Autoerotismo in un parco: legittimo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

Sotto processo un settantenne, sorpreso in atteggiamenti inequivocabili a poca distanza da alcuni bambini intenti a giocare. Regge l’accusa per atti osceni. E per i Giudici è necessario un controllo cautelare, vista la difficoltà del soggetto a contenere i propri impulsi sessuali.

Beccato a dedicarsi all’autoerotismo in un parco pieno di bambini. A dare sostanza all’accusa il racconto di due ragazze impegnate a fare jogging e la successiva verifica effettuata da un esponente della polizia locale. A fronte di questo quadro, si fa più concreta l’ipotesi della condanna per atti osceni, e, allo stesso tempo, è confermata, intanto, la legittimità della misura stabilita in prima battuta dal Tribunale, ossia l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Per i Giudici, difatti, è necessario un controllo cautelare, seppur blando, a fronte di un soggetto mostratosi non in grado di contenere i propri impulsi sessuali Cassazione, sentenza n. 6281/19, sez. III Penale, depositata oggi . Comportamento. Una volta ricostruita la vicenda, viene delineata in modo chiaro la contestazione mossa nei confronti settantenne sotto processo egli è stato sorpreso a masturbarsi in un parco, alla presenza di numerosi bambini . Inevitabile l’accusa per il reato di atti osceni . Alla luce del comportamento tenuto – e riportato da due ragazze e da un agente della polizia locale – è ritenuta legittima anche l’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria , mentre viene respinta l’ipotesi del divieto di dimora . A respingere le obiezioni difensive provvedono i Giudici della Cassazione, che confermano la lettura data all’episodio verificatosi in provincia di Roma. Nessun dubbio, in sostanza, sul fatto che l’imputato si sia masturbato, in piena mattina, in un sabato di luglio, seduto su una panchina del parco cittadino, incurante della presenza di numerosi bambini che stavano giocando nei paraggi . Decisivo il racconto fatto dall’agente di polizia locale che, a seguito della segnalazione fattagli da due ragazze, aveva potuto constatare personalmente che l’uomo era intento a masturbarsi, avendo il membro fuori dalla cerniera dei pantaloni . Irrilevante, checché ne dica il difensore dell’imputato, è il fatto che egli non fosse completamente nudo . E, allo stesso tempo, è priva di rilevanza la circostanza che l’individuo non era stato visto dai bambini , poiché ciò che conta, codice penale alla mano, è che i minori effettivamente stavano giocando nel parco quel sabato mattina e avrebbero potuto notare gli atti osceni compiuti dall’imputato. Evidente, quindi, che il soggetto sotto processo non sia in grado di contenere i propri impulsi sessuali , concludono i Giudici del Palazzaccio, ritenendo perciò legittimo il controllo cautelare individuato nell’ obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 9 gennaio – 8 febbraio 2019, n. 6281 Presidente Ramacci – Relatore Corbetta Ritenuto in fatto 1. Con l'impugnata ordinanza, in parziale accoglimento proposto dal p.m. avverso la decisione emessa dal giudice del Tribunale di Tivoli, il Tribunale della libertà di Roma disponeva la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g. nei confronti di Ag. Sc. in relazione al reato all'art. 527, comma 2, cod. pen., a lui contestato per essersi masturbato nel parco di Villa omissis alla presenza di numerosi bambini in modo tale da essere visto. Fatto commesso il omissis . Il Tribunale rigettava invece la richiesta del p.m. di applicazione della misura del divieto di dimora. 2. Avverso l'indicata ordinanza, Ag. Sc., per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a un unico articolato motivo, con cui deduce vizio di motivazione e violazione di legge sotto un triplice profilo. Il ricorrente, in primo luogo, contesta la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, essendo fondata su elementi stimati inverosimili, quali la circostanza che gli atti osceni siano durati più di un'ora il fatto che gli operanti abbiano potuto notare l'indagato, seduto su una panchina, con il membro visibile, nonostante avesse i pantaloni indossati la circostanza che gli atti osceni, posti in essere per un tempo prolungato, fossero sfuggiti ai genitori dei bambini, che pure stazionavano nelle vicinanze. Pertanto, ad avviso dell'indagato, le circostanze poste alla base del provvedimento cautelare sarebbero generiche e, comunque, inidonee a integrare il quadro