La particolare tenuità del fatto che “sconfessa” l’alcoltest

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto trova applicazione anche in relazione alla fattispecie di guida in stato di ebbrezza non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica .

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5009/19, depositata il 1° febbraio, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica avverso l’assoluzione dell’imputato dal reato di guida in stato di ebbrezza per particolare tenuità del fatto ex art. 131- bis c.p Il Procuratore lamenta che il giudice di merito abbia valutato, al fine dell’applicabilità dell’art. 131- bis , il solo dato numerico del livello del tasso alcolemico 0,82 g/l , trascurando gli altri indicatori della tenuità tra cui la modalità della condotta, l’esiguità del danno o del pericolo ed il grado di colpevolezza. La particolare tenuità del fatto. Richiamando il disposto dell’art. 131- bis , il Collegio sottolinea come il legislatore si sia premurato di specificare che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità se l’agente ha agito per motivi abietti o futili, con crudeltà o ,ancora, se ha adoperato sevizie, se ha profittato delle condizioni di minorata difesa della persona offesa, anche in riferimento all’età ovvero quando la condotta abbia cagionato la morte o le lesioni gravissime alla persone. Si aggiunga inoltre che il comportamento abituale, ostativo al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, si considera sussistente quando l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o abbia commesso più reati della stessa indole. È inoltre comportamento abituale anche quello di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Precisa poi la Corte che la causa di non punibilità è applicabile a qualunque fattispecie criminosa e, dunque, anche in relazione al delitto di guida in stato di ebbrezza non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcoolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penali, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo . In tal senso, conclude la Corte, il giudizio di particolare tenuità va espresso considerando l’escursione di gravità interna alla singola fattispecie e non la complessiva scala di gravità definita dagli illeciti descritti dalle disposizioni di cui all’art. 186, comma 2, lett. b e c , c.d.s Per questi motivi, la sentenza viene annullata con rinvio al Tribunale in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 4 dicembre 2018 – 1 febbraio 2019, n. 5009 Presidente Fumu – Relatore Dovere Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Asti ha assolto P.V. dal reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b e comma 2-sexies , per essersi posto alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza alcolica 0,82 g/1 durante le ore notturne, ritenendo la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, deducendo la violazione di legge assume che il Tribunale ha ritenuto il fatto di particolare tenuità sulla scorta della sola misura del tasso alcolemico del P. , senza considerare che la particolare tenuità va apprezzata tenendo presenti congiuntamente gli indicatori della stessa modalità della condotta, esiguità del pericolo o del danno, grado della colpevolezza . Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Secondo la previsione dell’art. 131-bis cod. pen., nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, comma 1, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Lo stesso legislatore si è preoccupato di precisare che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del comma 1, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Del pari, è stato espressamente formulata la definizione di comportamento abituale tal’è quello dell’autore che sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o che abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, è di particolare tenuità ed è comportamento abituale anche quello di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Tale causa di non punibilità è configurabile - in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma - ad ogni fattispecie criminosa, e pertanto anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266589 . La natura di reati autonomi delle diverse fattispecie dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b e c , delimitate internamente in virtù del grado alcolemico, implica che il giudizio di particolare tenuità va espresso considerando l’escursione di gravità interna alla singola fattispecie e non la complessiva scala di gravità definita dagli illeciti descritti da quelle disposizioni e da quella di cui alla lett. a . 3.2. Ciò posto, risulta corretta l’affermazione del ricorrente secondo la quale il Tribunale avrebbe giudicato particolarmente tenue il fatto sulla scorta della sola misura del tasso alcolemico. In effetti, l’intera motivazione del Tribunale ruota intorno a tale misura, superiore di appena 0,02 g/l alla soglia che determina la rilevanza penale del fatto 0,80 g/l . Ma in tal modo il giudice di merito ha posto nel nulla la previsione normativa che, attraverso il richiamo alle modalità della condotta e alla esiguità del danno o del pericolo richiede che venga valutata la complessiva gravità dell’illecito e non una sua componente. Come ognuno può intendere, anche un lieve stato di ebbrezza può determinare un grave pericolo per l’incolumità degli utenti della strada se il soggetto è alla guida di un pesante mezzo, percorre una via cittadina ad elevatissima velocità, in un’ora di intenso traffico veicolare e pedonale. Ne consegue la fondatezza del ricorso. 4. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Asti in diversa composizione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Asti in diversa composizione.