfr., in proposito, Cass., Sez. III Pen., n. 49164/2015, RV. 265318, per la quale l’imputato ritualmente citato e non comparso non ha diritto alla notificazione del rinvio dell’udienza ad altra data, essendo rappresentato dal difensore la seconda, più solida, poggia sui risultati paradossali che produrrebbe un simile approccio sugli assenti giudicati con rito ordinario, per i quali potrebbe omettersi tale adempimento e che, per paradosso, pur avendo scelto un rito caratterizzato dal pieno contraddittorio, si troverebbero ad essere trattati in modo meno favorevole. L’orientamento più tutelante. La diversa linea di pensiero riposa su due distinte argomentazioni da un lato, sarebbe quanto meno anomala la dimenticanza del legislatore, che intento ad una complessiva revisione della disciplina della contumacia avrebbe tralasciato disposizioni così importanti rimaste intatte anche dopo i precedenti interventi del 1999 e del 2001 dall’altro, un’implicita abrogazione costituirebbe una vera e propria violazione del divieto, di rango europeo, di applicare la legge penale a detrimento dell’accusato, facendo dipendere il passaggio in giudicato della condanna da un’interpretazione che considera di per sé abrogata una norma di favore” si cita, sul punto, la sentenza Corte EDU, Grigoriades c. Grecia, 25.11.1997, § 38 . Conclusioni. L’Alto Consesso dovrà dunque pronunciarsi sul seguente quesito Se, dopo la riforma della disciplina del processo in absentia , debba essere notificato all’imputato assente l’estratto della sentenza ai sensi degli artt. 442, comma terzo, c.p.p. e 134, disp. att. c.p.p. . L’ordinanza in commento ricostruisce in modo organico la quaestio, passando in rapida rassegna i precedenti rilevanti. È difficile, tuttavia, pronosticare la soluzione per la quale opteranno gli Ermellini e il passato dimostra che potrà avere un peso anche la volontà di ampliare la deflazione degli oneri amministrativi e, indirettamente, del carico giudiziale obiettivo della ratio legis . Resta in controluce, d’altra parte, un irrisolto quesito pragmatico se la norma non si reputasse tacitamente abrogata, che dire delle frequenti situazioni in cui l’assenza è dichiarata sulla scorta dell’identificazione della persona sottoposta ad indagini, avvenuta anni prima, nella quale quest’ultima, senza fissa dimora, aveva eletto domicilio – senza alcun consenso del professionista.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, ordinanza 17 dicembre 2018 – 11 febbraio 2019, n. 6377 Presidente Rosi - Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Milano con ordinanza del 5 luglio 2018 ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da S.V. avverso la sentenza del Tribunale di Milano giudizio abbreviato del 7 luglio 2017, rilevando la tardività dell’impugnazione, poiché la sentenza era stata tempestivamente depositata entro il termine dei 15 giorni depositata l’11 luglio 2017 , e considerato che l’atto di appello era stato presentato tardivamente, il 21 novembre 2017. 2. S.V. ha proposto ricorso, tramite difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2.1. Violazione di legge, art. 442, comma 3, in relazione all’art. 591 c.p.p Le sentenze emesse in seguito al rito abbreviato devono essere notificate all’imputato assente per tutto il corso del giudizio regime della precedente contumacia . Il termine per impugnare decorre dalla notifica dell’avviso di deposito simile all’estratto contumaciale , termine valido sia per il difensore e sia per l’imputato come previsto dall’art. 585 c.p.p., comma 3. Nel caso in giudizio l’avviso prescritto dalla norma art. 442 c.p.p., comma 3 non è stato regolarmente effettuato. L’art. 442 c.p.p., comma 3, deve ancora ritenersi pienamente in vigore, pur dopo la riforma del processo in assenza. Ha chiesto quindi l’annullamento della decisione impugnata. 3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Pietro Gaeta, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. Considerato in diritto 4. Il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni Unite di questa Corte ai sensi dell’art. 618 c.p.p., comma 1. Dopo la riforma della disciplina del processo in absentia ex contumacia , l’avviso previsto dall’art. 442 c.p.p., comma 3, e art. 134, d.a. del cod. proc. pen. La sentenza emessa nel giudizio abbreviato è notificata per estratto all’imputato non comparso, unitamente all’avviso di deposito della sentenza stessa , per una parte della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione Sez. 1, n. 31049 del 22/05/2018 - dep. 09/07/2018, Careri, Rv. 273485 e Sez. 6, n. 35215 del 19/04/2017 - dep. 18/07/2017, S, Rv. 270911 così anche per la decisione della Corte di appello impugnata non risulta più dovuto, in quanto l’imputato è rappresentato dal difensore. Questa tesi propende per l’abrogazione implicita dell’art. 442 c.p.p., e art. 134 d.a., del cod. proc. pen. vedi per il giudizio di appello, Sez. 3, n. 49164 del 06/10/2015 - dep. 14/12/2015, B, Rv. 265318 Nel giudizio di appello contro le sentenze pronunciate con rito abbreviato non si applica l’istituto della contumacia, con la conseguenza che l’imputato ritualmente citato e non comparso non ha diritto alla notificazione del rinvio dell’udienza ad altra data, essendo rappresentato dal difensore . Per questa giurisprudenza Sez. 1, n. 31049 del 22/05/2018 - dep. 09/07/2018, Careri, Rv. 273485 con la nuova disciplina dell’assenza, volta