Quali sono gli atti d’ufficio che per ragioni di sicurezza devono essere compiuti senza ritardo?

In tema di omissione di atti d’ufficio, per atto d’ufficio che per ragione di giustizia deve essere compiuto senza ritardo si intende solo un ordine o un provvedimento autorizzato da una norma giuridica per la pronta attuazione del diritto e volto a rendere più agevole l’attività del giudice, del PM o degli ufficiali della polizia giudiziaria.

Sul tema la Corte di Cassazione con sentenza n. 4845/19, depositata il 30 gennaio. Il caso. La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado che aveva condannato l’imputato alla pena di giustizia perché, quale responsabile dell’ufficio tecnico del Comune, indebitamente rifiutava atti pubblici del proprio ufficio che per ragioni di giustizia dovevano essere compiuti senza ritardo. Ricorre per la cassazione della pronuncia di secondo grado denunciando che gli atti che gli erano stati richiesti di emettere non rientravano tassativamente tra quelli previsti dall’art. 328 c.p., ossia tra quelli attinenti a ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, igiene, sanità e ordine pubblico. Omissione di atti d’ufficio. Al riguardo gli Ermellini ribadiscono che, in tema di omissione di atti d’ufficio, per atto d’ufficio che per ragione di giustizia deve essere compiuto senza ritardo si intende solo un ordine o un provvedimento autorizzato da una norma giuridica per la pronta attuazione del diritto e volto a rendere più agevole e possibile l’attività del giudice, del PM o degli ufficiali della polizia giudiziaria. Quindi non è sufficiente che il rifiuto abbia ad oggetto qualsiasi atto pubblico ma è necessario che l’atto sia qualificato perché compiuto per ragioni di sicurezza ed inoltre che esso sia indifferibile dovendo essere adottato senza ritardo. Ebbene, nel caso in esame, si deve escludere che la condotta omissiva dell’imputato possa ritenersi caratterizzata da ragioni di giustizia che doveva essere compiuta con urgenza. Per tale motivo, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 28 novembre 2018 – 30 gennaio 2019, n. 4845 Presidente Petruzzellis – Relatore Costantini Ritenuto in fatto 1. La Corte d’appello di Messina ha confermato, per quel che in questa sede rileva, la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno con cui L.M.S. è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione per il delitto di cui all’art. 328 c.p., comma 1, perché, quale responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Giardini Naxos, indebitamente rifiutava atti del proprio ufficio che per ragioni di giustizia dovevano essere compiuti senza ritardo ed in particolare, pur a conoscenza a partire dal 21 ottobre 2010 della necessità di provvedere a svolgere degli accertamenti, anche richiesti dalla Procura della Repubblica di Messina, e nonostante la ricezione di un processo verbale redatto dal Genio Civile di Messina del 19 aprile 2011 che evidenziava la violazione della normativa antisismica in ordine alla regolarità dei lavori intrapresi dalla ditta Prato Militello-Melfa in una abitazione, rinviava l’emissione dei provvedimenti repressivi di competenza al momento del completamento delle opere. 2. Ricorre L.M.S. , per il tramite del difensore, che, dopo aver premesso la vicenda amministrativa, attraverso un unico articolato motivo, deduce travisamento della prova, vizi di motivazione e violazione dell’art. 328 c.p., comma 1,. Il ricorrente rileva come l’imputazione contestatagli presupponga un duplice rifiuto di atti d’ufficio uno connesso all’obbligo di svolgere accertamenti richiesti con missiva del 27 aprile del 2011 inviata dalla Polizia Municipale, su delega della Procura della Repubblica di Messina, in ordine alla regolarità dei lavori intrapresi presso l’appartamento di cui alla imputazione all’esito del primo sopralluogo del 21 ottobre 2010 l’altro in cui veniva contestata la reiterata condotta omissiva connessa al mancato intervento con provvedimenti repressivi di competenza, a seguito delle comunicazioni ricevute, oltre che dalla Polizia Municipale delegata dalla Procura della Repubblica e dall’Ufficio del Genio Civile di Messina con verbale di sopralluogo del 19 aprile 2011 con cui erano state segnalate violazioni della normativa antisismica . Il ricorrente osserva che l’atto da emettere non rientrerebbe tra quelli previsti tassativamente dall’art. 328 cod. pen. e cioè attinenti a ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene e sanità. In proposito evidenzia l’omessa indicazione del contenuto dell’atto dell’ufficio che doveva essere immediatamente