Assenza dell’imputato in udienza per causa di forza maggiore

Nell’ipotesi in cui il difensore dichiari tempestivamente, a margine dell’inizio dell’udienza, l’impossibilità per l’imputato di partecipare al giudizio, in quanto obbligato a rimanere in casa durante un permesso premio concessogli dal magistrato di sorveglianza, si è difronte a causa di forza maggiore che prescinde dalla volontà dell’imputato stesso.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 6334/19, depositata l’8 febbraio. Il caso. La Corte d’Appello, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, assolveva l’imputato dal reato di cui all’art. 646 c.p. e confermava la sua responsabilità penale per aver fatto mancare alla moglie e figlio minore i mezzi di sussistenza e sostegno economico, rideterminando la sua pena. L’imputato ricorre per cassazione deducendo erronea dichiarazione di assenza dell’imputato detenuto per altra causa e non presente in appello. Infatti il magistrato di sorveglianza aveva concesso al detenuto un permesso premio con l’obbligo di dimora presso la sua abitazione, di conseguenza quel giorno dell’udienza quest’ultimo non poteva muoversi da casa se non mediante traduzione della polizia penitenziaria. L’assenza dell’imputato in udienza. Per il difensore dell’imputato, l’assenza di quest’ultimo in giudizio doveva essere ricondotta a causa di forza maggiore che prescindeva dalla volontà del suo assistito. È da dire che il difensore aveva tempestivamente sollevato la questione relativa all’assenza dell’imputato per causa a lui non oggettivamente riconducibile e quindi il giudice doveva procedere. È decorso infatti tra la data del permesso e la data dell’udienza di appello il giusto termine di 5 giorni che rendeva giustificabile la comunicazione in udienza tramite il difensore e nonostante l’imputato stesso avesse in precedenza dichiarato di voler partecipare al giudizio. Per tali ragioni la Suprema Corte accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte distrettuale in diversa sezione.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 12 luglio 2018 – 8 febbraio 2019, n. 6334 Presidente Mogini – Relatore Agliastro Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Firenze, in data 11/7/2017 pronunciava sentenza nei confronti di S.P.A. , statuendo, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Prato del 13/10/2014, l’assoluzione dell’imputato dal reato di cui all’art. 646 c.p. nei confronti di beni della moglie perché non punibile ai sensi dell’art. 649 c.p Confermava la responsabilità penale del S. per il reato di cui all’art. 570 c.p., commi 1 e 2, n. 2, per avere fatto mancare al coniuge ed al figlio minore i mezzi di sussistenza ed il sostegno economico reato commesso in omissis ed in permanenza . Rideterminava la pena nei confronti dell’imputato in mesi undici di reclusione, riducendo la somma liquidata a titolo di provvisionale nella misura di Euro 10.000,00. Nel 2010 era avvenuta la separazione tra i coniugi ed il Tribunale aveva previsto in capo al S. l’obbligo di versare la somma di Euro 200,00 mensili, cui l’uomo aveva provveduto solo saltuariamente. Il giudice monocratico del Tribunale di Prato aveva riconosciuto la responsabilità di S.P.A. per essersi sottratto agli obblighi di assistenza nei confronti dei suoi congiunti ed anche per avere cambiato la serratura dell’abitazione familiare, impedendone l’accesso alla moglie ed appropriandosi dei beni di proprietà di costei ma, come cennato, dal reato di cui all’art. 646 c.p. l’imputato era stato assolto dalla Corte di appello . 2. Ricorre per cassazione S.P.A. per il tramite del suo difensore di fiducia deducendo violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c , per inosservanza di norme stabilite a pena di nullità dagli artt. 420 ter, 420 quater, 484, 178 e 179 c.p.p., e degli artt. 24 e 11 Cost., erronea dichiarazione di assenza dell’imputato detenuto per altra causa e non tradotto per l’udienza di appello. Il difensore lamenta che nel giudizio di appello, all’udienza del 26/04/2017, compariva il solo difensore, il quale rappresentava che S.P.A. era detenuto per altra causa in espiazione di pena presso la Casa Circondariale di e che lo stesso aveva espresso la volontà di partecipare al giudizio di appello. In accoglimento di tale istanza, la Corte di appello rinviava all’udienza del 11/07/2017, disponendo ordine di traduzione, notificato regolarmente al detenuto il quale confermava la sua volontà di essere tradotto per l’udienza citata del 11/7/2017. Nelle more del procedimento, il magistrato di sorveglianza di Firenze, in data 07/07/2017, concedeva al detenuto un permesso premio di alcuni giorni, comprensivo dell’11/7/2017, permesso che prevedeva, tra le varie prescrizioni, l’obbligo di dimora presso la sua abitazione in Prato ed il divieto di allontanarsi dal Comune predetto. Di conseguenza la mattina del 11/07/2017, il S. si trovava nella propria abitazione senza potersi allontanare se non mediante traduzione della polizia penitenziaria. Il Nucleo Traduzioni ometteva di tradurlo perché in quei giorni risultava assente dall’Istituto, avendo