a garantire l’effettiva conoscenza del processo ed a ricondurre la mancata partecipazione dell’imputato ad una determinazione consapevole e volontaria, presupposto dell’eliminazione dell’obbligo di notifica della sentenza, è venuta meno anche la ragione giustificatrice della disposizione di cui all’art. 442 c.p.p., comma 3, tanto più che nel giudizio abbreviato l’imputato non comparso resta rappresentato da un difensore investito dei poteri conferitigli da procura speciale, necessaria per accedere al rito alternativo. Per tale ragione il difensore è certamente in contatto con il proprio assistito e può fornirgli tutte le informazioni necessarie sulla definizione del procedimento e sugli adempimenti da porre in essere per potere contestare la decisione sfavorevole mediante proposizione dell’impugnazione. Tale considerazione induce a confermare la correttezza del rilievo operato dal giudice . sul piano sistematico, secondo il quale l’interpretazione propugnata con il ricorso finirebbe per sortire effetti incostituzionali, creando una ingiustificata disparità di trattamento tra chi sia giudicato col rito abbreviato e chi scelga il giudizio ordinario, perché, a fronte della pari condizione di assenza, soltanto il primo avrebbe diritto alla notificazione dell’estratto della sentenza, sebbene rappresentato ed assistito da un difensore munito di procura speciale, che contribuisce ad assicurargli certa conoscenza del processo, cui ha scelto di non prendere parte . 5. Per altra giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in particolare Sez. 3, n. 32505 del 19/01/2018 - dep. 16/07/2018, G., Rv. 273695 Sez. 3, n. 29286 del 27/03/2015 - dep. 9/07/2015, Fanale, non mass. Sez. 1, n. 33540 del 3/11/2015 - dep. 1/8/2016, Carini, non mass. risulterebbe oltremodo inconsueto che il legislatore abbia dimenticato di abrogare due norme importanti, come l’art. 442 c.p.p., comma 3, e art. 134 d.a. del cod. proc. pen., con la legge di riforma L. 28 aprile 2014, n. 67 , pur con l’intervento in maniera organica e completa sul codice di rito. Va osservato che la specifica regola dettata dall’art. 442 c.p.p., comma 3, è rimasta inalterata anche a seguito delle e nonostante le successive modifiche dell’art. 442 c.p.p., operate dalla L. n. 479 del 1999 dall’art. 30, lett. a, che vi ha inserito il comma 1 bis e dal successivo D.L. 24 novembre 2000, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4 dall’art. 7, che ha modificato il comma 2 . Non vi sono perciò elementi per ritenere che la persistenza della regola per la quale all’imputato a qualsiasi titolo non comparso debba essere notificata la sentenza resa all’esito di giudizio abbreviato, costituisca frutto di una svista o di un mancato coordinamento tra norme succedutesi nel tempo. Gli interventi normativi concomitanti e successivi alla modifica della stessa norma l’art. 442 c.p.p. ma non del suo comma 3, impediscono di affermare il contrario vedi in tal senso, espressamente, Sez. 3, n. 29286 del 27/03/2015 - dep. 09/07/2015, Fanale, Rv. 264301 In tema di giudizio abbreviato in grado di appello, l’imputato non comparso nel procedimento in camera di consiglio ha diritto alla notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento che definisce il giudizio, ai sensi dell’art. 128 c.p.p., anche se dello stesso è stata data lettura in udienza, sicché il termine per proporre impugnazione decorre solo dalla data della notificazione e non già da quella in cui sia avvenuta la pubblicazione della sentenza vedi nello stesso senso anche Sez. 1, 1 agosto 2016, n. 33540/2016, ud. 3 novembre 2015, non massimata in senso contrario, però, vedi Sez. 3, n. 49164 del 06/10/2015 - dep. 14/12/2015, B, Rv. 26531801 . 5.1. Inoltre - sempre per la citata sentenza Sez. 3, n. 32505 del 19/01/2018 - dep. 16/07/2018, G., Rv. 273695 -, far dipendere una sanzione, produttiva di effetti negativi per l’imputato che vedrebbe, infatti, dichiarato inammissibile un atto di impugnazione, con passaggio in giudicato della decisione di condanna , da un’interpretazione che ritiene abrogata tacitamente una norma di favore, peraltro per un diritto ad una impugnazione della sentenza di condanna, violerebbe il principio CEDU del giusto processo, che richiede sempre, per le norme penali e processuali penali, una interpretazione restrittiva, e in favor rei ovvero il principio dell’interpretazione ragionevole, come un sotto-criterio del principio di prevedibilità della norma divieto di applicare la legge penale a detrimento dell’accusato - vedi Sentenza C.edu, G.C., Grigoriades, c/ Grecia 25 novembre 1997,§ 38 -. 6. Il contrasto di giurisprudenza rappresentato investe una questione fondamentale incidente anche sulla prassi degli uffici giudiziari, poiché alcuni continuano ad effettuare le notifiche suddette all’imputato non comparso per tutto il giudizio abbreviato ed altri uffici non le dispongono. Sul punto, quindi, ai sensi dell’art. 618 c.p.p., comma 1, è necessario rimettere il ricorso alle Sezioni Unite per la decisione, in relazione al contrasto di giurisprudenza rilevato tra le decisioni della Cassazione ponendo il seguente quesito Se, dopo la riforma della disciplina del processo in absentia, debba essere notificato all’imputato assente l’estratto della sentenza ai sensi dell’art. 442 c.p.p., comma 3, e art. 134, d. a. cod. proc. pen. . P.Q.M. Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.