adottato ed indebitamente rifiutato, elemento costitutivo necessario ai fini della integrazione del delitto di cui all’art. 328 cod. pen 3. Con motivi aggiunti in data 9 novembre 2018 il ricorrente, oltre a ribadire quanto sopra, evidenzia l’illogicità e contraddittorietà della motivazione laddove la sentenza rileva che il ricorrente aveva emesso il provvedimento solo in data 22 dicembre 2011 a conclusione ormai intervenuta delle opere, tenuto conto della interruzione dei lavori al momento del primo sopralluogo del febbraio 2011 a riprova di ciò rileva che la Corte di merito ha apprezzato l’intervenuta prescrizione della contravvenzioni in materia edilizia proprio prendendo come termine ultimo della condotta quello del febbraio 2011. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Deve rilevarsi che, sulla base dell’accusa contestata, il ricorrente è stato ritenuto responsabile sia di aver omesso di fornire una risposta alla richiesta formulata da parte della Polizia Municipale che agiva su delega della Procura della Repubblica di Messina, sia di aver omesso di provvedere sulla base di numerosi elementi che, valorizzati dai giudici di merito, avrebbero dovuto indurre il ricorrente, senza ritardo, ad intervenire a fronte di lavori che, attraverso l’evidente modifica del sottotetto di un appartamento collocato all’interno di un condominio per i quali era stato presentato un esposto da parte dell’amministratore , si palesavano come posti in spregio alle norme edilizie ed antisismiche. I Giudici di merito, conformemente a quanto già puntualmente argomentato dal Tribunale, hanno omesso ogni riferimento al ritardo con cui era stata fornita risposta alla richiesta, formulata anche a mezzo di ulteriore sollecito, per ragioni di giustizia, dalla Polizia Municipale in data 27 aprile 2011, attraverso la quale si intendeva conoscere se fosse o meno necessario il rilascio del permesso di costruire, con risposta del ricorrente avvenuta il 27 giugno 2011 in cui si anticipava che si sarebbe provveduto ad ordinare la demolizione ordine emanato l’anno successivo ad ultimazione dei lavori . In tal modo il Collegio di merito ha focalizzato l’attenzione, non più sul ritardo nella risposta costituente reato, quanto, sull’omessa adozione di provvedimenti tesi ad ordinare la sospensione dei lavori, prima, e la loro demolizione, poi. La Corte territoriale, in linea con quanto effettuato dal Tribunale, ha valorizzato unicamente l’omessa adozione, nonostante i plurimi solleciti asseritamente provenienti da più parti ed in particolare dall’amministratore di condominio, dall’Ufficio del Genio Civile, dalla Polizia Municipale e dagli stessi tecnici dell’Ufficio retto dal ricorrente, di provvedimenti che impedissero che l’abuso edilizio proseguisse con l’ultimazione dell’opera, quando l’ordine di demolizione di L.M.S. non quello di sospensione dei lavori, non più utile, essendo gli stessi ormai terminati si rivelava, a detta dei giudici, ormai inefficace. 3. Circoscritta in detti termini l’accusa nei confronti del ricorrente, deve rilevarsi che questa Corte ha ribadito il principio, affermato senza oscillazioni, per il quale, in tema di omissione di atti di ufficio, per atto di ufficio che per ragione di giustizia deve essere compiuto senza ritardo si intende solo un ordine o provvedimento autorizzato da una norma giuridica per la pronta attuazione del diritto obiettivo e diretto a rendere possibile, o più agevole l’attività del giudice, del pubblico ministero o degli ufficiali di polizia giudiziaria Sez. 6, n. 16567 del 26/02/2013, Salvatore, Rv. 254860 Sez. 6, n. 14599 del 25/01/2010, Tuzzo, Rv. 246655 Sez. 6, n. 11877 del 20/01/2003, Carletti, Rv. 224861 Sez. 6, n. 784 del 05/11/1998, dep. 1999, Muccilli, Rv. 213904 . Ad integrare la fattispecie dell’omissione d’atti d’ufficio di cui all’art. 328 c.p., comma 1, quindi, non è sufficiente che il rifiuto abbia ad oggetto un qualsiasi atto d’ufficio, ma è necessario che l’atto sia qualificato perché compiuto per ragioni di giustizia o sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, nonché che l’atto sia indifferibile dovendo lo stesso essere adottato senza ritardo v. motivazione, Sez. 3, n. 5688 del 13/12/2013, dep. 2014, Bernardo, Rv. 258694 . Le finalità tassativamente poste alla base dell’atto con riferimento alle ragioni di giustizia sono solo quelle pertinenti alla emanazione o alla esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, esaurendosi con l’emanazione del provvedimento di uno degli organi svolgenti la funzione giudiziaria giudice, pubblico ministero, ufficiali di polizia giudiziaria, ausiliari del giudice, ufficiali giudiziari, curatore fallimentare. 