ottenuto il permesso premio. Il ricorrente pertanto si sarebbe trovato nella materiale impossibilità di allontanarsi dal Comune di in forza delle prescrizioni previste dal magistrato di sorveglianza. All’udienza del 11/07/2017, il difensore faceva presente come la mancata comparizione dell’imputato in udienza si dovesse ricondurre a causa di forza maggiore che prescindeva dalla volontà dell’imputato. La Corte di appello richiedeva informazioni al carcere di , il quale riferiva che era stata omessa la traduzione perché il soggetto non si trovava presso l’istituto penitenziario. La Corte dichiarava l’assenza dell’imputato senza tenere conto della precedente volontà dello stesso di partecipare al processo e di non potervi comparire per causa di forza maggiore. Il difensore solleva questione di nullità, atteso che l’assenza del ricorrente era dovuta alla mancata traduzione disposta dalla Corte di appello di Firenze ed alla impossibilità per lo stesso di allontanarsi dal Comune di in forza delle prescrizioni del magistrato di sorveglianza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e va accolto. 2. L’accesso agli atti del procedimento, cui questa Corte è tenuta, essendo stata dedotta una questione di nullità per violazione di una norma processuale, in relazione alla quale il giudice di legittimità è giudice anche del fatto Cass. 91.1999, Andronico, Rv. 213365 , ha consentito di appurare, tramite l’esame del verbale di udienza del 11/07/2017, che il difensore ha rappresentato, all’inizio dell’udienza, l’impedimento dell’imputato ed ha chiesto rinvio. L’ordinanza della Corte è stata del seguente tenore considerato che l’imputato aveva da tempo notizia dell’udienza, che trovandosi in permesso premio poteva comparire o chiedere tempestivamente l’autorizzazione al magistrato di sorveglianza per comparire all’udienza, dichiara l’assenza del S. e dispone procedersi oltre . 3. Il difensore ritiene di avere tempestivamente sollevato, a margine dell’inizio di udienza, la questione relativa all’assenza del suo assistito per causa a lui non oggettivamente riconducibile, atteso il breve lasso di tempo intercorso tra l’uscita in permesso in data 07/07/2017 con divieto di allontanarsi dal Comune di e il successivo 11/07/2017, interponendosi anche un fine settimana nel quale sarebbe stato difficile attivarsi per ottenere l’autorizzazione da parte del Tribunale di Sorveglianza siffatta situazione sopraggiunta rendeva oltremodo oneroso per l’imputato adire il giudice per ottenere tempestivamente e comunque entro il giorno precedente l’udienza il permesso per allontanarsi dalla città di per partecipare all’udienza presso la sede distrettuale di Firenze, ovvero informare tempestivamente l’Autorità giudiziaria affinché consentisse la traduzione dalla casa di abitazione alla sede della Corte di appello. Ritiene che sia integrata una ipotesi di legittimo impedimento a comparire, precludendo così la celebrazione del processo in absentia, circostanza che avrebbe dovuto indurre la Corte a disporre d’ufficio il rinvio della trattazione ad una successiva udienza, tanto più che il S. aveva manifestato la volontà di partecipare al processo. Vale osservare che, nel caso di specie, il Collegio è incorso in una duplice illogicità perché non è aderente alla emergenze di causa che l’imputato aveva da tempo notizia dell’udienza , e che poteva comparire o chiedere tempestivamente l’autorizzazione al magistrato di sorveglianza, in considerazione da un lato, del ridottissimo tempo per attivarsi e, dall’altro, dell’impedimento oggettivo a comparire di sua iniziativa, essendo stato previsto il divieto di allontanarsi da infine, per quanto possa incombere un onere di tempestiva comunicazione dell’impedimento dell’imputato a comparire, gli atti di causa escludono la mancanza di diligenza da parte del ricorrente e del suo difensore, essendo sopravvenuto il temporaneo permesso a ridosso immediato dell’udienza, posto che tra la data del permesso 07/07/2017 e la data dell’udienza di appello 11/07/2017 è decorso l’esiguo termine di cinque giorni che rendeva giustificabile la comunicazione in udienza attraverso il difensore, essendo stata, oltretutto espressa la volontà dell’imputato di essere presente al dibattimento. Con riferimento al caso in esame, può trovare adesione quell’orientamento che ritiene non configurabile un onere di tempestiva comunicazione dell’impedimento da parte dell’imputato Sez. 2, n. 8098 del 10/02/2016, Rv. 266217 Sez. 6, n. 2300 del 10/12/2013, Rv. 258246 Sez. 4, n. 19130 del 14/10/2014, Rv. 263490 Sez. U, n. 37483 del 2006, Rv. 234600 , a differenza di quanto accade per l’impedimento del difensore, soprattutto quando non era obiettivamente esigibile un contegno più solerte rispetto alla rappresentazione che ne ha fatto il difensore all’esordio dell’udienza di trattazione. Va disposto, in conseguenza, l’annullamento della impugnata sentenza, non avendo correttamente il Tribunale dichiarato lo stato di assenza dell’imputato, disponendosi di conseguenza il rinvio alla Corte d’appello di Firenze. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Firenze.