indiziario richiesto dall'art. 273 cod. proc. pen. In secondo luogo, si eccepisce l'assenza di puntale indicazione di specifici comportamenti tali da rendere attuale e concreto il pericolo di reiterazione di medesime condotte, considerando anche la distanza a cui trovavano i bambini e che l'indagato non cercava la loro visibilità, e il fatto che non sarebbe stato identificato il soggetto che ebbe a riferire della condotta dell'imputato. In terzo luogo, il ricorrente si duole della mancata valutazione degli elementi forniti dalla difesa e risultanti degli atti, ribadendo la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione, che sarebbe stato desunto senza indicare il criterio di valutazione dei fatti e il percorso inferenziale che ha condotto il Tribunale a ravvisare l'indicata esigenza cautelare. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve perciò essere rigettato. 2. Quanto alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria, il provvedimento impugnato non merita censure, essendo immune da vizi logici o giuridici. Invero, con motivazione adeguata e aderente alle emergenze processuali, il Tribunale ha accertato che, la mattina del omissis , un maresciallo di polizia locale fu fermato da due ragazze, le quali riferirono che, mentre stavano facendo yoga nel parco, avevano visto un uomo che da circa un'ora si stava masturbando uomo che fu immediatamente identificato e notato dall'ufficiale di p.g. mentre era ancora intento a compiere i medesimi atti, sebbene, alla vista del personale in divisa, cercò di rivestirsi chiudendo la cerniera lampo dei pantaloni. Si è inoltre accertato che, a poca distanza, vi erano molti bambini che stavano giocando nel parco. Il Tribunale si è poi confrontato con le deduzioni difensive, riproposte in questa sede, correttamente osservando che a la durata degli atti risulta pressoché ininfluente, essendo comunque stato accertato che l'uomo, in un lasso di tempo apprezzabile, quantomeno intercorrente tra l'uscita dal parco delle due ragazze e l'arrivo di personale della polizia locale, era intento a masturbarsi, in piena mattina, seduto su una panchina del parco cittadino, in un sabato di luglio, incurante della presenza di numerosi bambini che stavano giocando nei paraggi b il maresciallo di polizia locale potè contestare personalmente che l'uomo era intento nell'atto masturbarsi, avendo il pene fuori dalla cerniera dei pantaloni c la circostanza l'uomo che non fosse completamente nudo nulla toglie alla rilevanza della condotta, così come il fatto di non essere stato visto dai bambini non incide sulla sussistenza del reato, la quale esige che gli atti osceni siano commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva pericolo che essi vi assistano . Orbene, tali circostanze sono state puntualmente accertate nel caso in esame da un lato il parco pubblico, peraltro attrezzato con giochi e altalene, ove è avvenuto il fatto è un luogo abitualmente frequentato dai minori , locuzione che indica non un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico Sez. 3, n. 56075 del 21/09/2017 - dep. 15/12/2017, R, Rv. 271811 dall'altro, al momento del fatto vi erano effettivamente dei minori che stavano giocando nel parco, i quali avrebbero potuto notare il compimento degli atti osceni da parte dell'indagato, ciò che integra il pericolo concreto richiesto quale elemento costitutivo del fatto punito dall'art. 527, comma 2, cod. pen. 3. L'ordinanza impugnata non merita censure nemmeno in relazione alla sussistenza del pericolo di recidivanza, che è stata ravvisata dal Tribunale con motivazione immune da aporie logiche e ancorata a concreti e specifici elementi fattuali. Invero, il Tribunale ha correttamente dato risalto alle concrete modalità della condotta e alle relative circostanze di tempo e di luogo gli atti osceni furono realizzati, per un periodo di tempo apprezzabile, in pieno mattino di un sabato di luglio, all'interno di un parco pubblico cittadino frequentato da numerosi bambini, e cessarono solo con l'arrivo del personale di polizia locale. Da questi elementi il Tribunale ha logicamente desunto che l'indagato è un soggetto che non è in grado di contenere i propri impulsi sessuali, ciò che impone un controllo cautelare, pur nella blanda forma dell'obbligo di presentazione alla p.g., per evitare il pericolo di recidivanza. Si tratta di una motivazione immune da vizi logici che, quindi, supera il vaglio di legittimità. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.