4. Deve poi escludersi che la condotta omissiva posta in essere dal ricorrente possa ritenersi caratterizzata da ragioni di giustizia che con urgenza doveva essere compiuta. 4.1. Certamente non realizza il delitto di omissione d’atti d’ufficio il ritardo nel fornire la risposta, pur sollecitata, alla missiva della Polizia Municipale con cui si richiedeva di conoscere se fosse o meno necessario il rilascio del permesso di costruire per le opere in corso di realizzazione, tenuto conto della risposta comunque intervenuta all’esito del sollecito. Ai fini della configurazione del reato in questione, invero, l’indifferibilità deve essere accertata in base all’esigenza di garantire il perseguimento dello scopo cui l’atto è preordinato ed agli effetti al medesimo concretamente ricollegabili. Se l’assenza di espliciti termini di legge non esclude il dovere di compiere l’atto in un ristretto margine temporale quando ciò sia necessario per evitare un sostanziale aumento del rischio per gli interessi tutelati dalla norma incriminatrice Sez. 6, n. 47531 del 20/11/2012, Cambria, Rv. 254040 , nel caso di specie la risposta fornita dal ricorrente risulta adeguata, anche in considerazione della circostanza che le notizie richieste potevano trovare pertinente sfogo con più idonea acquisizione di atti l’accertamento del se fosse o meno necessario il previo rilascio del permesso di costruire risulta essere evenienza valutabile sulla base di previsioni normative che non vedeva il Dirigente dell’Ufficio Tecnico quale unico soggetto competente nel fornire notizie in merito. E che detto ritardo non implicasse un rifiuto penalmente rilevante, lo si ricava dalle stesse decisioni di merito che, come sopra evidenziato, non fanno alcun riferimento a tale condotta, nonostante l’omissione sia contenuta nell’imputazione. 4.2. La decisione impugnata fa, invece, riferimento all’omessa adozione di provvedimenti che, sulla base di quelli che erano gli atti a disposizione dell’Ufficio retto dal ricorrente, avrebbero richiesto un immediato intervento quanto a provvedimenti inibitori tesi alla protrazione della condotta illecita attraverso la quale si stavano realizzando lavori in contrasto con la normativa edilizia ed antisismica. Ciò facendo la Corte ha, però, erroneamente ritenuto che l’attività compulsata a L.M.S. ed omessa dal medesimo funzionario rientrasse tra le ragioni di giustizia di cui all’art. 328 c.p., comma 1, tanto da effettuare valutazioni non pertinenti in ordine alla effettiva utilità dell’inerzia nei confronti del costruttore, ormai posto al riparo da provvedimenti ritenuti inefficaci, così paventando condotte che, seppur potevano assumere rilevanza penale, non risultano integrare la fattispecie contestata. 4.3. Dopo la modifica dell’art. 328 c.p. intervenuta con la L. 26 aprile 1990, n. 86, è stato escluso, seppur di tanto si sia inizialmente dubitato, che gli atti di competenza dell’autorità amministrativa, per quel che concerne la normativa edilizia ed urbanistica, rientrassero nelle ragioni di ordine pubblico. Giammai si è, però, sostenuto che tali condotte potessero rientrare nelle ragioni di giustizia, generalmente assicurate dai provvedimenti cautelari penali e dalle misure di sicurezza patrimoniali in detta materia, adottate da soggetti comunque appartenenti alla funzione giudiziaria o loro ausiliari. L’adozione di provvedimenti di sospensione dei lavori abusivi da più parti ipotizzati, risulta ambito dell’attività rientrante nella funzione meramente amministrativa dell’ente territoriale, in generale, e del settore a cui è attribuita tale materia, in particolare attività disciplinata dai modi e dai tempi propri dello svolgimento dell’attività discrezionale delle pubbliche amministrazioni non specificamente riconducibili alle ragioni qualificate rilevanti ex art. 328 c.p., comma 1, che, per tale ragione, non integra l’indebito rifiuto penalmente rilevante. 4.4. Deve altresì escludersi che i provvedimenti, che si assumono essere stati omessi da L.M.S. , presentassero il carattere dell’indifferibilità la mancanza di tempestività nella loro adozione non pregiudicava il fine alla cui realizzazione l’intervento dell’amministrazione pubblica è preordinato per legge l’ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo può sempre essere adottata ed eseguita, onde garantire quell’ordinato assetto del territorio, che la normativa edilizia vuole salvaguardare. 5. Dalla ritenuta irrilevanza penale della condotta di L.M.S. consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.